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Circolare numero 113 del 6-8-2007.htm

  
modalità per il versamento delle quote di TFR al  “FONDINPS”.   

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Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 6 Agosto 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  113

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

modalità per il versamento delle quote di TFR al  “FONDINPS”.

 

SOMMARIO:

istruzioni per il versamento delle quote di TFR  al FONDINPS tramite F24.

 

 

L’articolo 8 del d.lgs 5 dicembre 2005, n.252, nel disciplinare le modalità con le quali i lavoratori possono aderire a forme di previdenza complementare, ha stabilito, come noto, che il conferimento possa avvenire in forma esplicita o tacita.

 

Il comma 7 del medesimo articolo 8, ha poi individuato i criteri che i datori di lavoro devono seguire per provvedere al versamento delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.

In particolare, nell'ipotesi di cui alla lettera b), n.3), è previsto che le quote di TFR maturando debbano confluire alla forma pensionistica complementare costituita presso l’INPS qualora il lavoratore non esprima alcuna volontà entro sei mesi dal 1°gennaio 2007 o dalla data di prima assunzione, se successiva, e non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che stabiliscono la destinazione del TFR a forme pensionistiche previste dagli accordi o contratti collettivi.

 

Al riguardo, con il Decreto ministeriale 30 gennaio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio 2007, è stato istituito il «Fondo complementare I.N.P.S.», denominato «FONDINPS» e con delibera Covip del 26 luglio 2007 è stato approvato il relativo regolamento.

All’art. 5 del citato decreto ministeriale del 30 gennaio 2007 è previsto che il Fondo provvede alla stipula di una convenzione con l’Istituto per regolare la raccolta  ed i relativi rapporti.

 

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni per il versamento della contribuzione che i datori di lavoro devono effettuare al predetto Fondo.

 

Modalità operative.

In fase di prima applicazione ed in attesa della citata convenzione FONDINPS – Inps, si dettano di seguito le modalità operative che potranno essere seguite sin dalla prima scadenza dei pagamenti con F24 che, per questo mese di agosto, è stata prorogata al 20 agosto 2007 con D.P.C.M. in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

In particolare è stato istituito un nuovo ed apposito codice F24 denominato “FOIN”. Stante le caratteristiche delle somme afferenti al FONDINPS i versamenti con la predetta causale non potranno essere soggetti a compensazioni e deduzioni.

 

Per il versamento delle quote di TFR al FONDINPS i datori di lavoro potranno utilizzare il modello F24.

Ai fini della relativa compilazione, devono essere seguite le seguenti modalità:

·        nella sezione INPS, vanno compilati i campi “codice Sede” e “matricola INPS”, secondo la prassi ordinaria;

·        nel campo “periodo dal - al” va indicato il periodo di paga mensile al quale sono riferite le quote di TFR oggetto del versamento (Es: 07-07 per il periodo “luglio 2007”).

L'importo corrispondente alle quote di TFR deve essere versato indicando con il codice causale di nuova istituzione "FOIN", avente il significato di "Quote TFR FONDINPS”.

Si ribadisce che gli importi esposti con tale causale non sono compensabili né deducibili. Gli stessi, quindi, vanno effettivamente versati per intero anche se nel modello F24 sussistono crediti a favore del datore di lavoro a qualsiasi titolo.

 

Termini di versamento.

Al fine di uniformare i termini di versamento, le quote di TFR di pertinenza del FONDINPS possono essere utilmente versate alla scadenza ordinariamente prevista per i pagamenti con “F24” (16 del mese successivo a quello di riferimento).

Per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006, il versamento dovrà essere effettuato a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza del semestre a disposizione del lavoratore per esercitare la scelta.

 

Imputazione individuale.

Ai fini dell’imputazione individuale delle scelte, si richiamano le istruzioni fornite con il messaggio n.19165 del 25 luglio 2007 (allegato n.1).

 

Rilevazione del gettito.

La rilevazione del gettito relativo alle quote di TFR conferite a FONDINPS sarà effettuata a livello centrale.

 

 

Il Direttore Generale

Crecco

 

 

 

Allegato N.1