Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 20 del 29-1-2003.htm |
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Direzione
Centrale
Organizzazione
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 29 Gennaio 2003 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 20 |
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e, per conoscenza, |
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Commissario Straordinario |
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Vice Commissario Straordinario |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 3 |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Legge 4 giugno 1973, n.311. Convenzione con le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei e dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende del settore Turismo per la riscossione dei contributi tramite il mod. F24da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali del Settore Turismo.Istruzioni operative e contabili.Variazioni al piano dei conti. |
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SOMMARIO: |
L’Istituto assume il servizio di esazione delle quote associative e contrattuali da destinare al finanziamento degli Enti bilaterali del settore Turismo che le aziende del settore medesimo verseranno tramite il mod.F 24.Istruzioni operative e contabili - Variazione al piano dei conti |
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In data 1 luglio 2002 il Presidente dell’Istituto ha sottoscritto una convenzione con le Associazioni dei datori di lavoro: FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA e FIAVET e dei lavoratori: FILMCAS-CGIL, FISASCAT-CISL ed UILTUCS-UIL, firmatarie del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende del settore turismo, per la riscossione, dei contributi associativi e contrattuali di cui al CCNL del 6/10/1994 e successive modificazioni e integrazioni, da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali del settore turismo. Si allega il testo della convenzione (all. 1), di cui si illustrano di seguito, i punti salienti.
1)Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 le Associazioni sindacali sopraelencate affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti bilaterali di cui al CCNL del 6/10/1994 per i dipendenti delle aziende del settore turismo che sarà indicato dalle stesse e sarà versato all'INPS a mezzo del modello F24.
Al riguardo si richiama l'attenzione sulla circostanza che il versamento dei contributi per gli Enti Bilaterali verrà effettuato tramite il modello F24.
Per consentire tale modalità di versamento l'INPS ha richiesto al Ministero delle Entrate, che lo ha concesso, un apposito codice: EBTU. Il datore di lavoro che intende versare il contributo associativo per l’Ente Bilaterale per il Turismo, indicherà negli appositi campi previsti nella sezione INPS, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi associativi: nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS territorialmente competente, nel campo “causale contributo” il codice EBTU, nel campo matricola INPS la matricola dell’azienda interessata, quindi il periodo di riferimento e infine l'importo del contributo.
Le Organizzazioni Sindacali provvederanno a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano inoltre a portare a conoscenza delle aziende aderenti, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.
2) L'INPS considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dalle aziende sul modulo F24. .
E’ escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi associativi in parola e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in parola.
3) E’ esclusa altresì per l'Istituto ogni responsabilità, dall'applicazione della convenzione, sia nei confronti delle imprese, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 dell'atto convenzionale, sia infine verso terzi.
I rapporti conseguenti all'attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all'eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente fra le Organizzazioni Sindacali e le imprese interessate.
4) L’importo della spesa che le Organizzazioni Sindacali dovranno rimborsare all'INPS per l'espletamento del servizio è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 5.02.2002. nella misura di Euro 0,76 per singolo F24.
Per la concreta attuazione della Convenzione le Organizzazioni Sindacali firmatarie della Convenzione stessa hanno costituito un Fondo per il finanziamento degli Enti bilaterali,
5) In base alla convenzione le Sedi periferiche dell’Istituto verseranno, senza interessi, somme pari agli importi riscossi per contributo associativo risultanti dagli F24 elaborati in ciascun mese al netto del rimborso spese dovuto. L'NPS verserà al Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali con sede in Roma, Via Lucullo, 3 codice fiscale 97085900583, entro la fine di ciascun mese, i contributi contabilizzati nel mese precedente. Il responsabile del Fondo è il presidente e legale rappresentante pro-tempore dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, con sede in Roma , carica attualmente rivestita da Armando Petromilli domiciliato per la carica in Roma Via Lucullo,3.
A tale proposito si precisa che dalla Presidenza del Fondo sono stati indicati conti correnti della Banca Intesa BCI Spa Agenzia Filiale Roma 2 - Via Veneto, 78 Roma, differenti per ogni Provincia, tutti intestati a "Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo". Nell’allegato 2 si portano a conoscenza delle Sedi le specifiche dei conti correnti sui quali effettuare i versamenti.
ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
I contributi associativi e contrattuali di che trattasi, evidenziati nel mod. F24 con il codice “causale contributo” EBTU di cui sopra è cenno, vengono imputati al conto GPA 25/100.
Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso il Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali del Settore Turismo, deve essere predisposto apposito biglietto contabile di mod. SC3 con la scrittura in P.D.: “GPA 35/100 a GPA 11/100“ per un importo pari a quello rilevato in AVERE del citato conto GPA 25/100.
Pertanto i saldi dei conti GPA 25/100 e GPA 35/100 devono costantemente concordare.
Come già rappresentato al precedente punto 5), il versamento a favore del suddetto Fondo, al netto del rimborso spese e dell’IVA relativa, deve essere effettuato da ciascuna Sede sul conto corrente corrispondente alla Provincia nella quale insiste la Sede stessa (v. allegato n. 2).
Dell’avvenuto versamento, da imputare ovviamente in DARE del conto GPA 11/100, deve essere data apposita comunicazione al Fondo da inviare all’indirizzo sopra riportato.
Il rimborso spese e l’IVA relativa devono essere rilevati in DARE del conto GPA 11/100 ed in AVERE, rispettivamente, del conto GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per la determinazione del rimborso spese è necessario moltiplicare il costo per singolo F24 indicato nell’art. 6 della convenzione di che trattasi per il numero totale dei modd. F24 contabilizzati nel mese al conto GPA 25/100.
Il numero totale di detti modd. F24 è riportato nella colonna “Numero operazioni” della lista del movimento mensile del conto GPA 25/100.
Tale lista si ottiene operando in sequenza da “Contabilità generale”; “Reports contabilità e partitari” e “Lista movimenti contabili per utente e/o tipo operazione”. Nella maschera che appare vanno indicati i seguenti parametri: in corrispondenza dell’anno l’esercizio contabile; quale tipo operazione E2, che ha il significato di contabilizzazione F24; il conto GPA 25/100 e quale data registrazione il primo e l’ultimo giorno del mese contabile nonché, naturalmente, l’anno.
Nell’allegato 3) vengono riportati i conti GPA 11/100, GPA 25/100 e GPA 35/100, di nuova istituzione.
Allegato 1
CONVENZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI FIRMATARIE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL SETTORE TURISMO E L'INPS PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI DEL SETTORE TURISMO.
L'anno…2002...,il giorno…1…del mese di …Luglio..... in Roma
tra
l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE rappresentato dal Presidente Prof. Massimo PACI a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 94 del 26.03.2002
e
le ASSOCIAZIONI SINDACALI di seguito elencate, rappresentate dai Segretari a fianco di ciascuna indicati:
1) FEDERALBERGHI nella persona del Presidente Bernabò BOCCA;
2) FIPE nella persona del Presidente Sergio BILLE';
3) FIAVET nella persona del Presidente Antonio TOZZI;
4) FAITA nella persona del Presidente Maurizio VIANELLO;
5) FILCAMS-CGIL nella persona del Segretario Generale Ivano CORRAINI;
6) FISASCAT-CISL nella persona del Segretario Generale Giovanni Battista BARATTA;
7) UILTuCS-UIL nella persona del Segretario Generale Brunetto BOCO
premesso
che l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 prevede che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, può assumere su richiesta delle Associazioni Sindacali a carattere nazionale la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti collettivi di lavoro;
che il CCNL del 6/10/94 e successive modificazioni e integrazioni per i dipendenti delle aziende del Settore Turismo stipulato tra la FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA da una parte, e la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL UITUCS-UIL dall'altra, definiscono la costituzione e il finanziamento degli Enti bilaterali del settore turismo;
vista
la lettera n. 6/PS/51924/RCS/co del 15/9/1999 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la quale l'INPS è autorizzato a stipulare la convenzione richiesta dalle OO. SS. con nota n. 634 del 2/11/2000; vista
la legge n.675 del 31/12/96 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
si conviene e si stipula quanto segue
Art.1
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 le Associazioni Sindacali indicate in epigrafe affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti bilaterali di cui al CCNL del 6/10/94 per i dipendenti dalle aziende del settore turismo e successive modificazioni e integrazioni.
L'INPS provvederà alla riscossione dei contributi di cui al comma precedente nei confronti delle aziende del settore turismo nella misura indicata dai datori di lavoro sul modello F 24.
Art.2
Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 avverrà alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti dai datori di lavoro all'INPS così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.
Le aziende associate provvederanno ad effettuare il versamento tramite il modello F 24 indicando, nella Sezione INPS, i dati necessari distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Art.3
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, le Organizzazioni Sindacali provvederanno a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano inoltre a portare a conoscenza delle aziende aderenti, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
Art.4
L’INPS considererà versato a titolo di contributo per assistenza contrattuale di cui alla presente convenzione il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo F 24, identificato dall'apposito codice "causale contributo".
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
Art.5
L'INPS verserà al Fondo per il finanziamento degli Enti bilaterali di cui al successivo art.7, entro la fine di ciascun mese, i contributi di cui al precedente art.1 contabilizzati nel mese precedente.
Dall'ammontare dei contributi di cui al precedente comma saranno detratti gli oneri derivanti dal costo del servizio reso, maggiorato dell'IVA, di cui al successivo art.6.
Art.6
I costi di esazione del contributo di assistenza contrattuale sono stati determinati con delibera n.39 del 5.2.02.
Il costo del servizio di cui trattasi, così determinato è di Euro 0,76 (settantasei centesimi) per singolo F24.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad accettare ogni variazione dei costi sopra indicati stabilita dall'INPS.
E' a carico delle Organizzazioni sindacali, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
Le Organizzazioni che costituiscono il Fondo per il finanziamento degli Enti bilaterali si impegnano ad accettare, senza riserve, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art.7
Per la concreta attuazione della Convenzione le Organizzazioni Sindacali firmatarie della Convenzione stessa costituiranno un Fondo per il finanziamento degli Enti bilaterali, ne comunicheranno all'INPS l'avvenuta costituzione, il nome del responsabile ed il numero di conto corrente bancario su cui effettuare le rimesse oggetto della convenzione.
Il responsabile del Fondo di cui al comma precedente terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.
Qualsiasi variazione del conto corrente e del responsabile del Fondo dovrà essere fatta con comunicazione congiunta delle Organizzazioni sottoscrittrici della convenzione.
Art.8
I dati relativi alle riscossioni dei contributi di cui trattasi verranno messi a disposizione del Fondo entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.
Il responsabile del Fondo potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.
I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione dei modelli DM10/2.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano all'adempimento della denuncia e/o del versamento dei contributi di cui trattasi.
Art.9
In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l'INPS è esonerato - e le Organizzazioni Sindacali stipulanti lo riconoscono esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle aziende aderenti all’Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.
I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per contributi associativi dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e le aziende interessate.
In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Art.10
La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2002. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza.
Art.11
La presente convenzione viene sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Letto, confermato e ritenuto conforme alla volontà delle parti.
per l'INPS il Presidente Prof. Massimo PACI
per le ASSOCIAZIONI SINDACALI:
per la FEDERALBERGHI il Presidente Bernabò BOCCA
per la FIPE il Presidente Sergio BILLE'
per la FIAVET il Presidente Antonio TOZZI
per la FAITA il Presidente Maurizio VIANELLO
per la FILCAMS-CGIL il Segretario Generale Ivano CORRAINI
per la FISASCAT-CISL il Segretario Generale Giovanni Battista BARATTA
per la UILTuCS-UIL il Segretario Generale Brunetto BOCO
Allegato 2
Allegato 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
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