Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 61 del 15-3-2007.htm |
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Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Presidio Unificato
Previdenza Agricola
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 15 Marzo 2007 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 61 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 1 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
CONVENZIONE FRA L’INPS E LA FEDERAZIONE ARTIGIANI PENSIONATI ITALIANI (FAPI), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI, DITTE E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (IAP), AI SENSI DELL’ ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n.334. |
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SOMMARIO: |
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla FAPI dei contributi associativi. |
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L’8 giugno 2006 tra l’ INPS e la Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI) è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 12 marzo 1968 n.334, per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ditte e imprenditori agricoli professionali (IAP).
La convenzione ha carattere nazionale.
Per quanto concerne le modalità di attuazione della convenzione si richiama la circolare n.85 del 20 aprile 1998.
In particolare si ricordano le disposizioni:
1. La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi; sui modelli predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori sarà indicato anche l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “contributo associativo FAPI”.
2. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
3. L’Associazione farà pervenire per via telematica all’ INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non pagare più la quota associativa.
4. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, renderà disponibili per le Strutture INPS, territorialmente competenti, il contenuto dei supporti telematici, affinché le stesse provvedano alla convalida degli associati.
5. Le deleghe sottoscritte da ogni socio, controfirmate e timbrate dalla competente struttura della FAPI, verranno presentate dall’Associazione alle Strutture INPS, competenti per territorio, entro il 31 marzo.
6. Nel caso di presentazione di copia fotostatica della delega rilasciata dall’ associato, la stessa dovrà essere controfirmata e timbrata da parte del rappresentante locale della FAPI, per attestazione di conformità all’originale in possesso dell’Associazione.
Il Direttore Generale Crecco |
Allegato N.1