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Circolare numero 57 del 21-3-2003.htm

  
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2003  per i lavoratori domestici   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 21 Marzo 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  57

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2003  per i lavoratori domestici

 

SOMMARIO:

Importo dei contributiCoefficienti di ripartizione

 

 

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2003 per i lavoratori domestici

 

                                           L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 ed il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 è risultata del 2,4%.

                                           Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2003 per i lavoratori domestici.

                                           Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF, è aumentato di 0,50 punti percentuali come previsto dall'art. 27, comma 2 bis, della legge n. 30 del 28.2.1997.

 

 

 

 

 

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2003 AL 31 DICEMBRE 2003

 

 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

 

RETRIBUZIONE ORARIA

 

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

 

 

Effettiva

 

 

Convenzionale

 

comprensivo quota CUAF

 

 

Senza quota

CUAF(1)

 

  Fino a  € 6,30

 

 

  Oltre    € 6,30  a   € 7,69

 

 

  Oltre    € 7,69

 

                          

                             € 5,59

 

 

                             € 6,30

 

 

                             € 7,69

 

  € 1,21                (0,26)(2)

 

 

  € 1,37                (0,30)(2)

 

 

  € 1,67                (0,36)(2)

 

€ 1,07                 (0,26)(2)

 

 

  € 1,20                (0,30)(2)

 

 

  € 1,47                (0,36)(2)

 

Orario lavoro superiore a 24 ore settimanali

 

 

 

                             € 4,07

 

 

  € 0,88                (0,19)(2)

 

 

  € 0,78                (0,19)(2)

 

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

 

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

 

3) Coefficienti di ripartizione

 

I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LAVORATORI DOMESTICI

 

GESTIONE

Lavoratori domestici

con CUAF

Lavoratori domestici senza CUAF

aliquote

Coefficienti

Aliquote

Coefficienti

 

 

 

 

 

 

 

 

F.P.L.D.

17,1275%

0,790378

15,4075%

0,807944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.S.

2,3125%

0,106714

2,1525%

0,112874

 

 

 

 

 

 

 

 

C.U.A.F.

0,4800%

0,022151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERNITA'

0,2400%

0,011075

0,0000%

0,000000

 

 

 

 

 

 

 

 

INAIL

1,31%

0,060452

1,31%

0,068694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo garanzia trattamento

fine rapporto

 

 

 

 

0,20%

0,009230

0,20%

0,010488

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

21,6700%

1,000000

19,0700%

1,000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: in base al D.Lgs. 446/1997, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. A seguito dell'art. 3, c.1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dall'1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc. A seguito dell'art. 45 c. 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dall'1/1/2000  viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della L. n. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di  0,20 punti percentuali.Tale riduzione è confermata anche per l'anno 2002 dalla Legge finanziaria 2002.

 

L'art.120 della L. 23/12/1999 n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PRAUSCELLO