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Circolare numero 86 del 8-5-2007.htm

  
temporanea attribuzione ai Comitati amministratori centrali delle competenze dei Comitati provinciali la cui attività è sospesa da provvedimenti della giustizia amministrativa   

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Direzione della Struttura Tecnica del C.d.A.

e degli Organi centrali

Presidio Contenzioso e Recupero Crediti

Coordinamento Generale Legale

Direzione Centrale

delle Prestazioni

Direzione Centrale Prestazioni

a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 8 Maggio 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  86

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

temporanea attribuzione ai Comitati amministratori centrali delle competenze dei Comitati provinciali la cui attività è sospesa da provvedimenti della giustizia amministrativa

 

SOMMARIO:

temporanea attribuzione ai Comitati amministratori centrali delle competenze dei Comitati provinciali la cui attività è sospesa da provvedimenti della giustizia amministrativa

 

 

Premessa

 

Si è avuto modo di rilevare che alcune OO.SS. dei lavoratori dipendenti nonché alcune Associazioni datoriali e del lavoro autonomo hanno impugnato dinanzi ai T.A.R., previa richiesta di sospensiva, il decreto direttoriale di costituzione del Comitato provinciale, per difetto del principio di rappresentatività, che costituisce il presupposto fondamentale per l'individuazione e la nomina dei componenti del Comitato medesimo.

 

In tali casi, l'accoglimento, da parte dei T.A.R. interessati, delle richieste di sospensiva dei provvedimenti di costituzione dei citati Comitati provinciali, ha comportato la sospensione dell'attività dei Comitati stessi nonché quella delle relative Commissioni speciali per periodi non sempre determinabili e, comunque, protratti nel tempo.

 

La complessa e delicata situazione che viene, pertanto, a determinarsi nei casi sopraindicati ha reso necessario individuare soluzioni alternative che consentissero di superare tale situazione contingente.

 

Ciò in quanto la sospensione dell'attività degli organi interessati pregiudica il conseguimento dei fini istituzionali agli stessi attribuiti per legge in materia di gestione del contenzioso amministrativo, a tutela dei diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro nonché dei pensionati.

 

 

Linea di soluzione

 

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.37 del 28 marzo 2007 (all. 1), ha previsto che venga trasferita ai competenti Comitati amministratori centrali, secondo l’allegato schema (all. 2), la decisione dei ricorsi amministrativi pendenti presso i Comitati provinciali e relative Commissioni speciali, nel caso in cui i decreti di costituzione di tali Comitati provinciali siano stati oggetto di sospensiva da parte di organi di giustizia amministrativa, e limitatamente, comunque, al periodo di inattività dei Comitati stessi.

 

 

Aspetti operativi

 

Le Sedi interessate, i cui Comitati provinciali si vengano a trovare nella situazione sopradescritta, dovranno comunicare tempestivamente alla Segreteria Tecnica del C.d.A. e degli Organi collegiali le pronunce del Giudice amministrativo.

 

Trascorso il termine di tre mesi senza che sia intervenuta la pronuncia di merito, le predette Sedi, in attesa del prossimo rilascio di un’apposita procedura, dovranno istruire i ricorsi giacenti e trasmetterli, in via cartacea, alle Direzioni centrali competenti.

 

Inoltre, s’invitano le locali Avvocature, nei casi in cui l'Istituto sia chiamato in giudizio, a valutare l’opportunità di presentare istanza di prelievo del ricorso, al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, alla decisione di merito del ricorso stesso e, quindi, alla ripresa dell’attività del Comitato ovvero alla ricostituzione del medesimo da parte dell’autorità competente.

 

 

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco

 

 

 

Allegato N.1
Allegato N.2