Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 34 del 25-2-2009.htm |
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Direzione centrale Organizzazione
Direzione centrale Entrate
Direzione centrale
Bilanci e Servizi fiscali
Direzione centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 25 Febbraio 2009 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 34 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 1 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
CONVENZIONE FRA L’INPS E LA CONFEDERAZIONE DEGLI IMPRENDITORI, DEI COMMERCIANTI, DEGLI ARTIGIANI, DELLE ATTIVITA’ DEL TURISMO E DEI SERVIZI (CICAS), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI ARTIGIANI E DEI COMMERCIANTI, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311. |
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SOMMARIO: |
L’INPS assume il servizio di esazione delle quote associative che gli iscritti alla CICAS verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori. |
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Il 21 novembre 2008, tra l’INPS e la CICAS è stata stipulata una convenzione, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione stessa, a mezzo del mod. F24.
Nel trasmettere, in allegato, il testo dell’atto convenzionale, si impartiscono, nel merito, le seguenti istruzioni:
1. La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “quota associativa CICAS”;
2. l’entità del rimborso spese, che la CICAS verserà all’ INPS per l’espletamento del servizio, è regolata dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002;
3. l’Associazione farà pervenire alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa;
4. la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei supporti telematici affinché le stesse provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati;
5. gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la CICAS, saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali;
6. la convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo, da parte della CICAS, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Si precisa che la CICAS ha sede legale in Via Magenta, 5 – 00185 Roma.
Il C/C bancario sul quale verranno accreditati i contributi associativi, verrà comunicato con successivo messaggio.
Il Direttore generale Crecco |
Allegato N.1