Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 78 del 7-6-2006.htm |
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Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
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Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 7 Giugno 2006 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 78 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Obbligo di iscrizione dei coadiutori familiari. |
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SOMMARIO: |
Precisazioni in ordine alla sussistenza dell’obbligo assicurativo dei coadiutori familiari di titolari d’impresa non iscrivibili alla Gestione |
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A seguito dell’emanazione della circolare n. 70 del 26 aprile 2004, concernente l’obbligo assicurativo dei coadiutori familiari dei farmacisti, alcune strutture periferiche dell’Istituto hanno chiesto di conoscere se il predetto obbligo assicurativo sia configurabile, sempre nel caso in cui il titolare non sia iscrivibile alla Gestione, in riferimento a qualsivoglia attività del commercio, del turismo e dei servizi, ancorché manchi una formale preposizione del coadiutore.
Si fa riferimento, in particolare, alle ipotesi nelle quali, mentre il titolare d’impresa non é in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione – ad esempio dedicandosi ad altra attività con carattere di abitualità e prevalenza - un parente o affine entro il terzo grado del medesimo titolare partecipa al lavoro aziendale con tutti i requisiti di legge.
A tal proposito questa Direzione ritiene che, allorquando il familiare coadiutore partecipi all’attività con carattere di abitualità e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, il medesimo coadiutore abbia diritto, anche in assenza di obbligo di iscrizione del titolare, alla tutela previdenziale prevista per tale categoria di lavoratori.
Conseguentemente, in tali fattispecie, l’imprenditore sarà iscritto quale titolare non attivo, ai soli fini dell’imposizione dei contributi dovuti per i coadiutori familiari, secondo le procedure in atto per i preposti all’attività commerciale.
Si consideri, al riguardo, che :
In tale contesto, tenuto anche conto della riforma della disciplina relativa al settore commercio di cui al decreto legislativo n. 114/1998, ogni diversa interpretazione rivolta ad escludere la tutela assicurativa dei lavoratori in questione in qualità di coadiutori familiari di titolari non attivi - una volta accertata l’insussistenza del rapporto di lavoro dipendente - non appare sostenibile, anche perché determinerebbe una lacuna nella tutela pensionistica dei lavoratori, non altrimenti colmabile con gli strumenti apprestati dall’ordinamento previdenziale.
Il Direttore Generale Crecco |