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Circolare numero 8 del 27-1-2006.htm

  
Contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro. Ricorsi avverso  provvedimenti diversi dai verbali d’accertamento ispettivo.  Competenza a decidere   

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Direzione Centrale

delle Entrate

Contributive

Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 27 Gennaio 2006

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  8

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro. Ricorsi avverso  provvedimenti diversi dai verbali d’accertamento ispettivo.  Competenza a decidere

 

SOMMARIO:

Ricorsi in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro a seguito di provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo. Competenza a decidere dei Comitati Regionali di cui all’art. 42 e seguenti della legge 9 marzo 1988, n. 89.

 

 

Con circolare n. 132 del 20 settembre 2004 è stato illustrato il contenuto dell’art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il quale prevede la costituzione, presso la Direzione Regionale del Lavoro, del “Comitato Regionale per i rapporti di lavoro” competente e decidere in merito ai ricorsi avverso i verbali d’accertamento e le ordinanze ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali d’accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

A seguito di tale innovazione legislativa pervengono, sempre più di frequente,  quesiti in ordine alla competenza a decidere i ricorsi in materia di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro avverso  provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo.

A tale riguardo va considerato, in primo luogo,  che il citato  art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004,  nell’attribuire ai Comitati Regionali istituiti presso le Direzioni Provinciali del Lavoro la competenza a decidere i ricorsi nelle materie specificate e in presenza dei requisiti tassativamente indicati, non elimina ma limita soltanto  la competenza degli  organi decisionali dell’Istituto, né poteva diversamente operare atteso che la delega di cui all’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 riguarda la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.

Il successivo art. 19 del citato decreto legislativo prevede l’abrogazione, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, delle norme con esso incompatibili.

Le disposizioni di cui all’art. 42 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 88 che disciplinano il funzionamento e le competenze dei Comitati Regionali dell’Istituto non possono ritenersi incompatibili con quelle relative ai “Comitati Regionali per i rapporti di lavoro” ai quali è stata attribuita una specifica competenza.

Pertanto, nelle ipotesi in cui la materia del contendere riguardi la  sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo ovvero che non derivino da irregolarità contestate in sede ispettiva,   il relativo contenzioso deve restare affidato  ai Comitati Regionali dell’Istituto, ex art. 42 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 88.

 

I Comitati Regionali dell’Istituto decideranno, pertanto,  i ricorsi su provvedimenti  che possono riguardare, a titolo esemplificativo,  atti di natura amministrativa che prevedono uno specifico inquadramento della prestazione lavorativa  ovvero l’accesso a prestazioni previdenziali, da adottarsi da parte dell’Istituto indipendentemente da qualunque accertamento ispettivo:  

 

-  disconoscimento di rapporti di lavoro subordinato (ad esempio rapporto di lavoro domestico o rapporto di lavoro tra coniugi o affini, ecc.);

- in materia di riscatti  e costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962, quando il contenzioso verta non sulla prova del rapporto ma sulla natura subordinata o meno dell’attività lavorativa (1).

- contestata qualificazione dei rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (titolari di rapporti di collaborazione  coordinata e continuativa,associati in partecipazione, ecc..).

 

 

 

 

Restano affidati ai Comitati Regionali dell’Istituto anche i ricorsi a seguito di  verbali ispettivi, presentati fino alla data del 27 maggio 2004, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

          Crecco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) cfr. circolare n. 158 del 21 luglio 1989, punto 5.