900323
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare N. 72
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
E PROVINCIALI
Retribuzioni convenzionali imponibili ex art.4 della
legge 3.10.87, n.398, da valere dal 1 gennaio 1990 per
i lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi
extracomunitari con i quali non vigono accordi di
sicurezza sociale.
Regolarizzazione delle contribuzioni afferenti i mesi
di gennaio e febbraio 1990.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 21 marzo 1990
Circolare N. 72
                           AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                           AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                              E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                           AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
                              E PRIMARI MEDICO LEGALI
                           AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
All.1                         e, per conoscenza,
                           AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                           E PROVINCIALI
OGGETTO:Retribuzioni convenzionali imponibili ex art.4 della
        legge 3.10.87, n.398, da valere dal 1 gennaio 1990 per
        i lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi
        extracomunitari con i quali non vigono accordi di
        sicurezza sociale.
        Regolarizzazione delle contribuzioni afferenti i mesi
        di gennaio e febbraio 1990.
    I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui alla
legge 3 ottobre 1987, n. 398 sono calcolati come e' noto su
retribuzioni convenzionali, fissate ai sensi dellart.4 della
legge stessa annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del
Tesoro, in ragione di importi determinati con riferimento e
comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi
nazionali di categoria,raggruppati per settori omogenei.
    Per l'anno in corso, dette retribuzioni sono state fissate
dal DM 2 marzo 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 1990, in ordine al quale e' stata fornita
comunicazione con Msg. n.35303 del 9 marzo 1990.
    Per la regolarizzazione delle differenze contributive
dovute per i mesi di gennaio e di febbraio 1990, in ragione
delle retribuzioni in parola, i datori di lavoro potranno
avvalersi della denuncia di modello DM10/2-89 del mese di
marzo 1990, da versare entro il 20 aprile 1990.
    Gli oneri accessori saranno determinati per le differenze
contributive dovute per il mese di gennaio 1990 nella misura
degli interessi, al tasso legale del 5% annuo, computati dal
dal 7 marzo 1990 alla data di versamento. Viceversa, per le
differenze contributive afferenti il mese di febbraio 1990
sono dovuti gli accessori da determinarsi nella misura
corrente degli interessi di dilazione, computati dal 21 marzo
1990 alla data di versamento.
    A tal fine i datori di lavoro dovranno attenersi alle
seguenti istruzioni:
- calcoleranno, nel rispetto della nuova misura delle
  retribuzioni convenzionali, gli imponibili dei mesi di
  gennaio e febbraio 1990;
- calcoleranno le differenze tra i predetti imponibili a
  quelli gia' assoggettati a contribuzione per gli stessi mesi
  di gennaio e di febbraio 1990;
- sommeranno le differenze cosi' determinate alle
  corrispondenti retribuzioni imponibili del mese di marzo
  calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti;
- indicheranno nel primo rigo in bianco disponibile dei quadri
  B e C del Mod. DM10/2-89 l'importo   relativo al totale
  degli oneri accessori dovuti sulle differenze contributive
  relative al mese di gennaio 1990, con il codice "Q900"
  preceduto dalla dicitura "oneri accessori";
- indicheranno nel secondo rigo in bianco disponibile dei
  quadri B e C del Mod. DM10/2-89 l'importo relativo al totale
  degli oneri accessori dovuti sulle differenze contributive
  relative al mese di febbraio 1990, con il codice "Q930"
  preceduto dalla dicitura "interessi dilazione".
    Il versamento delle differenze contributive effettuato
oltre il termine del 20 aprile 1990 dovra' essere eseguito
dalle aziende esclusivamente mediante il sistema procedurale
di cui alla circolare n. 51059 RCV.- n.1089 EAD - n.7763 O.
del 14 novembre 1986 e successive (Mod. DM10/MV) e sara'
soggetto alla vigente normativa in materia di penalita' ed
accessori.
    Con l'occasione si richiama il contenuto dell'art. 2 del
DM 2.3.1990, il quale stabilisce che:
"per i quadri, i dirigenti e i giornalisti, la fascia della
retribuzione imponibile e' determinata sulla base del
raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale
corrispondente".
    Al riguardo, si rende noto che il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale - Direzione generale della previdenza
e assistenza sociale - con telex prot. n. 10850 / EI4 - PG -
Divisione II - in data 14.3.1990, ha precisato che, ai fini
dell'attuazione del predetto articolo, per "retribuzione
nazionale" deve intendersi il trattamento mensile determinato
dividendo per 12 il trattamento da contratto collettivo
previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti
riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell'
"indennita' estero".
    Pertanto, nel determinare la retribuzione convenzionale da
assoggettare a contribuzione per le qualifiche di cui al
citato art.2 del DM 2.3.1990, i datori di lavoro si atterranno
al criterio sopra indicato.
                        IL DIRETTORE GENERALE
N.B.: La presente circolare e' stata trasmessa escluso
l'allegato con messaggio T.P. per consentirne l'immediata
conoscenza ed applicazione.