Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 86 del 8-5-2007.htm |
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Direzione della Struttura Tecnica del C.d.A.
e degli Organi centrali
Presidio Contenzioso e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Direzione Centrale Prestazioni
a Sostegno del Reddito
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 8 Maggio 2007 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 86 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 2 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
temporanea attribuzione ai Comitati amministratori centrali delle competenze dei Comitati provinciali la cui attività è sospesa da provvedimenti della giustizia amministrativa |
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SOMMARIO: |
temporanea attribuzione ai Comitati amministratori centrali delle competenze dei Comitati provinciali la cui attività è sospesa da provvedimenti della giustizia amministrativa |
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Premessa
Si è avuto modo di rilevare che alcune OO.SS. dei lavoratori dipendenti nonché alcune Associazioni datoriali e del lavoro autonomo hanno impugnato dinanzi ai T.A.R., previa richiesta di sospensiva, il decreto direttoriale di costituzione del Comitato provinciale, per difetto del principio di rappresentatività, che costituisce il presupposto fondamentale per l'individuazione e la nomina dei componenti del Comitato medesimo.
In tali casi, l'accoglimento, da parte dei T.A.R. interessati, delle richieste di sospensiva dei provvedimenti di costituzione dei citati Comitati provinciali, ha comportato la sospensione dell'attività dei Comitati stessi nonché quella delle relative Commissioni speciali per periodi non sempre determinabili e, comunque, protratti nel tempo.
La complessa e delicata situazione che viene, pertanto, a determinarsi nei casi sopraindicati ha reso necessario individuare soluzioni alternative che consentissero di superare tale situazione contingente.
Ciò in quanto la sospensione dell'attività degli organi interessati pregiudica il conseguimento dei fini istituzionali agli stessi attribuiti per legge in materia di gestione del contenzioso amministrativo, a tutela dei diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro nonché dei pensionati.
Linea di soluzione
In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.37 del 28 marzo 2007 (all. 1), ha previsto che venga trasferita ai competenti Comitati amministratori centrali, secondo l’allegato schema (all. 2), la decisione dei ricorsi amministrativi pendenti presso i Comitati provinciali e relative Commissioni speciali, nel caso in cui i decreti di costituzione di tali Comitati provinciali siano stati oggetto di sospensiva da parte di organi di giustizia amministrativa, e limitatamente, comunque, al periodo di inattività dei Comitati stessi.
Aspetti operativi
Le Sedi interessate, i cui Comitati provinciali si vengano a trovare nella situazione sopradescritta, dovranno comunicare tempestivamente alla Segreteria Tecnica del C.d.A. e degli Organi collegiali le pronunce del Giudice amministrativo.
Trascorso il termine di tre mesi senza che sia intervenuta la pronuncia di merito, le predette Sedi, in attesa del prossimo rilascio di un’apposita procedura, dovranno istruire i ricorsi giacenti e trasmetterli, in via cartacea, alle Direzioni centrali competenti.
Inoltre, s’invitano le locali Avvocature, nei casi in cui l'Istituto sia chiamato in giudizio, a valutare l’opportunità di presentare istanza di prelievo del ricorso, al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, alla decisione di merito del ricorso stesso e, quindi, alla ripresa dell’attività del Comitato ovvero alla ricostituzione del medesimo da parte dell’autorità competente.
Il Direttore Generale Crecco
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Allegato N.1