Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali

Inps Servizi

Banche dati documentali


Circolare numero 69 del 31-3-2003.htm

  
Iscrizione all’albo delle imprese artigiane ed alla sezione speciale del registro delle imprese.   

Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 31 Marzo 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  69

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Iscrizione all’albo delle imprese artigiane ed alla sezione speciale del registro delle imprese.

 

SOMMARIO:

Imprese artigiane. Iscrizione all’albo ed al registro delle imprese.

 

 

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da talune Sedi in tema di rapporti tra l’albo delle imprese artigiane ed il registro delle imprese, si precisa quanto segue.

 

Il riconoscimento della qualifica artigiana dell’impresa si perfeziona a seguito del procedimento di iscrizione all’albo delle imprese artigiane di cui all’art.5 della legge 8 agosto 1985, n.443. Tale iscrizione ha efficacia costitutiva della qualifica artigiana e valore “sostitutivo” rispetto all’iscrizione al registro delle imprese.

 

  Le funzioni di pubblicità e di certificazione relative all’impresa artigiana sono, quindi, intrinsecamente collegate all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane;  in via complementare, tali funzioni sono altresì perseguite  tramite annotazione  nella sezione speciale del registro delle imprese.

 

  La predetta annotazione, concernente l’iscrizione e le successive denunce di modifica e di cessazione, d'altronde, non richiede alcun adempimento a carico dell’impresa artigiana , ma consegue dalla comunicazione che la Commissione provinciale dell’artigianato deve trasmettere all’ufficio del registro delle imprese (art.5 l. n.443/1985, art. 19 D.P.R. n.581/1995).

 

   In tale contesto non appare giuridicamente configurabile l’ipotesi nella quale un’impresa artigiana sia cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese  e non anche dall’albo delle imprese  artigiane.

 

   Si sono verificate, peraltro, situazioni nelle quali la mancata  conoscenza, da parte delle Sedi dell’Istituto, del provvedimento di cancellazione dall’albo provinciale, pur in presenza del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, è scaturita da disguidi verificatisi nella trasmissione degli atti della Commissione provinciale.

 

  Per quanto precede, in presenza di consimili fattispecie, al fine di evitare inconvenienti soprattutto ai contribuenti coinvolti da procedure di recupero dei crediti, le Sedi adotteranno ogni utile accorgimento per il tempestivo accertamento della reale situazione, adottando, se del caso, provvedimenti di sospensione delle  procedure medesime.   

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO