Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 7 del 24-1-2006.htm |
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Direzione Centrale
Sviluppo e Gestione risorse umane
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 24 Gennaio 2006 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 7 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Soppressione indennità di trasferta e indennità supplementari sui titoli di viaggio- Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) |
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SOMMARIO: |
Soppressione indennità di trasferta e indennità supplementari sui titoli di viaggio -Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) |
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Si comunica che la legge n. 266 del 23.12.2005 - legge finanziaria per l’anno 2006 - ha disposto all’art. 1, commi 213 e seguenti la soppressione per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001:
1. dell’indennità di trasferta; 2. delle indennità supplementari sui titoli di viaggio. In particolare, il comma 214 della citata legge stabilisce che le singole amministrazioni adottino con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti le conseguenti determinazioni, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge e contrattuali.
Pertanto con la presente circolare si dispone che dal 1 gennaio 2006 non è più possibile liquidare:
q l’indennità di trasferta prevista: · dall’art. 21, comma 2 lettera a), del CCNL 14.2.2001 per il personale appartenente alle Aree A, B e C, ai ruoli ad esaurimento ex art. 15 L. n. 88/1989, per i professionisti e i medici; · dall’art. 4, comma 2 lettera a), dell’Accordo del 18.11.2004 relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5.4.2001, per il personale dirigente di prima e seconda fascia.
q le indennità supplementari sui titoli di viaggio pari al 5% del costo del biglietto aereo e al 10% di quello per treno, autobus e nave previste: · dall’art. 21, comma 2 lettera c), del CCNL 14.2.2001 per il personale appartenente alle Aree A, B e C, ai ruoli ad esaurimento ex art. 15 L. n. 88/1989, per i professionisti e i medici; · dall’art. 4, comma 2 lettera c), dell’Accordo del 18.11.2004 relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5.4.2001, per il personale dirigente.
Ai sensi del comma 215 della predetta legge, tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o comunque rapportate all’indennità di trasferta restano invece stabilite nella misura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari.
Resta invariata la disciplina dettata dalla circolare n. 113/03 relativamente al rimborso delle spese connesse alla trasferta, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio aereo da corrispondere, ai sensi del comma 216 della legge finanziaria, al personale che si reca in missione all’estero, nel limite del costo del biglietto per la classe economica indipendentemente dalla durata del viaggio.
Per effetto del successivo comma 217 inoltre non è più dovuta la maggiorazione sull’indennità di trasferta prevista per le missioni all’estero.
La normativa incompatibile con le presenti disposizioni è disapplicata dal 1 gennaio 2006.
Il Direttore Generale Crecco
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