|
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
| |
Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
| |
Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
|
Roma, 2 Marzo 2000 |
|
periferici dei Rami professionali |
| |
Al |
Coordinatore generale Medico legale |
| |
|
e Dirigenti Medici |
| |
|
|
|
Circolare n. 56 |
|
e, per conoscenza, |
| |
|
|
| |
Al |
Presidente |
| |
Ai |
Consiglieri di Amministrazione |
| |
Al |
Presidente e ai membri del Consiglio |
| |
|
di indirizzo e vigilanza |
| |
Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
| |
|
di fondi, gestioni e casse |
| |
Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
| |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
|
OGGETTO: |
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e dell'assicurazione tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. |
|
SOMMARIO : |
Importi da prendere a riferimento per l'erogazione nell'anno 2000 delle prestazioni di malattia, maternità e TBC per:
- Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4.
- Lavoratori agricoli a tempo determinato e piccoli coloni e compartecipanti familiari.
- Lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari.
- Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (solo maternità).
- Lavoratrici commercianti, artigiane, CD - CM (solo maternità).
- Lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi(solo maternità).
|
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e dell'assicurazione tubercolosi (1), la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2000, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4.
Per i lavoratori in epigrafe, l'art. 3 del decreto 3 dicembre 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (pubblicato sulla G.U. 20 dicembre 1999, n. 297) ha stabilito, con decorrenza 1.1.2000, in £ 38.200 (E.19,73) l'importo giornaliero ai fini del versamento della contribuzione diversa dell'I.V.S.
Per effetto di quanto precede, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2000 - e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2000, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2000, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese, in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2000 (2) - sono da liquidare, nella misura percentuale prevista, sulla base del predetto importo di £ 38.200, pari a Euro 19,73 (3).
L'art. 1 del decreto 3 dicembre 1999 citato ha inoltre esteso, con la stessa decorrenza (1.1.2000), il campo di applicazione del D.P.R. n. 602/1970 (4), introducendo variazioni alle attività comprese nell'elenco allegato al suddetto D.P.R., modificato con i decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 4 aprile 1989 e 6 dicembre 1993, variazioni che di seguito si evidenziano in corsivo:
- punto 1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o "con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti";
- "pesatori dei mercati agro-alimentari" in luogo di "pesatori mercatori agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge";
- dopo "facchini degli scali ferroviari" vengono inserite le parole "compresa la presa e consegna dei carri";
- viene inserita, dopo "attività preliminari e complementari", l'attività "facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle Compagnie e Gruppi portuali in base alla legge n. 84/1994, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni";
- dopo "imballaggio" vengono inserite le parole "gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza)";
- vengono inserite dopo le parole "mattazione, scuoiatura", le parole "toelettatura e macellazione";
- dopo le parole "carta e simili" vengono inserite le parole "ed attività preliminari e complementari";
- le parole da "con esclusione" a "codice della navigazione" vengono eliminate;
- punto 2 "trasporto di merci per conto di terzi"
- lett. a) - vengono eliminate le parole "quando questo richiede l'ausilio di gru" che seguivano in precedenza la parola "smontaggio";
- lett. b) - in luogo di "trasportatori mediante animali e veicoli con trazione animale" viene riportato "trasportatori con veicoli a trazione animale;
- punto 4)
- dopo le parole "investigazioni private" viene inserita l'attività "custodia, controllo accessi e simili";
- dopo le parole "guide turistiche e simili", viene inserita l'attività "gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari";
- la parola netturbini viene sostituita con i termini aggiornati "operatori ecologici";
- dopo le parole "servitori di piazza" viene inserita la parola "ormeggiatori".
La circolare n. 20 del 1°febbraio 2000 riporta comunque la tabella aggiornata delle attività lavorative alle quali sono applicate le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1970, allegata al decreto ministeriale in esame.
Anche i lavoratori soci delle cooperative che svolgono attività ora inserite nell'elenco suddetto saranno quindi indennizzabili con le norme del D.P.R. n. 602/1970 per gli eventi insorti a partire dal 3.1.2000 (5)
Le Sedi, nel dare notizia di quanto precede alle Società ed Enti Cooperativi interessati, disporranno, altresì, per le necessarie integrazioni relativamente alle prestazioni di cui trattasi e, cioè, quelle di malattia, di maternità e dell'assicurazione tubercolosi, riferite ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga inclusi nell'anno 2000 eventualmente liquidate con le precedenti misure.
2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI.
In base all'art. 4 del decreto legislativo 16.4.1997, n. 146, a decorrere dal 1.1.1998, per gli operai agricoli i salari convenzionali valgono soltanto nel caso - e fino al momento - in cui, nella provincia interessata, il contratto collettivo provinciale abbia stabilito, per la qualifica per la quale è assunto il lavoratore, una retribuzione superiore a quella convenzionale come sopra individuata; verificandosi tale ipotesi dovrà essere presa a riferimento, ai medesimi fini erogativi, la retribuzione effettiva in luogo di quella convenzionale (v. circolare n. 182 del 7.8.1998).
Quando invece debbano continuare ad essere presi a riferimento i salari convenzionali, si ricorda che, anche per l'anno 2000 (art. 4 del citato decreto n.146/1997), il salario medio convenzionale da utilizzare per il pagamento, ai lavoratori agricoli in questione, delle prestazioni economiche di cui trattasi corrisponde a quello rilevato nel 1995 (e cioè - come precisato, a seguito di direttive ministeriali, nella circolare n. 242 del 28.11.1997- quello riportato nei decreti ministeriali pubblicati nel 1996).
Si rammenta pure che (v. circolare n.224 del 14.11.1997, par.4), le disposizioni contenute nel sopra citato art. 4 del decreto legislativo 16.4.1997, n. 146 (salario effettivo e congelamento del salario convenzionale 1996) non trovano applicazione nei confronti dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. Ne consegue che ai fini del calcolo delle prestazioni economiche di cui trattasi relative ai suddetti lavoratori continuano ad essere presi a riferimento i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 488/68 (6).
3) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO, IN PAESI EXTRACOMUNITARI.
Con D.M. 7 gennaio 2000 (G.U. 17 gennaio 2000, n. 12) sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, in paesi extracomunitari.
Le predette retribuzioni, riportate nella circolare n. 26 dell'8.2.2000, sono utilizzabili, come ivi precisato, anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 2000.
4) LAVORATRICI COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.
Per il pagamento della indennità di maternità alle lavoratrici in argomento, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie, valevoli dal 1.1.2000 al 31.12.2000 (v. circ. n. 30 del 10.2.2000):
- £. 10.030 (E. 5,18) per le retribuzioni orarie effettive fino a £. 11.290 (E. 5,83)
- £. 11.290 (E. 5,83) per le retribuzioni orarie effettive da £ 11.291 fino a £. 13.790 (E. 7,12)
- £. 13.790 (E. 7,12) per le retribuzioni orarie effettive oltre £. 13.790 (E. 7,12)
- £ 7.290 (E. 3,76) per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
5) LAVORATRICI AUTONOME COMMERCIANTI, ARTIGIANE, CD - CM.
Per il pagamento della indennità di maternità alle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, il cui parto sia avvenuto nell'anno 2000 (anche quando il periodo indennizzabile ante partum sia iniziato nel 1999) ed alle commercianti e artigiane, per le quali il periodo indennizzabile abbia inizio nell'anno 2000, devono essere utilizzati i seguenti importi:
Coltivatrici dirette, colone e mezzadre: £. 60.020 (E. 31,00) corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 1999 per gli operai agricoli a tempo indeterminato (v. tab. A allegata alla circolare n. 15 del 29.1.1999).
Artigiane: £ 61.040 (E. 31, 52) corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2000 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (v. tab. A allegata alla circolare n. 17 del 28.1.2000).
Commercianti: £ 53.490 (E. 27,63) corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2000 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab. A allegata alla circolare n. 17 del 28.1.2000).
6) LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI CON VERSAMENTO DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PARI AL 13% (7).
Gli importi degli assegni di maternità da corrispondere alle lavoratrici in argomento (collaboratrici coordinate - continuative e professioniste) per i parti o aborti avvenuti nel corso dell'anno 2000, sono calcolati con riferimento al massimale annuo contributivo per il 2000, pari a £ 144.263.000 (E. 74.505,62) (v. circ. n.37 del 16.2.2000).
Pertanto, fermo restando che per il riconoscimento del diritto all'assegno è necessario un requisito minimo di tre contributi mensili, da reperire nei 12 mesi di calendario precedenti i due mesi anteriori alla data del parto o dell'aborto (1 contributo mensile, per il 2000, è pari a £ 245.789 (E. 126,93) (8), gli importi da corrispondere per gli eventi avvenuti nel 2000 sono i seguenti:
- £. 865.578 (E. 447,03) = 0,60 % del massimale contributivo, se risultano accreditati da 3 a 4 contributi mensili;
- £. 1.731.156 (E. 894,06) = 1,20 % del massimale contributivo, se risultano accreditati da 5 a 8 contributi mensili;
- £. 3.462.312 (E. 1.788,13) = 2,40 % del massimale contributivo se risultano accreditati da 9 a 12 contributi mensili.
Si fa presente che la legge 23 dicembre 1999, n.488 prevede che a decorrere dall'anno 2000 sono indennizzabili nei confronti dei lavoratori in epigrafe anche i periodi di degenza ospedaliera.
Poiché peraltro per l'operatività della norma è necessaria l'emanazione di apposito D.M., si fa riserva di istruzioni.
| |
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
|
Note
1) Relativamente all'indennità dell'assicurazione tubercolosi i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza e per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tbc, si rammenta che le prestazioni vanno commisurate alla misura fissa (v.da ultimo circ. n. 230 del 28.12.1999).
2) V. circolare n. 134396 AGO/83 del 6 aprile 1982.
3) V. anche circolari n. 17 del 28 gennaio 2000 e n. 20 del 1 febbraio 2000.
4) V. "Atti Ufficiali" 1970 pag. 903.
5) Ovvero dal 2 gennaio, se è stata prestata attività lavorativa nella giornata del 1°gennaio.
6) Per l'anno 1999, v. circolare n.211/1999. La misura è valida, provvisoriamente e fino alla pubblicazione dei relativi valori, anche per la liquidazione delle prestazioni riferite all'anno 2000.
7) L'aliquota contributiva è stata fissata nella misura del 13%, a partire dal 1°gennaio 2000, dalla legge finanziaria 2000 (legge 23.12.1999, n.488).
|