Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 81 del 14-6-2006.htm

  
variazione del tasso di differimento, di  dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali   

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Direzione Centrale

delle Entrate

Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 14 Giugno 2006

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  81

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

variazione del tasso di differimento, di  dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

 

SOMMARIO:

Provvedimento della Banca Centrale EuropeaVariazione del tasso di riferimento al 2,75% con decorrenza dal 15 giugno  2006  

 

 

 

La Banca Centrale Europea ha  fissato, nella misura del 2,75%, a decorrere dal 15 giugno 2005, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti  contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L’interesse di differimento,  maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è pari al 8,75 % a decorrere dalla medesima data del 15 giugno 2006.

 

La modifica produce effetti  anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

 

 

1) INTERESSI DI DILAZIONE

 

L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 15 giugno  2006,  dovrà essere calcolato sulla base dell’8,75  % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.

 

 

2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO

 

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell’ 8,75  % si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2006.

 

 

SANZIONI CIVILI

 

La nuova misura delle sanzioni civili si determina come segue:

 

  • per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal  1° ottobre 2000, è pari al TUR (2,75%)  maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all'8,25% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;  

 

  • per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1 ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b);

 

  • per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116  e sempre con la medesima decorrenza del 15 dicembre 2006, è pari al TUR  maggiorato di 5,5 punti e quindi all'8,75% annuo;     

 

  • per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello  al  tasso ufficiale di riferimento (2,75 %).

A tale riguardo si rammenta, ad ogni buon fine, che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella  suddetta circolare n. 88) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.

 

 

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco