920824
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n.209
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del
D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - Variazione delle
aliquote contributive a carico dei lavoratori
dipendenti.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 17 agosto 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n.209 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del
D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - Variazione delle
aliquote contributive a carico dei lavoratori
dipendenti.
Sulla G.U. n. 190 del 13 agosto 1992 e' stata pubbli-
cata la legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del D.L.
11 luglio 1992, n. 333.
A seguito delle modifiche apportate all'art. 6, comma 1
del D.L. suddetto, il comma stesso ha assunto il seguente
contenuto:
"Le aliquote contributive a carico dei lavoratori
dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assi-
curazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle
forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima
sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga
relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai
periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore
del presente decreto e quella di entrata in vigore della
relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore
a quella prevista dal presente comma, sono computati in
diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi,
fino a compensazione delle somme versate in eccesso".
Pertanto, a modifica di quanto comunicato con circolare
n. 188 del 21 luglio 1992, l'aumento delle aliquote contri-
butive a carico dei lavoratori dipendenti dovute all'assi-
curazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti e alle forme di previdenza esclu-
sive e sostitutive della medesima e' fissato nella misura
dello 0,60% a decorrere dal periodo di paga in corso all'11
luglio 1992 e di un ulteriore 0,20% a decorrere dal periodo
di paga in corso al 1 gennaio 1993.
La variazione contributiva interessa anche gli addetti
ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della
piccola pesca, nonche' gli iscritti ai Fondi sostitutivi
dell'assicurazione IVS gestiti dall'Istituto.
Come precisato nella sopra citata circolare n. 188
l'aumento di aliquota non riguarda, invece, i disoccupati
avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento la cui
tutela previdenziale e assistenziale e' disciplinata dalla
legge 6 agosto 1975, n. 418.
In conseguenza di quanto disposto dalla legge n. 359 in
argomento, a decorrere dal periodo di paga in corso all'11
luglio 1992, l'aliquota complessiva IVS per la generalita'
dei lavoratori dipendenti, compresa l'addizionale asili
nido, risulta fissata nella misura del 27,07 per cento di
cui 8,14 per cento a carico del dipendente.
A decorrere dal 1 .1.1993, l'aliquota complessiva di
cui sopra sara' pari al 27,27 per cento di cui 8,34 per
cento a carico del dipendente.
Ai sensi dell'art. 21 della legge 28.2.1986, n. 41,
l'aliquota IVS a carico degli apprendisti e' stabilita come
segue:
- dal periodo di paga in corso all'11.7.1992 nella
misura del 5,14 per cento (l'aliquota totale comprensiva del
contributo per le prestazioni del S.S.N. e', quindi, pari a
5,54 per cento);
- dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993,
nella misura del 5,34 per cento (l'aliquota totale compren-
siva del contributo per le prestazioni del S.S.N. e',
quindi, pari al 5,74 per cento).
Si riportano, inoltre, le nuove aliquote per i Fondi e
le Gestioni appresso indicati e si precisa che l'aliquota
Gescal dovuta sino al 31 dicembre 1992 (art. 22 legge
11.3.1988, n. 67 (1) e' stata esposta anche per i periodi
successivi a tale scadenza, avendo riguardo all'ipotesi di
eventuale proroga del contributo in parola.
1) FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE
AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. !
! 1.7.1992 ! ! ! !
!--------------!------------!--------------------------------------------------
!--------------! ! ! !
! ! ! Fondo ! 34,94 ! 6,841
! 28,099 ! ! ! !
! ! ! As. Nido ! 0,10 ! -
! 0,10 ! ! !------------!--------------
!--------------! ! ! 35,04 ! 6,841
! 28,199 !
!--------------!------------!-
!--------------!
-------------------------------------------
---------------- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV.
! DAT. ! ! 1.1.1993 ! !
! ! !--------------!------------!--------------
!--------------! ! ! !
! ! ! Fondo ! 35,14 ! 7,041
! 28,099 ! ! ! !
! ! ! As. Nido ! 0,10 ! -
! 0,10 ! ! !------------!--------------
!--------------! ! ! 35,24 ! 7,041
! 28,199 !
!--------------!------------!--------------!--------------!
2) FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
SERVIZI DI TELEFONIA
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. !
! 1.7.1992 ! ! ! !
!--------------!------------!--------------!--------------!
! ! ! ! !
! Fondo ! 21,13 ! 6,107 ! 15,023 !
! ! ! ! !
! Gescal ! 0,62 ! 0,35 ! 0,27 !
! ! ! ! !
! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 !
! !------------!--------------!--------------!
! ! 21,85 ! 6,457 ! 15,393 !
!--------------!------------!--------------!--------------!
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. !
! 1.1.1993 ! ! ! !
!--------------!------------!--------------!--------------!
! ! ! ! !
! Fondo ! 21,33 ! 6,307 ! 15,023 !
! ! ! ! !
! Gescal ! 1,05 ! 0,35 ! 0,70 !
! ! ! ! !
! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 !
! !------------!--------------!--------------!
! ! 22,48 ! 6,657 ! 15,823 !
!--------------!------------!--------------!--------------!
3) FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. !
! 1.7.1992 ! ! ! !
!--------------!------------!--------------!--------------!
! ! ! ! !
! Fondo ! 36,18 ! 10,876 ! 25,304 !
! ! ! ! !
! Gescal ! 1,05 ! 0,35 ! 0,70 !
! ! ! ! !
! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 !
! !------------!--------------!--------------!
! ! 37,33 ! 11,226 ! 26,104 !
!--------------!------------!--------------!--------------!
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. !
! 1.1.1993 ! ! ! !
!--------------!------------!--------------!--------------!
! ! ! ! !
! Fondo ! 36,38 ! 11,076 ! 25,304 !
! ! ! ! !
! Gescal ! 1,05 ! 0,35 ! 0,70 !
! ! ! ! !
! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 !
! !------------!--------------!--------------!
! ! 37,53 ! 11,426 ! 26,104 !
!--------------!------------!--------------!--------------!
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. !
! 1.6.1993 ! ! ! !
!--------------!------------!--------------!--------------!
! ! ! ! !
! Fondo ! 35,27 ! 10,706 ! 24,564 !
! ! ! ! !
! Gescal ! 1,05 ! 0,35 ! 0,70 !
! ! ! ! !
! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 !
! !------------!--------------!--------------!
! ! 36,42 ! 11,056 ! 25,364 !
!--------------!------------!--------------!--------------!
4) FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ABOLITE
IMPOSTE DI CONSUMO
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. !
! 1.7.1992 ! ! ! !
!--------------!------------!--------------!--------------!
! ! ! ! !
! Fondo ! 22,85 ! 8,85 ! 14,00 !
! ! ! ! !
! TFR ! 15,50 ! - ! 15,50 !
! !------------!--------------!--------------!
! ! 38,35 ! 8,85 ! 29,50 !
!--------------!------------!--------------!-
!
----------------------------------------------------------
- ! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT.
! ! 1.1.1993 ! ! !
! !--------------!------------!--------------!--------------
! ! ! ! !
! ! Fondo ! 23,05 ! 9,05 ! 14,00
! ! ! ! !
! ! TFR ! 15,50 ! - ! 15,50
! ! !------------!--------------!--------------
! ! ! 38,55 ! 9,05 ! 29,50
! !--------------!------------!--------------!--------------
!
5) FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE
DALLE AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. !
! 1.7.1992 ! ! ! !
!--------------!------------!--------------!--------------!
! ! ! ! !
! Fondo ! 35,49 ! 12,958 ! 22,532 !
! ! ! ! !
!--------------!------------!--------------!--------------!
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. !
! 1.1.1993 ! ! ! !
!--------------!------------!--------------!--------------!
! ! ! ! !
! Fondo ! 35,69 ! 13,158 ! 22,532 !
! ! ! ! !
!--------------!------------!--------------!--------------!
6) GESTIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE GENERALE
OBBLIGATORIA PER I.V.S. DEGLI ENTI CREDITIZI PUBBLICI DI
CUI AL D.LGV. N. 357/1990
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. !
! 1.7.1992 ! ! ! !
!--------------!------------!--------------!--------------!
! ! ! ! !
! Gestione ! 26,97 ! 8,14 ! 18,83 !
! ! ! ! !
! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 !
! !------------!--------------!--------------!
! ! 27,07 ! 8,14 ! 18,93 !
!--------------!------------!--------------!--------------!
-----------------------------------------------------------
! DECORRENZA ! TOT. ! LAV. ! DAT. !
! 1.1.1993 ! ! ! !
! ! ! ! !
! Gestione ! 27,17 ! 8,34 ! 18,83 !
! ! ! ! !
! As. Nido ! 0,10 ! - ! 0,10 !
! !------------!--------------!--------------!
! ! 27,27 ! 8,34 ! 18,93 !
!--------------!------------!--------------!--------------!
Poiche' la variazione di aliquota riguarda unicamente
la quota a carico dei lavoratori, per le aziende che hanno
diritto ad agevolazioni contributive, l'aliquota contribu-
tiva complessiva, puntualizzata nelle circolari n. 74 del 19
marzo 1991 e n. 103 dell'8 aprile 1992 risultera' aumentata
dal 1 .7.1992 dello 0,60% e dal 1 .1.1993 dello 0,80% in
conseguenza dei corrispondenti aumenti della quota a carico
del lavoratore.
L'aumento previsto dalla disposizione in argomento non
riguarda la contribuzione dovuta al Fondo di Previdenza del
Clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose
diverse dalla cattolica, gestione compatibile con l'assicu-
razione generale I.V.S., il cui contributo e' in quota
capitaria.
L'aumento non riguarda, altresi', i sottoelencati Fondi
e Gestioni integrative dell'assicurazione generale I.V.S..
In tali casi il contributo con le maggiori aliquote e'
ovviamente dovuto solo per la parte relativa all'assicura-
zione generale stessa:
- Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai
concessionari del Servizio di riscossione dei tributi e
delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici;
- Fondo di previdenza per il personale delle aziende
private del Gas;
- Fondo speciale per i lavoratori occupati presso il
Consorzio autonomo del porto di Genova e presso l'Ente
autonomo del porto di Trieste;
- Gestione speciale per il personale degli Enti,
Gestioni e servizi soppressi, passato allo Stato, alle
Regioni, alle Unita' sanitarie locali o ad altri Enti
pubblici.
SISTEMAZIONE DELLE PARTITE CONTRIBUTIVE CONSEGUENTE ALLE
MODIFICHE INTRODOTTE ALL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. 333/92
DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 359/1992.
1. Datori di lavoro che avranno provveduto al versa-
mento dei contributi con l'applicazione dell'aumento dello
0,60 per cento a decorrere dal periodo di paga in corso
all'11.7.1992.
Nessun adempimento particolare deve essere espletato da
parte delle aziende.
2. Datori di lavoro che avranno provveduto al versa-
mento dei contributi riferiti al mese di luglio 1992 con
l'applicazione dell'aumento dello 0,80 per cento.
I datori di lavoro in epigrafe potranno recuperare le
eccedenze contributive di aliquota con la denuncia relativa
al mese di agosto (da presentare entro il 20 settembre
1992), ovvero con quella di settembre (da presentare entro
il 20 ottobre 1992) o, infine, con quella di ottobre (da
presentare entro il 20 novembre 1992).
A tal fine le aziende calcoleranno l'importo delle
differenze da recuperare per tutti i lavoratori e lo espor-
ranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "L186" e
dalla dicitura "REC. IVS L. 359".
Nel caso in cui il recupero riguardi differenze con-
tributive versate in eccedenza per i lavoratori iscritti al
Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto, l'importo delle differenze stesse deve
essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del
mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "X402"
e dalla dicitura "REC. F.P. L. 359".
Ove il recupero riguardi dipendenti degli enti credi-
tizi pubblici di cui al D. LGT.VO n. 357/90, l'importo delle
differenze contributive da recuperare sara' esposto in uno
dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto
dal codice di nuova istituzione "B101" e dalla dicitura
"REC. IVS L. 359".
Le S.A.P. provvederanno all'annullamento di eventuali
note di rettifica "passive" emesse dalla procedura automa-
tizzata relativamente alle differenze di aliquota tra 0,60 e
0,80 per cento.
3. Datori di lavoro che non avranno provveduto ad
applicare per il mese di luglio alcun aumento di aliquota.
Per il versamento della differenza dello 0,60 per cento
i datori di lavoro si atterrano alle modalita' illustrate
con la circolare n. 188/92 che, ad ogni buon fine, si
riportano con le opportune modifiche:
"Le Aziende che non saranno in grado di provvedere al
versamento dei contributi nella nuova misura in occasione
della scadenza della denuncia relativa al mese di luglio
1992 (20 agosto), potranno effettuare la regolarizzazione
delle differenze contributive per il mese di luglio scatu-
renti dalla nuova aliquota con la denuncia relativa al mese
di agosto (da presentare entro il 20 settembre), maggiorando
il relativo importo degli interessi di differimento nella
misura che risultera' al momento della regolarizzazione
stessa.
In tal caso le aziende dovranno attenersi alle seguenti
modalita':
- calcoleranno l'importo delle differenze dovute per
tutti i lavoratori e lo esporranno in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C" preceduto dalla dicitura "DIFF.IVS
L. 359/92" e dal codice "S147". Nessun dato dovra' essere
indicato nelle caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e
"Retribuzioni";
- calcoleranno, sulle differenze contributive di cui
sopra l'importo degli interessi di differimento a decorrere
dal 21 agosto e fino alla data di versamento e lo esporranno
in un successivo rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod.
DM10/2 preceduto dalla dicitura "INT. DIFF." e dal codice
"Q930". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "N.
dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni".
Eventuali successive regolarizzazioni ricadranno sotto
la disciplina vigente in materia di ritardati pagamenti.
Nel caso in cui la regolarizzazione relativa al mese di
luglio riguardi lavoratori iscritti al Fondo di previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
l'importo della differenza deve essere contrassegnato dal
codice "X401" preceduto dalla dicitura "DIFF. L. 359/92".
Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "N. dipen-
denti", "N. giornate" e "Retribuzioni".
Ove la predetta regolarizzazione riguardi dipendenti
degli Enti creditizi pubblici di cui al D.Lgt.vo n.
357/1990, l'importo delle differenze contributive dovute
alla Gestione Speciale per l'I.V.S. sara' contrassegnato dal
codice "B100" preceduto dalla dicitura "DIFF. L. 359/92".
Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "N. dipen-
denti", "N. giornate" e "Retribuzioni".
In entrambi i casi rimangono ferme le istruzioni
sopraindicate per il calcolo ed il versamento degli inte-
ressi di differimento, nonche' quelle in materia di tardiva
regolarizzazione.
Infine, si precisa che, nel caso di regolarizzazioni
effettuate da parte di datori di lavoro agricolo operanti
nei comuni montani e nelle zone agricole svantaggiate
beneficiari delle agevolazioni contributive di cui all'art.
9, commi 5 e 6 della legge n. 67/1988 (1), dovranno essere
osservate le seguenti modalita':
- dovra' essere calcolata la differenza di aliquota
(0,60%) relativa al mese di luglio ed esposta come sopra
detto con il codice "S147";
- l'importo delle agevolazioni spettanti sulla predetta
differenza sara' esposto in uno dei righi in bianco del
quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CONG.
L. 67/88" e dal codice "V867".
In quest'ultimo caso gli interessi di differimento
saranno calcolati sulle differenze contributive al netto dei
benefici spettanti.
Le Aziende che effettueranno, con la denuncia relativa
al mese di agosto, la regolarizzazione delle differenze
contributive dovute per il mese di luglio dovranno chiedere
l'annullamento delle note di addebito emesse allo stesso
titolo dalla procedura di controllo, relativamente alla
denuncia contributiva di pertinenza del mese di luglio
1992."
per IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA
---------------------
(1) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 509