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Circolare numero 99 del 9-6-2003.htm

  
domande di assegno sociale di cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno presentate entro l’anno 2000- Art. 80, comma 19, della legge 23/12/2000 n. 388.   

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Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 9 Giugno 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  99

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

domande di assegno sociale di cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno presentate entro l’anno 2000- Art. 80, comma 19, della legge 23/12/2000 n. 388.

 

SOMMARIO:

La normativa vigente - Il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Disposizioni attuative.

 

 

1.      La normativa vigente.

 

L’art. 41 del Decreto Legislativo 25/7/1998 n.286 aveva previsto che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per durata non inferiore all’anno siano equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale, tra le qua li sono incluse quelle previste dalla normativa vigente in favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili.

 

Successivamente, l’art. 80, comma 19, della legge 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria per il 2001 )  ha previsto che l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno nonché ai minori iscritti nella loro carta di soggiorno.

 

Sono stati, pertanto, esclusi dall’ammissione a detti benefici, gli stranieri titolari del solo permesso di soggiorno, per durata non inferiore all’anno, di cui all’art. 41 del D. Lgs. 25/7/1998 n.286 (già art. 39 legge 6/3/98, n.40 ).

 

Con messaggio n. 47 del 2/2/2001, nel fornire indicazioni per l’applicazione della nuova normativa, è stata fatta riserva di indicazioni in ordine alla situazione di coloro che avevano presentato domanda di assegno sociale, essendo titolari di solo permesso di soggiorno di durata superiore all’anno.

 

2.      Il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Poichè la normativa sopra indicata non ha fatto salvi i diritti acquisiti da coloro che, per effetto dello stesso art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998,hanno ottenuto la concessione di prestazioni economiche sulla base della mera titolarità del permesso di soggiorno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. N. 607/VII pp/l.388/00 del 5 maggio 2003, sulla scorta del parere n.76/2001 emesso dal Consiglio di Stato su richiesta del Ministero dell’ Interno, ha concordato nel ritenere che le disposizioni richiamate debbano considerarsi intervento normativo di natura restrittiva, finalizzato a circoscrivere la concessione di prestazioni economiche ai soli titolari di carta di soggiorno, a far data dal 1° gennaio 2001.

 

Pertanto, nella definizione delle questioni prospettate, secondo quanto sottolineato dal Ministero del Lavoro, si deve avere riferimento “ al principio generale di giustizia ( tempus regit actum ) che impone di disciplinare le singole fattispecie normative secondo il regime di diritto vigente al momento della loro effettiva manifestazione”.

 

Quindi, in considerazione della peculiare natura della norma in riferimento, le domande di assegno sociale presentate anteriormente alla data di entrata in vigore dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 ( 1° gennaio 2001 ) da cittadini extracomunitari sprovvisti di carta di soggiorno possano trovare accoglimento,ricorrendo tutte le altre condizioni, solo limitatamente al periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda medesima ed il 31 dicembre 2000.

 

3.      Disposizioni attuative.

 

In relazione a quanto espresso dal Ministero vigilante sulla scorta del già citato parere del Consiglio di Stato, le Sedi vorranno prendere in esame le domande di assegno sociale presentate entro il 31 dicembre 2000 da cittadini extracomunitari titolari di solo permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno, e, verificata la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti per il riconoscimento di detto assegno,  liquidare il rateo di assegno dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino alla data del 31/12/2000 o alla scadenza del permesso di soggiorno, se anteriore.

 

Oltre la data del 31/12/2000 potranno mantenere il diritto alla percezione dell’assegno sociale soltanto i cittadini extracomunitari che nel frattempo fossero diventati titolari anche di carta di soggiorno.

 

4.      Modalità operative

 

Per le domande di assegno sociale in argomento dovrà essere acquisito al campo 36 dell’EAD75 il codice EPS.

Le prestazioni accolte dovranno essere liquidate indicando nel terzo carattere del codice natura il valore F. Per tali prestazioni dovrà inoltre essere acquisito sul pannello MNLAN20 il codice di eliminazione 3 e la decorrenza di eliminazione 01/2001 o la decorrenza della scadenza del permesso di soggiorno, se anteriore a tale data.

Il pagamento degli arretrati dovrà essere disposto utilizzando la procedura “Rate maturate e non riscosse”.

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Prauscello