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Circolare numero 92 del 9-6-2004.htm

  
Eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2003 nelle regioni Abruzzo, Molise e Campania e in provincia di Foggia. Ulteriori chiarimenti.   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 9 Giugno 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  92

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2003 nelle regioni Abruzzo, Molise e Campania e in provincia di Foggia. Ulteriori chiarimenti.

 

SOMMARIO:

Si forniscono ulteriori chiarimenti in materia di rapporti tra ‘stato di emergenza’ e ‘sospensione contributiva’.

 

 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004 (G.U. n. 63 del 16.3.2004) è stato prorogato fino al 1° febbraio 2005 lo stato di emergenza nei territori interessati dalle calamità naturali indicate in oggetto, già proclamato fino al 1° febbraio 2004 con il precedente decreto del 31 gennaio 2003 (G.U. n. 31 del 7.2.2003).

 

Poiché da più parti pervengono allo scrivente Istituto richieste di chiarimenti in merito a un’eventuale conseguente e automatica proroga della sospensione contributiva concessa nel 2003, fino al 31 dicembre dello stesso anno, dalle ordinanze n. 3268 (reg. Molise), n. 3280 (prov. Foggia), e n. 3281 ( reg. Abruzzo), si puntualizza che i due benefici - proclamazione dello stato di emergenza da un lato e concessione della sospensione contributiva dall’altro -  non sono interdipendenti, ma regolati da apposite specifiche disposizioni (1).

 

Pertanto, nel caso dell’Abruzzo, del Molise e della provincia di Foggia, mancando a tutt’oggi un’apposita disposizione che proroghi espressamente il termine di sospensione contributiva sopra menzionato, deve ritenersi che nulla sia stato innovato in proposito e si confermano le disposizioni citate che - si ritiene utile ribadire – hanno previsto l’agevolazione in discorso dal 23 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 per l’Abruzzo e il Molise e dal 24 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 per la provincia di Foggia, mentre per la regione Campania non è stata prevista alcuna sospensione.

 

 

Il suesposto orientamento è supportato da una pronuncia, al riguardo, del Dipartimento della Protezione Civile.      

(1) v. circolare n. 123 dell’8.7.2003  e Msg. n. 160 del 30.12.2003)

 

 

                                                                                                                        Il Direttore Generale

                                                                                                                                 Crecco