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DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 298.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Legge 14 novembre 1992, n. 438. Variazioni aliquote
contributive per i lavoratori dipendenti.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 30 dicembre 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 298. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 14 novembre 1992, n. 438. Variazioni aliquote
contributive per i lavoratori dipendenti.
Il supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
272 del 18.11.1992 ha pubblicato la legge 14.11.1992, n. 438
di conversione, con modificazioni, del decreto legge
19.9.1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di
previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche'
disposizioni fiscali.
La legge citata dispone, fra l'altro, variazioni delle
aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti sia
per quanto riguarda i regimi pensionistici, sia per quanto
riguarda il Servizio Sanitario Nazionale.
A) ALIQUOTA AGGIUNTIVA AI FINI PENSIONISTICI.
L'art. 3-ter della citata legge recita:
"A decorrere dal 1 gennaio 1993, e' stabilita in
favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti
pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a
carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota
aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote
di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applica-
zione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988,
n. 67."
La norma introduce quindi per i lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, una aliquota aggiuntiva a favore dei
regimi pensionistici, ai quali gli stessi sono iscritti,
alle seguenti condizioni:
- che la retribuzione percepita dal lavoratore sia
superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile
(pari per l'anno 1993 a L. 53.475.000) e limitatamente alle
quote eccedenti tale fascia;
- che l'aliquota contributiva, gia' prevista a carico
del lavoratore nel regime pensionistico di iscrizione, sia
inferiore al 10%. Al riguardo, si precisa che, per regime
pensionistico deve intendersi quello principale, per cui ai
fini di cui trattasi si prescinde dall'aliquota versata a
fondi pensionistici integrativi, quale che sia la fonte
normativa che li disciplini.
Cio' premesso, per quanto riguarda i Fondi pensioni-
stici gestiti da questo Istituto si precisa quanto segue.
ASSICURAZIONE I.V.S. DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Si rammenta, innanzitutto, che la legge 8 agosto 1992,
n. 359 di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, ha
disposto l'aumento dal 1 .1.1993 di 0,20 punti dell'aliquota
contributiva dovuta dalla generalita' dei lavoratori dipen-
denti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di
previdenza esclusive o sostitutive della medesima (cfr.
circ. n. 209 del 17 agosto 1992).
Pertanto, a decorrere dall'1.1.1993, l'aliquota com-
plessiva I.V.S. per la generalita' dei lavoratori dipendenti
e' pari al 27,27% (comprensiva dello 0,10% asili nido), di
cui l'8,34% a carico del dipendente.
A tale aliquota, inferiore al 10%, va quindi aggiunto
l'1% sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia
di retribuzione pensionabile di cui all'art. 21, comma 6,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, che per l'anno 1993 e'
pari, come gia' precisato, a L. 53.475.000.
FONDI E GESTIONI SPECIALI
Parimenti l'aliquota aggiuntiva interessa anche i
lavoratori iscritti ai seguenti Fondi di previdenza sosti-
tutivi dell'Assicurazione generale obbligatoria:
- Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e
delle aziende elettriche private;
- Fondo di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia;
Fondo di previdenza per il personale addetto alle
abolite imposte di consumo;
- Gestione speciale per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'IVS degli Enti creditizi pubblici di cui
al D.Lgv. n. 357/1990.
Non sono invece interessati all'aumento di cui trattasi
i dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti
ai pubblici servizi di trasporto, nonche' gli iscritti al
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea, in quanto l'aliquota contri-
butiva a loro carico all'1.1.1993 e' superiore al 10%
(circ. n. 209 del 17.8.1992).
Per gli iscritti ai Fondi integrativi dell'assicura-
zione IVS, l'aliquota aggiuntiva in esame e' applicata
esclusivamente nell'ambito del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti.
1) Mensilizzazione ai fini degli adempimenti
contributivi
Ai fini degli adempimenti contributivi e' necessario
procedere alla mensilizzazione delle quote retributive da
assoggettare all'aliquota aggiuntiva di cui all'art. 3 ter
della legge n. 438/1992.
Il limite annuo di L. 53.475.000, rapportato ai dodici
mesi, viene pertanto mensilizzato in L. 4.456.250, arroton-
dato a 4.456.000.
Le fasce retributive eccedenti - per ogni singolo
lavoratore - tale limite mensile saranno assoggettate al
prelievo aggiuntivo dell'1%, da versare al fondo pensioni-
stico al quale il lavoratore e' obbligatoriamente iscritto.
Il sistema della mensilizzazione del limite della
retribuzione puo' rendere necessario procedere ad operazioni
di conguaglio, a credito o a debito, che dovranno essere
effettuate con la denuncia relativa al mese di dicembre di
ciascun anno, da presentare entro il 20 gennaio dell'anno
successivo ovvero, per i dipendenti che cessano il rapporto
di lavoro nel corso dell'anno, con la denuncia relativa al
mese nel corso del quale e' intervenuta la cessazione
stessa.
Allo scopo di limitare le operazioni relative al
conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in uno o
piu' mesi dell'anno superino le fasce mensili, ma nei
confronti dei quali non si preveda il superamento del limite
annuo, le aziende assoggetteranno le retribuzioni corrispo-
ste nei predetti mesi alla contribuzione prevista per la
generalita' dei dipendenti, senza l'aggravio dell'aliquota
aggiuntiva di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.
2) Dipendenti che svolgono nell'anno attivita'
lavorativa alle dipendenze di vari datori di lavoro
a) Rapporti susseguentisi nell'anno
Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si succedono
nel corso dell'anno, le retribuzioni percepite in costanza
di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento
della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata
ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge
11 marzo 1988, n. 67.
Pertanto, il dipendente e' tenuto ad esibire ai datori
di lavoro, successivi al primo, certificazione delle retri-
buzioni gia' percepite.
A tal fine dovra' essere esibita o apposita dichiara-
zione rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero la
copia del mod. O1/M in possesso del lavoratore.
Puo' verificarsi il caso che il dipendente che si
rioccupi nel corso dell'anno abbia percepito durante il
precedente rapporto di lavoro una retribuzione inferiore a
L. 53.475.000, anche se mensilmente superiore a L.
4.456.000. In tal caso, il primo datore di lavoro o non ha
provveduto ad applicare mensilmente l'aliquota aggiuntiva
(avendo gia' previsto il non superamento del limite annuo)
ovvero, avendola applicata, ha proceduto, nel mese di riso-
luzione del rapporto di lavoro, al conguaglio a credito del
lavoratore.
In tali casi, sin nei primi mesi del secondo rapporto
di lavoro, la retribuzione erogata, tenendo conto dei
precedenti emolumenti, puo' collocarsi al di sopra dell'im-
ponibile di L. 53.475.000.
Anche al fine di evitare conguagli eccessivamente
onerosi a fine anno a carico del lavoratore, le aziende
provvederanno a calcolare l'aliquota aggiuntiva, di cui
all'art. 3-ter della legge n. 438/1992, sull'intera retri-
buzione corrisposta al lavoratore stesso, a partire dal
periodo di paga dal quale gli emolumenti corrisposti ecce-
dano l'importo annuo piu' volte citato.
In caso che difficolta' tecniche ed organizzative
rendano difficoltoso il prelievo immediato, le aziende
interessate verseranno l'aliquota aggiuntiva dell'1% solo
sugli emolumenti da esse corrisposti, eccedenti l'importo di
L. 4.456.000 mensili provvedendo al conguaglio a fine anno
(o nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro),
cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai
precedenti) rapporto di lavoro.
b) Rapporti simultanei nell'anno
Possono inoltre verificarsi casi di soggetti occupati
contemporaneamente alle dipendenze di due diversi datori di
lavoro.
Negli sporadici casi in cui le retribuzioni cumulate
dovessero superare il limite piu' volte indicato, il datore
di lavoro, che corrisponde la retribuzione piu' elevata,
provvedera' in linea di massima al versamento dell'aliquota
aggiuntiva sul coacervo delle retribuzioni corrisposte,
previa dichiarazione rilasciata all'inizio dell'anno
dall'altro datore di lavoro, attestante gli elementi fissi
della retribuzione da questo dovuta al lavoratore.
A fine anno, sulla base della dichiarazione a consun-
tivo resa dall'altro datore di lavoro, il datore di lavoro
che ha applicato l'aliquota aggiuntiva provvedera' all'e-
ventuale conguaglio a debito o a credito del lavoratore.
Nel caso che tale procedura, finalizzata anche ad
evitare onerosi conguagli a carico del dipendente, presenti
difficolta' attuative, ciascun datore di lavoro procedera' a
fine anno alle operazioni relative al versamento dell'ali-
quota aggiuntiva, determinando la propria quota di imponi-
bile, ai sensi dell'art. 3 ter della legge n. 438/1992, in
proporzione alle retribuzioni corrisposte ed alla loro
incidenza nel superamento del limite suddetto (1).
Qualora a dicembre il rapporto di lavoro sia in essere
con un solo datore di lavoro, sara' quest'ultimo a procedere
all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi,
risultanti dalle certificazioni esibite dai lavoratori
interessati.
E' superfluo sottolineare la sussistenza di
responsabilita' a carico del dipendente che ometta di
informare il datore di lavoro delle retribuzioni percepite
da altro datore di lavoro o fornisca informazioni non
veritiere.
3) Istruzioni per la compilazione del mod. DM10/2
Le aziende che hanno alle proprie dipendenze personale,
che nel mese cui si riferisce la denuncia supera la retri-
buzione imponibile individuale di L. 4.456.000, dovranno
attenersi alle modalita' che seguono.
3.1. Generalita' delle aziende
a) calcoleranno i contributi previdenziali su tutta la
retribuzione imponibile senza tener conto dell'aliquota
aggiuntiva dell'1% e li esporranno sul mod. DM10/2 con le
consuete modalita';
b) calcoleranno l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulla
fascia delle retribuzioni eccedente l'importo mensile di L.
4.456.000 e riporteranno il relativo importo dei contributi
nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece-
duto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e dal codice di
nuova istituzione "M950". Nelle caselle "numero dipendenti"
e "retribuzioni" saranno riportati, rispettivamente, il
numero dei dipendenti per i quali e' dovuto il contributo
aggiuntivo e l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il
predetto importo mensile di L. 4.456.000. Nessun dato sara'
riportato nella casella "numero giornate".
Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio, da
effettuarsi come gia' precisato nel mese di dicembre (de-
nuncia da presentare entro il 20 gennaio dell'anno succes-
sivo) ovvero con la denuncia relativa al mese nel corso del
quale e' intervenuta la cessazione del rapporto, i datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalita':
- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da
versare a conguaglio in uno dei righi in bianco del quadri
"B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR.
AGG." e dal codice di nuova istituzione "M951". Nessun dato
deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni";
- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da
recuperare in uno di righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. AGG." e dal
codice di nuova istituzione "L951".
3.2. Aziende che iscrivono i lavoratori al Fondo di
previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle
aziende elettriche private ed al Fondo di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi
di telefonia.
Il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% alle
due gestioni, riferito al trimestre solare, deve essere
effettuato con i modd. DM10 da presentarsi entro il giorno
20 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio.
Il contributo aggiuntivo di cui trattasi, pertanto,
deve essere versato per la prima volta il 20 aprile 1993 e
sara' riferito agli imponibili contributivi di pertinenza
dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1993.
A tal fine i datori di lavoro interessati si atterranno
alle seguenti modalita':
a) calcoleranno i contributi dovuti ai rispettivi Fondi
su tutta la retribuzione imponibile senza tener conto
dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e li esporranno sul mod.
DM10/2 con le consuete modalita';
b) calcoleranno l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulla
fascia delle retribuzioni eccedente l'importo mensile di L.
4.456.000 e riporteranno il relativo importo dei contributi
nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece-
duto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e dai codici di
nuova istituzione "X960" per il contributo dovuto al Fondo
elettrici e "X970" per quello dovuto al Fondo telefonici.
Nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" saranno
riportati, rispettivamente, il numero dei dipendenti cui si
riferisce il contributo e l'ammontare riferito al trimestre
delle retribuzioni eccedenti il predetto importo mensile di
L. 4.456.000. Nessun dato sara' riportato nella casella
"numero giornate".
Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio, da
effettuarsi come gia' precisato nel mese di dicembre (de-
nuncia da presentare entro il 20 gennaio dell'anno succes-
sivo) ovvero con la denuncia relativa al mese nel corso del
quale e' intervenuta la cessazione del rapporto, i datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalita':
- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da
versare a conguaglio in uno dei righi in bianco del quadri
"B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR.
AGG." e dai codici di nuova istituzione "X961" per il
contributo dovuto al Fondo elettrici e "X971" per quello
dovuto al Fondo telefonici. Nessun dato deve essere ripor-
tato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e
"retribuzioni";
- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da
recuperare in uno di righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. AGG." e dai
codici "L961" per il contributo relativo al Fondo elettrici
e "L971" per quello relativo al Fondo telefonici.
3.3. Enti pubblici creditizi di cui al decreto
legislativo n. 357/1990
a) calcoleranno i contributi dovuti alla gestione
speciale IVS su tutta la retribuzione imponibile senza tener
conto dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e li esporranno sul
mod. DM10/2 con le consuete modalita'.
b) calcoleranno l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulla
fascia delle retribuzioni eccedente l'importo mensile di L.
4.456.000 e riporteranno il relativo importo dei contributi
nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece-
duto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e dal codice di
nuova istituzione "B980". Nelle caselle "numero dipendenti"
e "retribuzioni" saranno riportati, rispettivamente, il
numero dei dipendenti per i quali e' dovuto il contributo
aggiuntivo e l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il
predetto importo mensile di L. 4.456.000. Nessun dato sara'
riportato nella casella "numero giornate".
Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio, da
effettuarsi come gia' precisato nel mese di dicembre (de-
nuncia da presentare entro il 20 gennaio dell'anno succes-
sivo) ovvero con la denuncia relativa al mese nel corso del
quale e' intervenuta la cessazione del rapporto, i datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalita':
- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da
versare a conguaglio in uno dei righi in bianco del quadri
"B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR.
AGG." e dal codice di nuova istituzione "B981". Nessun dato
deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni";
- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da
recuperare in uno di righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. AGG." e dal
codice di nuova istituzione "L981".
3.4. Aziende che iscrivono i dipendenti al Fondo di
previdenza per il personale addetto alle
abolite imposte di consumo
a) calcoleranno i contributi dovuti al Fondo di previ-
denza su tutta la retribuzione imponibile senza tener conto
dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e li esporranno sul mod.
DM10/2 con le consuete modalita';
b) calcoleranno l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulla
fascia delle retribuzioni eccedente l'importo mensile di L.
4.456.000 e riporteranno il relativo importo dei contributi
nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece-
duto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e dal codice di
nuova istituzione "X990". Nelle caselle "numero dipendenti"
e "retribuzioni" saranno riportati, rispettivamente, il
numero dei dipendenti per i quali e' dovuto il contributo
aggiuntivo e l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il
predetto importo mensile di L. 4.456.000. Nessun dato sara'
riportato nella casella "numero giornate".
Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio, da
effettuarsi come gia' precisato nel mese di dicembre (de-
nuncia da presentare entro il 20 gennaio dell'anno succes-
sivo) ovvero con la denuncia relativa al mese nel corso del
quale e' intervenuta la cessazione del rapporto, i datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalita':
- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da
versare a conguaglio in uno dei righi in bianco del quadri
"B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR.
AGG." e dal codice di nuova istituzione "X991". Nessun dato
deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni";
- indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da
recuperare in uno di righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. AGG." e dal
codice di nuova istituzione "L991".
B) VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE
PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Al Capo II della citata legge, l'art. 6, comma 11
dispone che, a partire dal periodo di paga in corso al 1
gennaio 1993, il contributo per il finanziamento delle
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale previsto
dall'art. 31, comma 1 della legge 28.2.1986, n. 41 e suc-
cessive modificazioni e' fissato nella misura del 10,60%
della retribuzione imponibile, di cui il 9,60% a carico dei
datori di lavoro e l'1% a carico dei lavoratori.
Per effetto della predetta norma, si verifica quindi un
aumento dell'aliquota del contributo SSN a carico dei
lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e priva-
ti, che passa dall'attuale 0,90% al'1%.
Lo stesso comma 11 dell'art. 6 dispone inoltre l'ele-
vazione dal 4,20% al 4,60% del contributo di solidarieta' di
cui al richiamato art. 31, comma 14, della legge n. 41/1986.
Anche tale aumento riguarda l'aliquota posta a carico
del lavoratore che viene portata dallo 0,40% allo 0,80%, a
decorrere dall'1.1.1993, ferma restando la quota del 3,80% a
carico del datore di lavoro.
Resta confermato che l'aliquota del 10,60% si applica
sulla fascia di retribuzione annua imponibile fino a 40
milioni di lire e quella del 4,60% sugli importi eccedenti
fino al limite di 100 milioni annui.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
-------------------------
(1) Es. un lavoratore percepisce nell'anno 1993 60 milioni,
di cui 40 milioni da A e 20 milioni da B.
L'importo da assoggettare all'1% di cui all'art. 3 ter
della legge n. 438/92 e' pari a L. 6.525.000 (60.000.000
- 53.475.000) e viene ripartito in L. 4.350.000 ad A e
2.175.000 a B.
Infatti:
40.000.000 x 6.525.000
A ----------------------- = 4.350.000
60.000.000
20.000.000 x 6.525.000
B ----------------------- = 2.175.000
60.000.000