Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali

Inps Servizi

Banche dati documentali


Circolare numero 62 del 26-3-2003.htm

  
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2003.   

Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 26 Marzo 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  62

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2003.

 

SOMMARIO:

A)     Salari medi e convenzionali (anno 2003) da prendere a riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc, ai seguenti lavoratori:

1)Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4 ( malattia, maternità e tbc ).

2)Lavoratori agricoli a tempo determinato ( malattia, maternità e tbc ).

3)Compartecipanti familiari e piccoli coloni ( malattia, maternità e tbc ). Anno 2002.

4)Lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari ( malattia, maternità e tbc ).

5)Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità).

6)Lavoratrici commercianti, artigiane, CD – CM e imprenditrici agricole a titolo principale (maternità).

B)  Importi (anno 2003) da prendere a riferimento per le seguenti prestazioni:

1)Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e malattia).

2)Assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e parametro reddituale).

3)Assegni di maternità dello Stato.

4)Limiti di reddito per indennizzabilità congedo parentale

 

 

A)      SALARI MEDI E CONVENZIONALI

 

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2003, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza e per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tbc, si rammenta che le prestazioni vanno commisurate alla misura fissa.

 

 

1)      LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4.

 

Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002), a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6.11.2001 n. 423, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001, è iniziato, a decorrere dall’anno 2002, il processo di riforma della disciplina di cui al D.P.R. n. 602/1970, finalizzato al raggiungimento dell’equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

Al predetto scopo, senza modificare le forme assicurative attualmente vigenti per i predetti lavoratori soci (v. art. 1), il citato decreto legislativo ha introdotto un meccanismo che prevede il graduale superamento dello speciale regime basato sulle “retribuzioni convenzionali”, applicato, agli effetti previdenziali e assistenziali, alle cooperative di cui trattasi.

Conclusasi la prima fase del percorso di adeguamento (gennaio – dicembre 2002), che ha previsto l’omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, inizia, a partire dall’1.1.2003 e fino al 31.12.2006, la fase del progressivo innalzamento della retribuzione imponibile.

In base alle previsioni contenute nell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. in questione, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’imponibile giornaliero da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni relative alle assicurazioni in esame, è, come per l’assicurazione I.V.S., quello previsto dall’art. 2, ma la percentuale di incremento retributivo, che per l’anno 2003 è pari al 25%, va calcolata sulla differenza esistente tra il predetto imponibile e il limite minimo di retribuzione giornaliera.

In attuazione di quanto precede, per l’anno 2003, la retribuzione giornaliera di cui all’art. 4 del D. P.R. n. 402/70, valida ai fini di interesse, risulta pari a euro 29,66.

Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2003 – e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2003, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2003, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese, in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2003 (1) – sono da liquidare, nella misura percentuale prevista, sulla base del predetto importo di Euro 29,66 (2).

Le Sedi, nel dare notizia di quanto precede alle Società ed Enti Cooperativi interessati, disporranno, altresì, per le necessarie integrazioni, relativamente alle prestazioni di malattia, di maternità e di tubercolosi  riferite ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga inclusi nell’anno 2003, eventualmente liquidate con le precedenti misure.

 

 

 

 

2)      LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO.

 

In applicazione dell’art. 4 del decreto legislativo 16.4.1997, n. 146, anche per l’anno 2003, nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato per i quali la contrattazione collettiva provinciale stabilisca, per la relativa qualifica di assunzione, una retribuzione pari o inferiore alla misura prevista dal salario medio convenzionale valido nella provincia per l’anno 1996 (quello, cioè, riportato nei decreti ministeriali pubblicati nel 1996 – v. circ. n. 242/1997), il pagamento delle prestazioni in oggetto continua ad essere effettuato sulla base dei salari medi convenzionali del 1996.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che, sempre a norma del citato art. 4 del decreto legislativo n. 146/97, per gli operai agricoli a tempo determinato appartenenti alle qualifiche con retribuzioni contrattuali più elevate rispetto alla relativa retribuzione convenzionale provinciale dell’anno 1996, le prestazioni in questione vanno liquidate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte dai datori di lavoro (v. circ. n. 182/1998).

 

 

3)      COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI.

 

Come già comunicato con circolare n. 189 del 31.12.2002, il decreto direttoriale del 24 maggio 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato, valide per l’anno 2002, ai fini previdenziali (v. tabella allegata)

Per quanto si riferisce ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si precisa che dette retribuzioni sono utilizzabili, nel caso di eventi indennizzabili, sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2002 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982) riguardanti i lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), per i quali soltanto continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del DPR n. 488/68 (v. circ. n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del 19.12.2001).

Eventuali prestazioni riferite all’anno 2002 e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2001 dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.

I salari applicabili per l’anno 2003 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno come consueto, utilizzati in via temporanea e salvo conguaglio i predetti salari validi per l’anno 2002.

 

 

4)      LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO, IN PAESI EXTRACOMUNITARI.

 

Con Decreto 13 gennaio 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. 28 gennaio 2003, n. 22) sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2003 a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero, in paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.

Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2003, saranno riportate in circolare a parte.

 

 

5)      LAVORATRICI COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.

 

Per l’indennità relativa al congedo di maternità spettante alle lavoratrici in argomento, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie, valevoli dal 1.1.2003 al 31.12.2003.

 

-   Euro       5,59     per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,30

-   Euro       6,30     per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 6,30 fino a Euro 7,69

-   Euro       7,69     per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 7,69

-   Euro       4,07     per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

 

 

6)   LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO PRINCIPALE.

 

L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.

 

Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale:  Euro 33,19, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2002 per gli operai agricoli a tempo indeterminato (v. tab. A allegata alla circolare n. 36 del 8.2.2002), con riferimento alle nascite avvenute nel 2003 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2002).

 

Artigiane: Euro 34,02, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2003 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (v. tab A allegata alla circolare n. 26 del 6.2.2003), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2003.

 

Commercianti: Euro 29,81, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2003 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla circolare n. 26 del 6.2.2003), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2003.

 

 

 

 

 

B)   IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI

 

 

1)   LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI

 

 

a)           Indennità di maternità e di paternità.

 

Tenuto conto che il minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge 2.8.1990, n. 233, è stato stabilito per il 2003 nella misura pari a Euro 12590,00, il contributo annuo del 14%, comprensivo dell’aliquota dello 0,5% prevista per la tutela della maternità (nonché degli ANF e della malattia) è pari per il 2003 a Euro 1762,60; un contributo mensile, quindi, è pari a Euro 146,88.

 

Si fa presente che il diritto alla prestazione continua ad essere subordinato al riconoscimento di 3 contributi (mensili) nei 12 mesi che precedono i 2 prima del parto (3).

 

 

b)          Indennita’ per malattia in caso di degenza ospedaliera.

 

 

Si comunicano gli importi, validi per l’anno 2003, dell’indennità dovuta per ogni giornata di degenza presso strutture ospedaliere ai soggetti iscritti alla gestione separata istituita con la legge 8.8.1995, n. 335 aventi titolo, ai sensi del D.M. 12.1.2001, attuativo dell’art. 51, comma 1, della legge 23.12.1999, n. 488, alla prestazione previdenziale di cui trattasi.

 

Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l’indennità in questione va calcolata –con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.

 

Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2003, in cui il massimale contributivo suddetto è risultato pari a Euro 80.391,00, l’indennità sarà calcolata su Euro 220,25  (=Euro 80.391,00 diviso  365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

Euro 17,62, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;

Euro 26,43, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

Euro 35,24, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

 

Relativamente agli ulteriori aspetti connessi all'erogazione delle prestazioni in argomento, si fa rinvio alle disposizioni impartite con la circolare n. 147/2001 sopra richiamata, tenendo presente che, per il 2003, il limite di reddito previsto per poter beneficiare della prestazione, corrisponde a Euro 54.954,90 (= 70% del massimale 2002, pari a Euro  78.507,00).

 

Per la individuazione del numero dei contributi da accreditare in relazione agli importi dei versamenti effettuati si rinvia a quanto detto al punto a) (per ogni 146,88 Euro di versamento è riconoscibile 1 contributo mensile).

 

Con l'occasione, in relazione alla riserva, di cui alla circolare n. 81 del 16.4.2002, di istruzioni generali sull'erogabilità  dell'indennità in questione nel caso di  ricoveri intervenuti durante periodi indennizzabili per maternità, si rammenta ad ogni buon conto che la questione è stata definita nel senso che nelle situazioni predette va erogata esclusivamente la prestazione di maternità, fatta salva la differenza a titolo di malattia se il trattamento di maternità non ricomprende integralmente il trattamento dovuto per degenza ospedaliera (v. circ. n. 138 del 29.7.2002, par. 1.1).

 

Si precisa altresì che sono applicabili anche alle prestazioni di malattia per degenza ospedaliera i criteri, indicati nella sopra citata circolare n. 138/2002, par. 1.1, relativi all’ipotesi di lavoratori che al momento dell'evento non sono più iscritti alla gestione separata di cui trattasi (tenendo conto ovviamente che ai fini erogativi di interesse il diritto all'indennità è subordinato alla sussistenza, oltre che del requisito contributivo minimo, del limite di reddito previsto).

 

 

2)      ASSEGNI DI MATERNITA’ CONCESSI DAI COMUNI.

 

Come precisato con circolare separata, considerato che l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2003 è pari a 2,4%, gli importi dell’assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali di cui all’art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001 valevoli per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2003 al 31.12.2003, sono i seguenti:

 

-         assegno di maternità (in misura intera) = Euro 271,56 mensili per complessivi Euro 1357,80;

-         indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 28.308,42.

 

 

 

3)      ASSEGNI DI MATERNITA’ DELLO STATO CONCESSI DALL’INPS.

 

L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del D. Lgs 151/2001, valevole per le nascite avvenute nel 2003, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2003, è pari a Euro 1671,76 (misura intera), tenuto conto che l’incremento ISTAT per il 2003 è risultato, come detto, pari a 2,4%.

 

 

4)      LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D.LGS. 151/2001

 

In base al decreto del 20.11.2002 (G.U. n. 285 del 5.12.2002) che stabilisce nella misura del 2,4% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2003, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2003 è pari a Euro 5.227,56.

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 (v. circolari n. 109/2000 e n. 8 del 17.1.2003).

Pertanto, il genitore che nel 2003, chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, pari, per il 2003, a Euro 13.068,90 ( = 5227,56 x 2,5).

Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2003, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO

 

______________________

 

1)      V. circolare n. 134386 AGO/83 del 6 aprile 1982.

2)      V. anche circolare n. 26 del 6.2.2003.

3)      Si rammenta, ad ogni buon conto, che per il 2002 l’importo di un contributo mensile era pari a Euro 143,64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

Retribuzioni medie giornaliere (in Euro), per ciascuna provincia, valide per l’anno 2002

 

----

Provincia

Retribuzione

----

Provincia

Retribuzione

1

Agrigento

49,25

52

Matera

52,48

2

Alessandria

52,98

53

Messina

48,48

3

Ancona

50,00

54

Milano

50,34

4

Aosta

48,73

55

Modena

55,43

5

Arezzo

48,56

56

Napoli

47,50

6

Ascoli Piceno

47,97

57

Novara

51,81

7

Asti

50,59

58

Nuoro

51,85

8

Avellino

48,07

59

Oristano

52,12

9

Bari

48,41

60

Padova

50,91

10

Belluno

53,39

61

Palermo

49,24

11

Benevento

47,62

62

Parma

52,23

12

Bergamo

50,77

63

Pavia

52,23

13

Biella

51,79

64

Perugina

49,49

14

Bologna

51,62

65

Pesaro

49,51

15

Bolzano

49,97

66

Pescara

45,20

16

Brescia

51,55

67

Piacenza

51,65

17

Brindisi

49,05

68

Pisa

49,36

18

Cagliari

48,72

69

Pistoia

53,86

19

Caltanissetta

48,49

70

Pordenone

49,28

20

Campobasso

45,75

71

Potenza

46,88

21

Caserta

46,51

72

Prato

50,42

22

Catania

49,02

73

Ragusa

50,81

23

Catanzaro

47,47

74

Ravenna

50,00

24

Crotone

45,69

75

Reggio Calabria

48,44

25

Chieti

47,15

76

Reggio Emilia

51,54

26

Como

52,16

77

Rieti

48,69

27

Cosenza

47,24

78

Roma

47,66

28

Cremona

52,28

79

Rovigo

49,26

29

Cuneo

51,02

80

Salerno

48,72

30

Enna

49,28

81

Sassari

48,88

31

Ferrara

50,11

82

Savona

48,64

32

Firenze

50,42

83

Siena

52,68

33

Foggia

52,90

84

Siracusa

49,13

34

Forlì Rimini

51,46

85

Sondrio

49,20

35

Frosinone

44,73

86

Taranto

46,89

36

Genova

47,22

87

Teramo

46,42

37

Gorizia

49,35

88

Terni

46,46

38

Grosseto

50,06

89

Torino

52,44

39

Imperia

48,25

90

Trapani

48,76

40

Isernia

44,60

91

Trento

54,88

41

L’Aquila

46,88

92

Treviso

52,33

42

La Spezia

46,91

93

Trieste

48,94

43

Latina

47,54

94

Udine

48,25

44

Lecce

50,73

95

Varese

52,20

45

Lecco

52,16

96

Venezia

50,53

46

Livorno

49,32

97

Vercelli

52,41

47

Lodi

50,34

98

Verona

51,12

48

Lucca

49,81

99

Vibo Valentia

47,40

49

Macerata

49,75

100

Vicenza

53,31

50

Mantova

53,25

101

Viterbo

48,62

51

Massa Carrara

45,31

102

Verbano C.O.

52,14