Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 69 del 31-3-2003.htm |
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Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
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Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 31 Marzo 2003 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 69 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Commissario Straordinario |
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Al |
Vice Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Iscrizione all’albo delle imprese artigiane ed alla sezione speciale del registro delle imprese. |
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SOMMARIO: |
Imprese artigiane. Iscrizione all’albo ed al registro delle imprese. |
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A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da talune Sedi in tema di rapporti tra l’albo delle imprese artigiane ed il registro delle imprese, si precisa quanto segue.
Il riconoscimento della qualifica artigiana dell’impresa si perfeziona a seguito del procedimento di iscrizione all’albo delle imprese artigiane di cui all’art.5 della legge 8 agosto 1985, n.443. Tale iscrizione ha efficacia costitutiva della qualifica artigiana e valore “sostitutivo” rispetto all’iscrizione al registro delle imprese.
Le funzioni di pubblicità e di certificazione relative all’impresa artigiana sono, quindi, intrinsecamente collegate all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane; in via complementare, tali funzioni sono altresì perseguite tramite annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese.
La predetta annotazione, concernente l’iscrizione e le successive denunce di modifica e di cessazione, d'altronde, non richiede alcun adempimento a carico dell’impresa artigiana , ma consegue dalla comunicazione che la Commissione provinciale dell’artigianato deve trasmettere all’ufficio del registro delle imprese (art.5 l. n.443/1985, art. 19 D.P.R. n.581/1995).
In tale contesto non appare giuridicamente configurabile l’ipotesi nella quale un’impresa artigiana sia cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese e non anche dall’albo delle imprese artigiane.
Si sono verificate, peraltro, situazioni nelle quali la mancata conoscenza, da parte delle Sedi dell’Istituto, del provvedimento di cancellazione dall’albo provinciale, pur in presenza del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, è scaturita da disguidi verificatisi nella trasmissione degli atti della Commissione provinciale.
Per quanto precede, in presenza di consimili fattispecie, al fine di evitare inconvenienti soprattutto ai contribuenti coinvolti da procedure di recupero dei crediti, le Sedi adotteranno ogni utile accorgimento per il tempestivo accertamento della reale situazione, adottando, se del caso, provvedimenti di sospensione delle procedure medesime.
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