Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 46 del 10-3-2003.htm |
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Direzione
Centrale
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Entrate Contributive
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 10 marzo 2003 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 46 |
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e, per conoscenza, |
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Commissario Straordinario |
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Vice Commissario Straordinario |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 1 |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Determinazione per l’anno 2003 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive. |
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SOMMARIO: |
Pubblicazione, in allegato, del DM. 13.01.2003 (G.U. del 28 gennaio 2003, n. 22) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2003. |
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A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2003.
Con D.M. 13 gennaio 2003 (in G.U. del 28 gennaio 2003, n. 22), che si allega, sono state determinate le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2002 a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti.
Campo di applicazione Si ricorda che l’ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della CEE. Come è noto, fanno parte della Comunità europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia. Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all’accordo SEE, che continua attualmente ad essere applicato nei rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia, e l'Islanda, che quindi risultano per tale motivo destinatari della normativa CEE. Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.
Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994). Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia, Slovenia, Principato di Monaco, Svizzera, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela.
Le tabelle retributive per l’anno 2003. Le tabelle retributive, allegate al decreto in esame, presentano una diversa formulazione rispetto agli anni precedenti essendo state recepite, in sede di adozione del provvedimento, alcune richieste di variazioni presentate dalle categorie interessate. In particolare le variazioni apportate sono le seguenti:
per i settori dell’Industria e dell’Autotrasporto e spedizione merci
1. la suddivisione degli operai e impiegati in qualifiche (in passato invece gli operai erano individuati in un’unica voce mentre gli impiegati erano distinti in funzione delle mansioni svolte)
2. il raddoppio (da tre a sei) delle fasce retributive previste per i quadri
3. l’aggiunta (da cinque a otto) di ulteriori fasce retributive per i dirigenti
per il settore del Credito
la distinzione dei quadri per livelli contrattuali (in passato invece la distinzione era per fasce retributive)
l’aumento del numero (da cinque a otto) delle fasce retributive riferite alla categoria dei dirigenti.
Per i restanti settori (agricoltura, industria cinematografica, spettacolo, artigianato e giornalisti) l’impostazione delle tabelle è la stessa degli anni precedenti variando unicamente l’importo della retribuzione convenzionale.
Retribuzioni convenzionali. Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono come noto base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. I valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, secondo quanto previsto all’art. 3 del DM in esame. In merito all’applicazione di tali disposizioni, si richiamano le precisazioni fornite con circolari n. 141 R.C.V. del 20/6/1989 e n. 72 del 21/3/1990. I valori contenuti nella tabella allegata sono espressi in Euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di Euro secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare n. 208/2001. Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (comma 8 bis dell’art. 48 del T.U.I.R.) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001.
B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE Le aziende che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punti A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993 ) . La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare . Ai fini della compilazione del modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la regolarizzazione in questione, le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità: - calcoleranno le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1.1.2003 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; - porteranno in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, le differenze come sopra determinate, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti in base alle aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti per i relativi periodi di paga.
Si riporta di seguito il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2003, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 13 gennaio 2003IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento e, comunque, in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei; Visto l'art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero; Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorità concertante; Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con i quali rispettivamente sono stati istituiti il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati; Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori; Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2002, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2002 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2002; Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità; Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate; Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2003, alla determinazione delle retribuzioni in questione; Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 15 novembre 2002; Decreta:
Art. 1. Retribuzioni convenzionali A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2003 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2003, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché' per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Art. 2. Fasce di retribuzione Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.
Art. 3. Frazionabilità delle retribuzioni I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Art. 4. Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
QUADRI
DIRIGENTI
GIORNALISTI
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