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Circolare numero 98 del 19-9-2006.htm

  
Provincia di Vibo Valentia: Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006   

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Presidio Unificato

Previdenza Agricola

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 19 Settembre 2006

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  98

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Provincia di Vibo Valentia: Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006

 

SOMMARIO:

1.     Premessa

2.     Ordinanza del presidente del Consiglio n. 3536/2006 art. 12

3.     Periodi contributivi oggetto di sospensione e modalità di recupero

4.     Adempimenti delle Aziende

5.     Adempimenti delle Sedi

 

 

 

 

 

 

 

1.                           Premessa

 

 

Sulla G.U. n. 159 del 11/07/2006 è stata pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/07/2006 “Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006”

Successivamente sulla G.U. n.185 del 10/08/2006 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28/07/2006 “Disposizioni urgenti di protezione civile”.

 

 

2.                Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28/07/2006

 

L’art. 12 comma 1 dell’Ordinanza predetta riporta i nomi, di seguito elencati, dei Comuni colpiti dagli eventi  alluvionali del 3 luglio 2006:

Brognatura, Capistrano, Filogaso, Gerocarne, Sant’Onofrio, Simbario, Serra San Bruno, Soriano, Sorianello, Stefanaconi, Spadola, S. Nicola da Crissa, Pizzoni, Vallelonga, Vazzano e Vibo Valentia.

 

Il comma 2 stabilisce che “Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1 è concessa per il periodo contributivo dal 3 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti”

 

 

3.                Periodi contributivi oggetto di sospensione e modalità di recupero

 

Il comma 2 della citata Ordinanza dispone che per i datori di lavoro privati  il periodo della sospensione decorre dal 3 luglio 2006 fino al 31 dicembre 2006 e riguarda le aziende ed i pagamenti riportati nella seguente tabella:

 

 

Soggetti contribuenti

Contributi sospesi

Aziende agricole assuntrici di manodopera                     

1° e 2°   trimestre 2006

Aziende autonome (CD/CM/IAP)                               

1- 2 e 3  rata 2006

Piccoli coloni ecompartecipanti familiari                       

1- 2 e 3  rata 2006

 

 

Il comma 3 dell’art. 12 stabilisce le modalità di recupero dei contributi sospesi che dovrà avvenire “mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007”.

Pertanto il versamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 gennaio 2007.

 

 

 

4.                Adempimenti delle Aziende

 

Si precisa che le sospensioni indicate, non riguardano la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (Mod. DMAG) ed annuali (modd ACC1/PC/CF), nonché le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi, in quanto funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori interessati.

Le aziende dovranno presentare alla Sede competente la domanda di rateizzazione utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente circolare, attestando la sussistenza dei requisiti di legge ed optando eventualmente per una diversa modalità di rateizzazione.

Si ricorda che non possono essere autorizzati rimborsi per i versamenti già effettuati e che il mancato versamento di una rata  non comporta decadenza dal beneficio della rateizzazione ma concretizza una omissione contributiva relativa alla singola rata, che determinerà l’applicazione delle sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi (art. 116 commi 8-20 della legge 388/2000).

 

 

5.              Adempimenti delle Sedi

 

Per quanto concerne l’indicazione del provvedimento legislativo nelle domande, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare 158/2002.

Si segnala, inoltre, che la sigla accettata dalla procedura per l’acquisizione delle domande è: ALL/AGR.

Infine si raccomanda ai Direttori delle Sedi interessate di prendere contatti con le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato per illustrare i contenuti della circolare e sensibilizzarli, in clima di collaborazione, sull’esatta compilazione delle domande di rateizzazione.

 

 

 

 

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco

 

 

Allegato N.1