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Circolare numero 33 del 11-2-2003.htm

  
D.M. 14/01/2003. Contratti di formazione e lavoro.Individuazione per l’anno 2002 delle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 11 Febbraio 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  33

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

D.M. 14/01/2003. Contratti di formazione e lavoro.Individuazione per l’anno 2002 delle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

 

SOMMARIO:

Modalità operative per il recupero dei benefici contributivi relativi ai C.F.L. stipulati nell’anno 2002 nelle circoscrizioni di cui all’art. 8, c. 2, della legge n. 407/1990.

 

 

Nella G.U. serie generale n. 27 del 3 febbraio 2002 è stato pubblicato il decreto 14 gennaio 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (allegato 1) recante la “determinazione, per l’anno 2002, degli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale”.

 

Con tale decreto il predetto Dicastero, individuato nel 18,4% il rapporto medio nazionale per l’anno 2001 tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ha determinato, per l’anno 2002, gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla suddetta media nazionale.

 

Il decreto in oggetto, come noto, assume rilievo, in materia di contratti di formazione e lavoro, in relazione alla previsione di cui all’art. 8, c. 2, della legge n. 407/1990.

Quest’ultimo dispone, infatti, che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali, per la parte a carico del datore di lavoro, è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19/1/1955, n. 25, e successive modificazioni (1).

 

Si ricorda che il diritto a fruire della “piena agevolazione” nella misura sopra descritta è, peraltro, subordinato al soddisfacimento delle condizioni stabilite dalla Commissione dell’U.E. a seguito di decisione del 11/5/1999, come recepite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (2).

 

Si riportano, di seguito, le circoscrizioni elencate nel D.M. 14/01/2003 aventi un rapporto superiore alla media nazionale, interessate all’agevolazione contributiva in oggetto:

 

Circoscrizione

Rapporto %

 

 

LIGURIA

 

La Spezia

18,8

MARCHE

 

Ascoli Piceno

19,5

LAZIO

 

Roma

23,9

Civitavecchia

23,8

Colleferro

25,3

Frascati

28,9

Monterotondo

25,5

Pomezia

26,5

Tivoli

27,6

Rieti

27,1

Poggio Mirteto

26,4

Viterbo

22,4

Civita Castellana

20,6

Tarquinia

27,3

 

 

Si ribadisce che nell'elencazione delle circoscrizioni sono omesse quelle che sono totalmente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978, n. 218 (allegato 2).

Per le circoscrizioni di Colleferro, Pomezia e Rieti le disposizioni della presente circolare si applicano solo agli ambiti non ricompresi nei territori di cui all’art. 1 del T.U. citato.

 

Si sottolinea infine che:

-        destinatari dell’agevolazione di cui trattasi (contributo apprendisti) sono esclusivamente le imprese e non gli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro;

-        l’agevolazione si riferisce a CFL stipulati nell'anno 2002 e si applica per tutta la durata del contratto, anche se questo si protrae e viene a scadere in un anno successivo;

-        relativamente a contratti di formazione di tipologia B (3), dovrà farsi riferimento alla data di assunzione dei lavoratori e non a quella di avvenuta trasformazione dei rapporti di lavoro.

 

Codifica aziende - Modalità operative.

Le posizioni contributive delle imprese interessate dalle disposizioni in commento saranno contraddistinte dal previsto codice di autorizzazione “5Y”.

 

Per il versamento della contribuzione, i datori di lavoro si atterranno alle consuete modalità (C.T.C. 53 - B53 - Z53).

 

 

Il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza per i mesi decorsi dovrà essere effettuato dalle imprese interessate, al netto della quota di contribuzione a loro carico e secondo le modalità già in uso, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993 n. 5).

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PRAUSCELLO

 

 

 

 

 

(1) Si riportano di seguito gli importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti negli anni 2002 e 2003.

 

Contributo apprendisti 2002 (circolare n. 36 del 8 febbraio 2002).

 

Contributo settimanale apprendisti 2002

Euro

Senza Inail

2,65

con Inail

2,75

 

Contributo apprendisti 2003 (circolare n. 26 del 6 febbraio 2003).

 

Contributo settimanale apprendisti 2003

Euro

Senza Inail

2,72

con Inail

2,81

 

 

(2) Le condizioni, tra loro alternative, che possono legittimare la “piena agevolazione” sono:

-        età (variabile in relazione al titolo di studio);

-        stato di disoccupazione;

-        trasformazione in rapporto a tempo indeterminato ad incremento della forza aziendale;

-        fruizione secondo la regola degli aiuti minori (de minimis).

Al riguardo, si rinvia ai criteri illustrati nella circolare n. 85 del 9 aprile 2001 e nella circolare n. 133 del 3 luglio 2001.

 

 

(3) Tipologia contrattuale prevista dall’art. 16 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1994, n. 451, per la quale, come noto, l’applicazione dei benefici contributivi è subordinata alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

 

 


Allegato 1

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 14 gennaio 2003 (GU n. 27 del 3-2-2003)

Determinazione, per l'anno 2002, degli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che, per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese, operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la determinazione delle aree che presentano un rapporto di iscrizione al collocamento inferiore, ovvero superiore, al rapporto medio nazionale, è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che fanno riferimento al medesimo criterio;

Considerato che il rapporto medio nazionale per l'anno 2001 tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro è stato individuato dalla Direzione generale reti informative e Osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 18,4%;

 

Decreta:

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8; comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione europea, con il presente decreto vengono determinati, per l'anno 2002, gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, indicata nel 18,4%, quali risultano dall'elenco allegato che ne costituisce parte integrante.

La determinazione delle aree che presentano un rapporto di iscrizione inferiore, ovvero superiore, al rapporto medio nazionale, è valida anche per l'applicazione di altre disposizioni di legge che facciano riferimento alle medesime condizioni.

 

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2003

 

Il Ministro: Maroni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Allegato 2

 

 

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. 218

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

 

- STRALCIO -

 

Art. 1

(Sfera territoriale di applicazione)

 

Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.