Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 145 del 4-8-2000.htm

  
Disposizioni operative per la fruizione dei benefici previsti dal D.M. 12 aprile 2000 in favore dei datori di lavoro per assunzioni con contratto a tempo indeterminato part-time.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 4 agosto 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 145

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 3

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Decreto interministeriale 12 aprile 2000. Benefici contributivi per assunzioni di personale a part-time. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Disposizioni operative per la fruizione dei benefici previsti dal D.M. 12 aprile 2000 in favore dei datori di lavoro per assunzioni con contratto a tempo indeterminato part-time.

 

Sulla G.U. del 3 giugno 2000 è stato pubblicato il Decreto interministeriale Lavoro - Tesoro del 12 aprile 2000 (allegato n. 1), contenente disposizioni attuative per la concessione delle agevolazioni contributive, previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, a beneficio delle aziende che utilizzano l'istituto del part-time per le assunzioni a tempo indeterminato ad incremento dei livelli occupazionali.

1. Quadro di riferimento.

Il provvedimento si inserisce nell'ambito delle politiche atte a favorire il ricorso ad una maggiore "flessibilizzazione" del rapporto di lavoro rispetto al modello tradizionale tramite il rilancio dell'istituto del part-time.

Già l'art. 7 del DL 16/5/1994, n. 299, convertito dalla legge n. 451/1994, aveva previsto particolari agevolazioni contributive nei limiti delle risorse allo scopo preordinate nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

La legge n. 196/1997 (pacchetto TREU), al fine di incentivare l'utilizzo del contratto a tempo parziale come strumento di ingresso o reingresso nel mondo del lavoro, aveva successivamente individuato una serie di ipotesi per le quali veniva prevista una riduzione dell'aliquota contributiva per i lavoratori occupati a tempo parziale, vincolandole, comunque all'emanazione di un apposito decreto Ministeriale che fissasse misure, termini, modalità e condizioni dei benefici.

Il D.Lgs. n. 61/2000, da ultimo, nel recepire le precedenti disposizioni, rimanda la determinazione dei suddetti benefici ad un apposito decreto interministeriale.

Il decreto 12 aprile 2000, entrato in vigore il 3 giugno 2000 (giorno dell'avvenuta pubblicazione sulla G.U.), attua le agevolazioni previste nei citati interventi legislativi.

2. Contenuto della norma.

L'art. 1 del citato decreto prevede, per la durata di un triennio, una riduzione dell'aliquota contributiva a favore dei soggetti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (3 giugno 2000), abbiano stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale entro il 30 giugno 2000.

Il beneficio è riconosciuto anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000 subordinatamente all'autorizzazione della Commissione Europea.

Con nota del 13 luglio 2000 il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha dato notizia dell'avvenuta autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee (comunicazione prot. n. 104711 del 4 luglio 2000).

2.1. Beneficiari.

Interessati al beneficio contributivo sono tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori e gli enti pubblici economici.

2.2 Destinatari.

L'assunzione riguarda soggetti privi di occupazione: lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l’impiego precedente.

3. Condizioni per l'accesso al beneficio.

Fermo restando quanto precede, la riduzione contributiva spetta ai datori di lavoro alle seguenti condizioni:

  • che l'assunzione dei lavoratori comporti la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto agli organici esistenti calcolati con riferimento alla forza media dei 12 mesi precedenti;
  • che siano osservati i contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il beneficio, pertanto, non spetta per le imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo ex art. 5 del DL n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

La sussistenza di tali requisiti deve essere attestata dall'azienda mediante apposita dichiarazione da presentare ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Oggetto del beneficio.

L'incentivazione è quella già prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a) del DL n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994:

  • riduzione triennale dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovuta all'AGO per l'IVS, modulata secondo l'orario di lavoro settimanale previsto nei contratti stipulati, nella misura di seguito riportata:

  • 7 punti percentuali, per i contratti part-time con un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore;
  • 10 punti percentuali per i contratti part-time con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali;
  • 13 punti percentuali per i contratti part-time con orario superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore settimanali.

Ai fini dell’individuazione delle predette fasce, dovrà farsi riferimento alla media delle prestazioni su base annua.

Il beneficio è alternativo a qualunque altra forma di agevolazione relativa ai medesimi lavoratori.

4.1. Limite massimo dei contratti agevolati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del decreto il numero di contratti part-time agevolati è limitato, non potendo superare:

  • il 20% dei contratti per la fascia fino a 250 addetti, con possibilità di instaurare in ogni caso almeno 1 contratto agevolato;
  • il 10% per la fascia 251-1000 addetti;
  • il 2% per la fascia superiore ai mille addetti.

Es.: per un’azienda con forza aziendale di 300 dipendenti possono essere ammessi ai benefici un massimo di 55 contratti (20% per la fascia fino a 250 addetti + 10% per la fascia compresa tra 251 e 1000 addetti, totale 50 + 5 = 55).

Ai fini del computo della forza aziendale si precisa che il requisito occupazionale va determinato in relazione al complesso delle attività facenti capo al medesimo imprenditore, anche se articolate in più cantieri, stabilimenti o filiali dislocati nella stessa provincia o in province diverse non assumendo rilievo l'eventuale diverso settore di attività nel quale gli stessi siano occupati.

Dal computo della forza lavorativa vanno esclusi:

  • gli apprendisti (articolo 21, c.7, della legge 28 febbraio 1987, n. 56);
  • i dipendenti assunti con CFL (art. 3, c. 10 della legge 19 dicembre 1984, n. 863);
  • i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (articolo 20, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223).

A decorrere dal 4 aprile 2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61, i lavoratori part-time dovranno essere computati in proporzione all’orario svolto.

5. Modalità di erogazione.

Per il finanziamento del beneficio contributivo sono destinati complessivamente 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

Con D.M. in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (allegato n. 2), tenuto conto del tasso medio di disoccupazione rilevato con il decreto 31/12/1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato nella G.U. serie generale n. 12 del 17/1/2000, sono state ripartite, a livello provinciale, le risorse stanziate per l’anno in corso.

Per gli anni successivi le risorse saranno ripartite sulla base del numero dei contratti effettivamente attivati.

6. Modalità di accesso.

Le modalità di accesso dei benefici sono indicate nell'art. 3 del decreto.

Le imprese interessate devono presentare all'Agenzia dell'Istituto competente per territorio domanda contenente:

a) il numero dei contratti che s'intendono stipulare, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2 del decreto (vedi punto 4.1);

b) le informazioni utili per l'eventuale applicazione dei criteri di priorità (vedi successivo punto 7).

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ammissione ai benefici le aziende devono, inoltre, presentare, alla stessa Agenzia dell'Inps, i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati.

Come già precisato al punto 5 della circolare n. 123 del 27 giugno 2000, le eventuali domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del Decreto interministeriale 12 aprile 2000, saranno considerate pervenute alla data del 3 giugno 2000 (data di entrata in vigore del decreto).

7. Adempimenti a cura delle Agenzie.

Ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi le Agenzie dovranno verificare:

  • la sussistenza dei requisiti richiesti;
  • l'osservanza da parte delle imprese dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparative più rappresentative.

Relativamente al numero dei contratti part-time concessi dovrà farsi riferimento al limite percentuale indicato dall'art. 2 del Decreto interministeriale 12 aprile 2000 (vedi punto 4.1) che, come sopra precisato, varia in funzione delle dimensioni aziendali.

Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, le Agenzie, nei limiti delle risorse disponibili determinate ai sensi dell'art. 4 del Decreto, provvederanno ad ammettere le imprese alla fruizione dei benefici contributivi.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale, in caso di insufficienza delle risorse assegnate a livello provinciale le Agenzie, per l'ammissione ai benefici, dovranno seguire i criteri di priorità previsti dall'art. 3 del Decreto stesso:

  • data di presentazione o invio della domanda;
  • contratti stipulati in favore di soggetti di età fino a 25 anni (24 anni e 364 giorni);
  • contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili di cui alla legge 5/2/1992, n. 104, conviventi.

Al riguardo si comunica che è stata predisposta apposita procedura, realizzata in ambiente Web, che consentirà alle Agenzie la gestione, a livello provinciale, delle graduatorie relative alle domande di ammissione al beneficio.

Con separato messaggio vengono resi disponibili i programmi e fornite le istruzioni per l'operatività della procedura.

Ogni Agenzia provvederà, poi, a trasmettere l'elenco delle aziende ammesse ai benefici alla competente Direzione provinciale del lavoro.

Il medesimo elenco, accompagnato dalle copie dei contratti stipulati dalle aziende interessate, dovrà essere poi trasmesso agli altri Enti nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 12 aprile 2000 (vedi successivo punto 11).

Le somme conguagliate dalle aziende a titolo della riduzione contributiva in parola, previa rendicontazione, saranno rimborsate all’Istituto, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

8. Codifica aziende.

Le posizioni contributive relative alle aziende ammesse ai benefici in questione, dovranno essere contrassegnate, anche ai fini della loro imputazione contabile, con il codice di autorizzazione "2T" che, a decorrere dal giugno 2000, assume il nuovo significato di "Azienda ammessa ai benefici per il part-time di cui al DM 12 aprile 2000".

Le aziende che usufruiscono dell'accentramento degli adempimenti contributivi presso un'Agenzia dell'INPS collocata al di fuori della provincia in cui viene effettuata l'assunzione incentivata, dovranno provvedere ad accendere un’apposita posizione contributiva presso l'Agenzia INPS competente per territorio, ai fini degli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori part-time assunti in quella provincia.

La posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice Tipo - Azienda "A3", nonché dai codici di autorizzazione "2T" e "0D", quest'ultimo con il significato di "azienda con più posizioni contributive avente alle dipendenze particolari categorie di personale".

9. Modalità di compilazione delle denunce DM10/2.

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

  • riporteranno i dati relativi ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali, aventi titolo alla riduzione contributiva, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendoli precedere dai consueti codici qualifica "1", "2", "3", "7" e "8"("1" per il personale con qualifica di operaio, "2" per quello con qualifica di impiegato, "3" per il personale con qualifica di dirigente, "7" per il personale con qualifica di equiparato e "8" per il personale con qualifica di viaggiatore) seguiti dal quarto carattere "L";

  • riporteranno i dati relativi ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali, aventi titolo alla riduzione contributiva, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendoli precedere dai consueti codici qualifica "1", "2", "3", "7" e "8"("1" per il personale con qualifica di operaio, "2" per quello con qualifica di impiegato, "3" per il personale con qualifica di dirigente, "7" per il personale con qualifica di equiparato e "8" per il personale con qualifica di viaggiatore) seguiti dal quarto carattere "N";

  • riporteranno i dati relativi ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore settimanali, aventi titolo alla riduzione contributiva, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendoli precedere dai consueti codici qualifica "1", "2", "3", "7" e "8"("1" per il personale con qualifica di operaio, "2" per quello con qualifica di impiegato, "3" per il personale con qualifica di dirigente, "7" per il personale con qualifica di equiparato e "8" per il personale con qualifica di viaggiatore) seguiti dal quarto carattere "R";

  • indicheranno nelle caselle:
  • "N. dipendenti" il numero dei dipendenti;
  • "N. giornate" il numero delle ore retribuite;
  • "Retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni imponibili;
  • "Somme a debito del datore di lavoro" la contribuzione dovuta nella misura intera, senza operare alcuna riduzione;

  • riporteranno l'importo relativo alla riduzione contributiva spettante in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere da uno dei seguenti nuovi codici:

"L707" avente il significato di "rid.contr.7% IVS ex DM 12/4/2000";

"L710" avente il significato di "rid.contr.10% IVS ex DM 12/4/2000";

"L713" avente il significato di "rid.contr.13% IVS ex DM 12/4/2000".

 

9.1. Lavoratori iscritti a Fondi diversi dal F.P.L.D gestiti dall'INPS.

I datori di lavoro aventi personale iscritto a Fondi diversi dal F.P.L.D ovvero in evidenza contabile separata del F.P.L.D, si atterranno alle disposizioni che seguono.

Per l'esposizione dei dati relativi alle contribuzioni minori e ai contributi di assistenza dovranno essere osservate le consuete modalità.

Per l'indicazione, invece, dei dati relativi alla contribuzione pensionistica dovuta ai diversi Fondi di previdenza, oggetto di riduzione contributiva, dovranno essere osservate le modalità di seguito riportate per ciascun Fondo.

9.1.1. Lavoratori iscritti all'ex Fondo per le aziende esercenti pubblico servizio di trasporto.

  • la contribuzione dovuta all'ex Fondo per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time, aventi titolo alla riduzione contributiva, dovrà essere esposta con il consueto codice tipo contribuzione "Z40" seguito:
  • dal quarto carattere "L" per il personale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali;
  • dal quarto carattere "N" per il personale con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali;
  • dal quarto carattere "R" per il personale con orario superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore settimanali.

9.1.2. Lavoratori iscritti al Fondo Volo.

  • la contribuzione dovuta al Fondo per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time, aventi titolo alla riduzione contributiva, dovrà essere esposta con il consueto codice tipo contribuzione "Z31" seguito:
  • dal quarto carattere "L" per il personale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali;
  • dal quarto carattere "N" per il personale con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali;
  • dal quarto carattere "R" per il personale con orario superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore settimanali.

9.1.3. Lavoratori iscritti alla Gestione Speciale per gli Enti creditizi pubblici di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

  • la contribuzione dovuta per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part-time iscritti alla Gestione Speciale per gli Enti creditizi pubblici, aventi titolo alla riduzione contributiva, dovrà essere esposta con il consueto codice tipo contribuzione "B00" seguito:
  • dal quarto carattere "L" per il personale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali;
  • dal quarto carattere "N" per il personale con orario superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore settimanali;
  • dal quarto carattere "R" per il personale con orario superiore alle 28 ore ma non superiore alle 32 ore settimanali.

 

L'importo relativo alla riduzione contributiva spettante dovrà essere indicato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto da uno dei sopracitati codici:

"L707" avente il significato di "rid.contr.7% IVS ex DM 12/4/2000";

"L710" avente il significato di "rid.contr.10% IVS ex DM 12/4/2000";

"L713" avente il significato di "rid.contr.13% IVS ex DM 12/4/2000".

 

10. Lavoratori a part-time non rientranti nella sfera di applicazione del beneficio di cui al DM 12/4/2000.

Ai fini dell'indicazione sul mod. DM10/2 dei lavoratori in epigrafe si precisa che dovranno continuare ad essere utilizzati i codici di seguito riportati con l'avvertenza che non è più necessario operare la distinzione tra il personale occupato per un numero di ore inferiore o superiore alle 78:

Codici

Significato

OXX

operaio part-time

YXX

impiegato part-time

dove XX corrisponde a "0" ovvero all'eventuale codice tipo contribuzione, ovvero i codici

Codici

Significato

3XXP

dirigente part-time

7XXP

equiparato part-time

8XXP

viaggiatore part-time

dove XX corrisponde a "0" ovvero all'eventuale codice tipo contribuzione.

Non dovranno essere più utilizzati i codici

Codici

Significato

1XXP

operaio part-time

2XXP

impiegato part-time

né il quarto carattere "S".

11. Datori di lavoro che non operano con l'INPS.

Come precisato al punto 4, l'incentivazione consiste nella riduzione triennale dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovuta all'AGO per l'IVS.

Il beneficio, pertanto, è previsto anche a favore di datori di lavoro che iscrivono i dipendenti a Fondi diversi da quelli gestiti dall'Istituto (INPDAP, ENPALS, ecc…).

I datori di lavoro interessati si avvarranno dei benefici ex D.M. 12 aprile 2000, in sede di versamento dei contributi previdenziali dovuti ai singoli Enti previdenziali.

Per quanto riguarda le modalità di ammissione ai benefici contributivi, si rinvia a quanto già illustrato, rispettivamente, ai punti 6 e 7.

12. Modalità di compilazione della domanda di concessione dei benefici ex D.M 10/4/2000.

Come già precitato al punto 6, le imprese interessate devono presentare all'Agenzia dell'Istituto competente per territorio apposita domanda.

Il relativo fax simile è già stato allegato nella circolare n. 123 del 27 giugno 2000.

Ai fini della compilazione della domanda, si forniscono le precisazioni che seguono.

Nel campo relativo al "numero complessivo dei dipendenti" dovrà essere riportato il totale dei dipendenti in forza all'azienda alla data di assunzione del lavoratore a part-time, in base ai criteri già enunciati al sopracitato punto 4.1.

Nel campo relativo alla "media ULA dei 12 mesi precedenti" i datori di lavoro riporteranno il relativo dato attenendosi alle precisazioni fornite nella circolare n. 122 del 27 giugno 2000.

Nella sezione relativa alla "retribuzione mensile totale" dovrà essere riportata la sommatoria delle retribuzioni contrattualmente previste con riferimento ai lavoratori part- time assunti.

Nella sezione relativa "all'Ente" dovrà essere indicato il soggetto presso il quale il datore di lavoro assolve gli obblighi contributivo - previdenziali (es: INPS -ENPALS-INPDAI, ecc…).

Nella sezione relativa ai "Contratti stipulati in favore di" dovrà essere riportato il numero dei contratti riferiti a soggetti nei cui confronti si applicano i criteri di priorità previsti dall'art. 3 del Decreto stesso.

Al riguardo si precisa che tale ultimo dato è da considerarsi quota parte del numero complessivo dei contratti part-time che i datori di lavoro intendono stipulare.

13. Istruzioni contabili.

Ai fini della rilevazione contabile delle agevolazioni contributive di che trattasi, evidenziate nei modd. DM10/2 con i codici "L707", "L710" e "L713" secondo le modalità illustrate nel precedente punto 9, sono stati istituiti i conti GAW 37/69 e GAW 37/59 a seconda che le agevolazioni stesse siano, rispettivamente, di competenza dell'anno in corso ovvero di competenza degli anni precedenti (vedi allegato n. 3).

Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").

 

 

PER IL DIRETTORE GENERALE

PRAUSCELLO

 

 

Allegato 1

DECRETO INTERMINISTERIALE 12 APRILE 2000

(G.U. del 3/6/2000)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, come modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dagli articoli 5, comma 4, e 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, che prevede, in attesa di un intervento di ridefinizione organica dell'assetto degli orari di lavoro, la riduzione, in via sperimentale, degli oneri contributivi al fine di incentivare il ricorso al lavoro a tempo parziale e a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro in funzione di promozione dei livelli occupazionali;

Visto il comma 1 del citato articolo 7 delle legge n. 451 del 1994 che prevede la concessione dei predetti benefici nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'articolo 13, comma 3, della citata legge n. 196 del 1997 che prevede, in particolare, l'incremento delle risorse preordinate agli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 451 del 1994;

Visto il comma 6 del medesimo articolo 13 della legge n. 196 del 1997 che stabilisce che le misure di incentivazione alla riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro e del lavoro a tempo parziale previste dallo stesso articolo 13 possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 95/C 334/C4, in materia di aiuti all'occupazione ed in particolare il par. IV, punti 20, 21 e 22 in tema di aiuti alla creazione ovvero al mantenimento di posti di lavoro;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 98/C 74/06, in materia di aiuti a finalità regionale;

Ravvisata l'esigenza di attivare le misure di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 451 del 1994, e successive modificazioni, intese ad incentivare il ricorso ai contratti di lavoro a tempo parziale nei casi ivi previsti anche al fine di valutarne gli effetti in sede di riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali;

Visto l'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 451 del 1994 che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione delle misure, dei criteri, delle modalità e delle condizioni dei benefici previste dal medesimo articolo 7;

Visto l’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, il quale prevede che il predetto decreto interministeriale deve essere emanato entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 61 del 2000;

Considerato che per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 451 del 1994, e successive modificazioni, sono state preordinate, rispettivamente, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della citata legge n. 537 del 1993, la somma di lire 3 miliardi per l'anno 2000, di lire 6 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi per l'anno 2002, e nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 236 del 1993, la somma di lire 197 miliardi per l'anno 2000, di lire 194 miliardi per l'anno 2001 e di lire 194 miliardi per l'anno 2002;

Ritenuto pertanto di assegnare per l'attuazione del citato articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 451 del 1994, e successive modificazioni, la somma complessiva di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002;

Considerata l'opportunità di ripartire le risorse così disponibili avuto riguardo, in particolare, alle aree che presentano maggiore svantaggio occupazionale e di stabilire criteri di priorità nell'accesso ai benefici in caso di superamento delle richieste rispetto alle risorse;

Vista la comunicazione del 2 febbraio 2000 con la quale la Commissione europea ha espresso favorevole avviso sulle misure recate dal presente provvedimento;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Decreta:

Art. 1

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2000 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, è riconosciuta, qualora la relativa assunzione intervenga entro la predetta data del 30 giugno 2000, per la durata di un triennio, una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con soggetti privi di occupazione, ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei contratti medesimi pari: a) a 7 punti percentuali, con un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore; b) a 10 punti percentuali, con un orario di lavoro settimanale superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore; la misura della riduzione di cui alla lettera b) è incrementata di 3 punti percentuali nel caso che l'orario di lavoro settimanale previsto sia superiore alle 28 ore, ma non superiore comunque a 32 ore. Per l’individuazione delle predette fasce si fa riferimento alla media delle prestazioni su base annua.

Il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuto anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

Art. 2

Per ogni datore di lavoro di cui all’art. 1 i benefici di cui al presente decreto possono essere concessi per un numero massimo di contratti di lavoro a tempo parziale entro le misure percentuali di seguito indicate:

non superiori al 20 per cento per la fascia fino a 250 addetti, con possibilità di instaurare in ogni caso almeno un contratto agevolato ai sensi del presente decreto;

non superiori al 10 per cento relativamente alla fascia compresa tra 251 e 1000 addetti;

non superiori al 2 per cento per la fascia superiore a 1000 addetti.

Art. 3

Per accedere ai benefici di cui al presente decreto, i datori di lavoro di cui all’articolo 1, devono presentare alla sede provinciale INPS competente per territorio domanda contenente: il numero dei contratti che intendono stipulare, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2; le informazioni utili ai fini dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità di seguito indicati. L’INPS, nell’ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 4, ammette i predetti datori di lavoro, entro 20 giorni dalla domanda, alla fruizione dei benefici di cui al presente decreto.

In caso di insufficienza delle risorse assegnate a livello provinciale, l'Istituto ammette ai benefici secondo l’ordine dei seguenti criteri di priorità:

data di presentazione o invio della domanda;

contratti stipulati in favore di soggetti di età fino a 25 anni;

al fine di consentire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi.

Entro 15 giorni dall'ammissione il datore di lavoro interessato è tenuto a presentare alla sede provinciale dell'INPS i contratti di lavoro a tempo parziale stipulati. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi.

L'elenco dei datori di lavoro ammessi ai benefici è trasmesso alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - competente per territorio.

Art. 4

Per l'attuazione delle misure di cui al presente decreto sono complessivamente destinate risorse finanziarie fino a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Al relativo onere si provvede:

quanto a lire 3 miliardi per l'anno 2000, a lire 6 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi per l'anno 2002 mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

quanto a lire 197 miliardi per l'anno 2000, a lire 194 miliardi per l'anno 2001 e a lire 194 miliardi per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.

Le predette risorse sono ripartite per l'anno 2000 a livello provinciale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base del tasso medio di disoccupazione rilevato con decreto ministeriale dell'anno precedente. Per gli anni successivi sono assegnate sulla base del numero dei contratti effettivamente attivati.

Le somme anticipate sono rimborsate all'INPS, sulla base di apposita rendicontazione, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000

Registro n.1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 127

Allegato 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE-GENERALE PER L'IMPIEGO - DIV.VI

VISTO il decreto legislativo 3.2.1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e p.e. del 12 aprile 2000 che prevede la riduzione degli oneri contributivi al fine di incentivare il ricorso al lavoro a tempo parziale e a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro in funzione della promozione dei livelli occupazionali;

VISTO in particolare 1'art.4 del sopra citato decreto interministeriale che stabilisce che le risorse finanziarie relative all'anno 2000, pari a lire 200 miliardi devono essere ripartite sulla .base del tasso medio di disoccupazione rilevato con decreto ministeriale dell'anno precedente;

VISTO il decreto del 18/12/1998 che determina gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale, sulla base dei dati riferiti all'anno 1996 e relativi alla popolazione in età di lavoro; agli iscritti al collocamento e del tasso provinciale di disoccupazione;

CONSIDERATO che a tutt'oggi i dati di cui sopra sono gli ultimi disponibili e che non è possibile disporre di analoghi dati per gli anni successivi;

VISTO il decreto ministeriale del 31/12/1999 che, al fine di definire gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale, fa riferimento alle rilevazioni contenute nel decreto del 18/12/1998;

RITENUTO necessario dare attuazione agli adempimenti previsti per l'anno 2000 dall'art. del decreto interministeriale del 12 aprile 2000, e pertanto utilizzare gli ultimi dati sul tasso di disoccupazione provinciale rilevati dal estero del lavoro e riportati nel decreto del 18/12/1998;

CONSIDERATO che non è idoneo al fine della promozione dei livelli occupazionali effettuare una ripartizione sulla base dei soli tassi di disoccupazione , come previsto dall'art.4 del D.I. sopra citato, ma occorre ponderare gli stessi con l'ammontare della popolazione attiva di ciascuna provincia per rendere equa la ripartizione delle risorse finanziarie tra le province;

RITENUTO, pertanto di effettuare la ripartizione delle risorse come indicato al capoverso precedente:

DECRETA.

La ripartizione su base provinciale di lire 200 miliardi per l'anno 2000 ai .fini dell'attuazione delle misure di incentivazione alla riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro di cui al decreto interministeriale del 12 aprile 2000, è determinata sulla base degli importi indicati nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

DANIELA CARLA'

Lombardia

Provincia

Ripartizione in MLD

Milano

5,300

Lodi

0,297

Pavia

0,885

Sondrio

0,369

Varese

1,453

Bergamo

1,310

Brescia

1,852

Como

0,592

Lecco

0,274

Cremona

0,540

Mantova

0,562

Totale

13,434

Veneto

Provincia

Ripartizione in MLD

Venezia

2,045

Padova

0,973

Rovigo

0,777

Treviso

1,078

Verona

1,473

Vicenza

1,054

Belluno

0,280

Totale

7,680

P.A. Bolzano

Provincia

Ripartizione in MLD

Bolzano

0,256

Totale

0,256

Umbria

Provincia

Ripartizione in MLD

Perugia

1,644

Terni

0,824

Totale

2,468

Emilia Romagna

Provincia

Ripartizione in MLD

Bologna

1,760

Ravenna

1,006

Reggio Emilia

0,469

Ferrara

1,216

Forlì

1,256

Rimini

1,127

Piacenza

0,531

Parma

0,613

Modena

1,080

Totale

9,058

Marche

Provincia

Ripartizione in MLD

Ancona

1,110

Ascoli Piceno

0,889

Macerata

0,564

Pesaro Urbino

1,075

Totale

3,638

Molise

Provincia

Ripartizione in MLD

Campobasso

0,913

Isernia

0,361

Totale

1,274

Basilicata

Provincia

Ripartizione in MLD

Potenza

2,465

Matera

1,205

Totale

3,670

Puglia

Provincia

Ripartizione in MLD

Bari

6,369

Foggia

2,749

Taranto

2,190

Brindisi

1,956

Lecce

3,747

Totale

17,011

Sardegna

Provincia

Ripartizione in MLD

Cagliari

4,461

Nuoro

1,645

Oristano

0,896

Sassari

2,789

Totale

9,791

Piemonte

Provincia

Ripartizione in MLD

Torino

6,787

Novara

0,676

Verbania

0,421

Vercelli

0,360

Biella

0,236

Alessandria

1,008

Asti

0,463

Cuneo

1,008

Totale

10,959

Val d'Aosta

Provincia

Ripartizione in MLD

Aosta

0,192

Totale

0,192

Liguria

Provincia

Ripartizione in MLD

Genova

2,772

Imperia

0,589

La Spezia

0,678

Savona

0,710

Totale

4,749

P.A. Trento

Provincia

Ripartizione in MLD

Trento

0,766

Totale

0,766

Friuli V.G.

Provincia

Ripartizione in MLD

Trieste

0,541

Pordenone

0,530

Udine

1,044

Gorizia

0,333

Totale

2,448

Toscana

Provincia

Ripartizione in MLD

Firenze

2,335

Prato

0,520

Livorno

1,114

Pisa

1,207

Arezzo

0,772

Siena

0,513

Grosseto

0,746

Massa

0,556

Lucca

0,726

Pistoia

0,604

Totale

9,093

Lazio

Provincia

Ripartizione in MLD

Roma

14,885

Frosinone

2,144

Latina

2,606

Rieti

0,655

Viterbo

1,105

Totale

21,395

Abruzzo

Provincia

Ripartizione in MLD

Pescara

0,974

Teramo

1,013

Chieti

1,339

L'Aquila

1,307

Totale

4,633

Campania

Provincia

Ripartizione in MLD

Napoli

16,011

Avellino

1,586

Benevento

1,301

Caserta

5,635

Salerno

5,547

Totale

30,080

Calabria

Provincia

Ripartizione in MLD

Catanzaro

1,731

Crotone

0,860

Vibo Valenzia

0,800

Cosenza

3,941

Reggio Calabria

4,117

Totale

11,449

Sicilia

Provincia

Ripartizione in MLD

Agrigento

4,027

Caltanissetta

2,177

Catania

7,779

Enna

1,594

Messina

4,840

Palermo

7,607

Ragusa

1,818

Siracusa

2,914

Trapani

3,320

Totale

36,076

 

 

 

Allegato 3

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione

: I

   

Codice conto

GAW 37/59

   

Denominazione completa

Oneri per riduzioni contributive di cui all'art. 5, comma 4, del D.Lgs.

n. 61/2000 in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con

contratto a tempo indeterminato part-time, di competenza degli anni

precedenti

   

Denominazione abbreviata

ONERI RIDUZ.CTR/VE ART.5 C.4 D.LGS.61/2000-A.P.

 

Tipo variazione

: I

   

Codice conto

GAW 37/69

   

Denominazione completa

Oneri per riduzioni contributive di cui all'art. 5, comma 4, del D.Lgs.

n. 61/2000 in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con

contratto a tempo indeterminato part-time, di competenza dell'anno

in corso

   

Denominazione abbreviata

ONERI RIDUZ.CTR/VE ART.5 C.4 D.LGS.61/2000-A.C.

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