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Circolare numero 77 del 25-5-2006.htm

  
Soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro subordinato. Agevolazioni contributive ex art. 8, commi 2 e 4, e art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991, nonchè  ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.   

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Direzione Centrale

delle Entrate

Contributive

Direzione Centrale

Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 25 Maggio 2006

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  77

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro subordinato. Agevolazioni contributive ex art. 8, commi 2 e 4, e art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991, nonchè  ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

Fermo restando il rispetto di ogni requisito di legge, i benefici contributivi previsti dalla legge n. 223/1991 e dall’art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 possono trovare applicazione anche con riferimento ai lavoratori soci di cooperativa.

 

 

1. Diritto alle agevolazioni.

In risposta a due diversi interpelli (1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è di recente pronunciato in senso favorevole alla possibilità di ammettere i soci lavoratori di cooperative alle agevolazioni ex art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 223/1991 ed ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990.

 

Al riguardo, si ricorda che l’Istituto aveva finora tenuto un orientamento negativo, in considerazione del fatto che le leggi sopra citate si riferiscono a benefici contributivi correlati ad assunzioni con rapporto di lavoro subordinato, mentre “la prestazione dell’attività lavorativa del socio in una cooperativa di produzione e lavoro costituisce adempimento del patto sociale e non esecuzione di un obbligo assunto con un contratto di lavoro subordinato” (2).

Tale posizione, tuttavia, deve oggi essere riveduta, tenendo conto delle significative novità introdotte nella disciplina sul socio di cooperativa dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e integrazioni.

Come infatti disposto dall’art. 1, c. 3, “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, … con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.

Al riguardo, l’art. 6 della legge n. 142/2001 richiede che le cooperative definiscano un regolamento - da depositare entro trenta giorni dall’approvazione dell’assemblea presso la competente Direzione provinciale del lavoro - sulla tipologia dei rapporti di lavoro che, in forma alternativa, si intendono attuare con i soci lavoratori.

 

Proprio in considerazione del mutato quadro legislativo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto anche per i soci lavoratori di cooperativa, i quali abbiano instaurato con la stessa anche un rapporto di lavoro in forma subordinata.

In particolare, deve precisarsi che, in relazione ai benefici per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità, il citato Dicastero si è espressamente riferito ai benefici previsti per le assunzioni a termine e per la successiva trasformazione a tempo indeterminato (3), tenendo peraltro a sottolineare che il rapporto associativo non è soggetto ad alcun termine, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro abbia una durata temporalmente limitata.

Ciò premesso, si ritiene che, nei confronti delle cooperative che instaurano con i propri soci lavoratori un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, trovi applicazione anche l’agevolazione contributiva ex art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991(4); analogamente, troveranno applicazione le agevolazioni previste dall’art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

2. Condizioni d’accesso.

Per l’accesso alle agevolazioni contributive di cui alla presente circolare, esclusivamente connesse all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, si richiamano le disposizioni vigenti in relazione alle rispettive normative di riferimento.

 

 

 3. Modalità operative.

 

 3.1. Adempimenti a carico delle Sedi.

Le posizioni contributive riferite alle cooperative ammesse ai benefici in argomento dovranno essere  contraddistinte dai già previsti codici di autorizzazione “5Q” e/o “5N”.

A tal fine, le Sedi avranno cura di acquisire agli atti la documentazione (5) ordinariamente richiesta per l’accesso alle agevolazioni di cui alla presente circolare.

 

3.2. Modalità di compilazione del DM10/2.

 

Ai fini della esposizione dei lavoratori in parola nel DM10/2, le cooperative si atterranno alle istruzioni che seguono:

 

SOCI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ

 

  • SOCI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ, CON I QUALI VIENE INSTAURATO UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 25 COMMA 9).

 

Le cooperative che instaurano con soci iscritti nelle liste di mobilità un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del lavoratore nella misura prevista.

I soci lavoratori saranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

 

CODICE

SIGNIFICATO

S5

Soci lav. assunti dalle liste mobilità a tempo ind.

 

 

Le cooperative riporteranno:

-         nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;

-         nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;

-         nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;

-         nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore .

 

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il previsto codice S165,secondo le modalità già in uso.

Ai fini poi del recupero del contributo mensile ex art. 8, c. 4, legge 223/1991 – ove spettante – dovranno essere utilizzati i già previsti codici del quadro “D” del DM10/2, di seguito riportati:

 

Codice

Significato

L400

Rec. beneficio 50% indennità mobilità”.

L401

Rec. arretrati 50% indennità mobilità”.

 

 

 

·        SOCI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ, CON I QUALI VIENE INSTAURATO UN RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE (LEGGE 223 DEL 1991, ART. 8 COMMA 2)

 

Le cooperative che instaurano con soci iscritti nelle liste di mobilità un rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, beneficiano, per la durata del contratto, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del lavoratore nella misura prevista.

 

I soci lavoratori andranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

 

CODICE

SIGNIFICATO

S6

Soci lav. Assunti dalle liste mobilità a tempo determinato.

 

Le cooperative riporteranno:

-         nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;

-         nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;

-         nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;

-         nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

 

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il consueto codice S165,secondo le modalità già in uso.

 

 

·        SOCI CON CONTRATTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2)

 

In caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro instaurato a termine, le cooperative beneficiano, per ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del lavoratore nella misura prevista.

I soci lavoratori andranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

 

CODICE

SIGNIFICATO

S7

Soci lav. trasf. a tempo indeterminato

 

Le cooperative riporteranno:

-         nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;

-         nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;

-         nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;

-         nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

 

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il consueto codice S165,secondo le modalità già in uso.

Ai fini poi del recupero del contributo mensile ex art. 8, c. 4, legge 223/1991 – ove spettante – dovranno essere utilizzati i già previsti codici del quadro “D” del DM10/2, di seguito riportati:

 

Codice

Significato

L400

Rec. beneficio 50% indennità mobilità”.

L401

Rec. arretrati 50% indennità mobilità”.

 

 

Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nelle disciplina della cigs (art. 1, comma 1, della legge 52 del 1998).

 

·        SOCI CON I QUALI VIENE INSTAURATO UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 25 COMMA 9).

 

I soci lavoratori andranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

 

CODICE

SIGNIFICATO

S1

Soci lav. a tempo indeterm. Iscritti nelle liste mobilità ex lege n. 52/98

 

Le cooperative riporteranno:

-         nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;

-         nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;

-         nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;

-         nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

 

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il previsto codice “S169”,secondo le modalità già in uso.

 

 

·        SOCI CON I QUALI VIENE INSTAURATO UN RAPPORTO DI LAVORO A  termine (LEGGE 223 DEL 1991, ART. 8 COMMA 2)

 

I soci lavoratori andranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

 

CODICE

SIGNIFICATO

S2

Soci lav. a tempo determ. Iscritti nelle liste mobilità ex lege n. 52/98

 

Le cooperative riporteranno:

-         nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;

-         nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;

-         nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;

-         nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

 

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il previsto codice S169,secondo le modalità già in uso.

 

 

·        SOCI CON RAPPORTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 8 COMMA 2)

In caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro instaurato a termine con soci iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge n. 52/1998, le cooperative esporranno i soci lavoratori nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

 

 

CODICE

SIGNIFICATO

S3

Soci lav. trasf. a tempo indeterminato

 

 

I datori di lavoro riporteranno:

-         nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;

-         nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;

-         nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;

-         nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente.

 

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il previsto codice S169,secondo le modalità già in uso.

 

 

 

SOCI LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI 24 MESI (ART. 8 COMMA 9 LEGGE 407/1990)

 

·        COOPERATIVE OPERANTI NEL CENTRO-NORD

 

Le cooperative che instaurano un rapporto di lavoro con soci lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi, beneficiano della riduzione del 50% dei contributi a loro carico per un periodo di 36 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista.

I soci lavoratori andranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2 utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

 

 

CODICE

SIGNIFICATO

S8

Soci lav. assunti ex art. 8 comma 9 L.407/1990

 

 

Le cooperative riporteranno:

-         nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;

-         nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;

-         nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;

-         nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto delle eventuali riduzioni contributive ex lege n. 388/2000 e/o n. 266/2005).

 

·        COOPERATIVE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO

Le cooperative in parola, che instaurano un rapporto di lavoro con soci lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi, beneficiano della riduzione totale dei contributi a loro carico per un periodo di 36 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che continua ad essere dovuta nella misura prevista.

 

I soci lavoratori andranno esposti nel quadro “B-C” del DM10/2 utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):

 

 

 

 

CODICE

SIGNIFICATO

S9

Soci lav. assunti ex art. 8 comma 9 L.407/1990

 

Le cooperative riporteranno:

-         nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;

-         nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;

-         nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;

-         nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.

 

·        SOCI LAVORATORI IN CIGS ex Art. 4 LEGGE 236/1993 (6).

 

Le cooperative che instaurano un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con soci lavoratori in CIGS ai sensi dell’articolo 4, c. 3 della legge n. 236/1993, esporranno i suddetti lavoratori nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto dalla qualifica 1 o 2:

 

CODICE

SIGNIFICATO

S4

Soci lav. in CIGS ex art. 4 L.236/1993

 

I datori di lavoro riporteranno:

-         nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;

-         nella casella “n. giornate” il numero delle giornate retribuite;

-         nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;

-         nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del lavoratore.

 

Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato il consueto codice S165,secondo le modalità già in uso.

 

Ai fini poi del recupero del contributo mensile ex art. 8, c. 4, della legge n. 223/1991 dovranno essere utilizzati i già previsti codici del quadro “D” del DM10/2, di seguito riportati:

 

Codice

Significato

L600

Rec. beneficio 50% indennità mobilità”.

L601

Rec. arretrati 50% indennità mobilità”.

 

 

Le nuove modalità di esposizione troveranno applicazione nei termini previsti dalla delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993.

 

 

4. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Ai fini della sistemazione delle situazioni in essere dovranno essere osservate le seguenti modalità operative:

 

a)    le note di rettifica emesse a seguito del  disconoscimento dei benefici ai soci lavoratori e non ancora definite devono essere riproposte al calcolo utilizzando, per i soci lavoratori, i codici tipo contribuzione istituiti con la presente circolare.

Al riguardo si fa presente che, fino alla denuncia contributiva riferita al periodo di paga “dicembre 2005”, rimangono in uso i codici del quadro “D” del DM10/2 (L180 – L460 – L174 – L175), utilizzati per il conguaglio delle agevolazioni cui si riferiscono;

 

b)    benefici collegati a  periodi pregressi

Per l’accesso alle agevolazioni contributive riferite a periodi pregressi, le cooperative dovranno presentare apposita domanda di rimborso corredandola con gli elementi necessari alla quantificazione del credito.

A tal fine dovrà essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Al riguardo si fa presente che i modelli DM10/V devono essere compilati come segue:

 

periodi fino al “dicembre 2005”

 

Quadro D

Per l’esposizione delle somme a credito riferite alle agevolazioni di cui alle  leggi n. 223/1991, n. 52/1998 e n. 407/1990, dovranno essere utilizzati i codici importo sotto elencati.

 

Cod.imp.

Descrizione

L180

Agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità

L460

Agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità  ex lege 52/1998)

L174

Agevolazione 50% dei contributi c/datore di lavoro per soci lavoratori assunti art. 8 c. 9 legge 407/1990

L175

Agevolazione 100% dei contributi c/datore di lavoro per soci lavoratori assunti art. 8 c. 9 legge 407/1990

 

Al riguardo si fa presente che il recupero della agevolazione spettante dovrà essere indicato al netto della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e dell’eventuale contribuzione in misura fissa.

 

Periodi da “gennaio 2006”

A seguito della nuova modalità di esposizione della contribuzione “nettizzazione dei contributi” di cui alla circ. n. 115 del 10 novembre 2005, il recupero delle agevolazioni dovrà essere effettuato con i  codici  di nuova istituzione di seguito riportati, da utilizzare esclusivamente  nel quadro D del modello DM10/V:

 

Cod.imp.

Descrizione

DQ99

Agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità

DQ90

Agevolazione per assunzione dalle liste di mobilità (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità  ex lege 52/1998)

DQ83

Agevolazione 50% dei contributi c/datore di lavoro per soci lavoratori assunti art. 8 c. 9 legge 407/1990

DQ84

Agevolazione 100% dei contributi c/datore di lavoro per soci lavoratori assunti art. 8 c. 9 legge 407/1990

 

 

5. Istruzioni contabili

 

Nel far presente che per la rilevazione contabile delle agevolazioni contributive riferite a periodi correnti (cfr. punto 3.2. della presente circolare) trovano applicazione le disposizioni contenute  nella già citata circolare n. 115 del 10 novembre 2005, si precisa che ai fini della contabilizzazione  delle agevolazioni 

contributive in argomento, relative a periodi pregressi (cfr. il precedente punto 4.), occorre distinguere i periodi stessi cui le agevolazioni si riferiscono.

 

Per i periodi di paga fino a dicembre 2005 dette agevolazioni vengono rilevate secondo le modalità in vigore a tutto il 31 dicembre 2005.

 

A partire dal periodo di paga di gennaio 2006, le agevolazioni medesime, evidenziate nei modd. DM 10/V con i nuovi codici sopra riportati, devono essere rilevate ai seguenti conti istituiti nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali:

 

GAW 37/106

per la rilevazione delle agevolazioni di cui all’ art. 8, comma 2, e all’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 (codice DQ99);

 

 

GAW 37/107

per la rilevazione delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 52/1998 (codice DQ90);

 

 

GAW 37/108

per la rilevazione delle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 (codici DQ83 e DQ84).

 

 

In allegato vengono riportati i suddetti conti GAW 37/106, GAW 37/107 e GAW 37/108, di nuova istituzione.

 

 

 

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco

 

 

(1)            Si tratta della nota prot. n. 1074 del 18 luglio 2005 e della nota prot. n. 25/0000540 del 23 gennaio 2006.

(2)            V. mess. n. 22923/1999; in tal senso già la circolare n. 118 del 26 maggio 1988.

Si ricorda, comunque, che la preclusione delle agevolazioni non ha mai riguardato i soggetti privi dello status di socio, che fossero lavoratori dipendenti.

(3)            È espressamente richiamato, infatti, solamente l’art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 223/1991.

Art. 8, c. 2, della legge n. 223/1991:

I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4”.

Art. 8, c. 4, della legge n. 223/1991:

Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti”.

(4)            art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991

Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo

indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro é, per i

primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio

1955, n. 25, e successive modificazioni”.

(5)            Negli ambiti territoriali in cui sussistono apposite convenzioni (v., al riguardo, la circolare n. 117 del 30 giugno 2003), la documentazione sarà acquisita anche tramite l’accesso agli archivi informatizzati condivisi con le competenti strutture territoriali (Regione e/o Provincia).

(6)            Il beneficio ex art. 4 L. 236/1993 era già contemplato dalla legge stessa,  in favore dei soci di cooperativa. Con la presente circolare vengono soltanto modificate le modalità di compilazione del DM10; il nuovo codice “S4” (in luogo del T.C. “86”, che continuerà ad essere utilizzato per i dipendenti) sarà operativo dalla data di emanazione della presente circolare.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAW 37/106

 

 

Denominazione completa

Oneri relativi a periodi pregressi a partire dal 1° gennaio 2006 per le agevolazioni contributive di cui agli artt. 8 e  25 della legge n. 223/1991

 

 

Denominazione abbreviata

ON.PERIODI PREGR.DA 01/06 AGEV.ARTT. 8-25 L.223 /91

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAW 37/107

 

 

Denominazione completa

Oneri relativi a periodi pregressi a partire dal 1° gennaio 2006 per le agevolazioni contributive di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 4/1998 convertito nella legge n. 52/1998 e dell’art. 81, comma 2, della legge n. 448/1998 e successive proroghe

 

 

Denominazione abbreviata

ON.PREGR.DA 01/06 AGEV.ARTT.1 D.L.4/98-81 L.448/ 98

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GAW 37/108

 

 

Denominazione completa

Oneri relativi a periodi pregressi a partire dal 1° gennaio 2006 per le agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990

 

 

Denominazione abbreviata

ON.PERIODI PREGR.DA 01/06 AGEV.ART. 8 C.9 L.407/ 90