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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 27 novembre 2001 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 210 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Modello F24. Istituzione nuovi codici. |
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SOMMARIO : |
L’art. 13 c. 6 della L. 23.12.1998 n. 488 così come modificato dall’art. 1, comma f) della L. 5.11.1999 n.402 prevede che l’Istituto ceda i propri crediti fino al 2001. Pertanto, per distinguere i pagamenti riferiti ai crediti ceduti da quelli riguardanti i crediti non ceduti, è stato modificato il significato dei codici istituiti con circ. 138 del 25.7.2000 e sono stati introdotti nuovi codici. |
L’art. 13 c. 6 della L. 23.12.1998 n. 488 così come modificato dall’art. 1, comma f) della L. 5.11.1999 n.402 prevede che l’Istituto ceda i propri crediti fino al 2001. Come è noto, la prima cessione effettuata ha riguardato i crediti in essere fino al 31.12.1999 analiticamente descritti nella circ. 61 del 15.3.2000. La seconda cessione, effettuata nel maggio 2001 ha riguardato i crediti accertati nell'anno 2000, per i quali è già stato emesso l’avviso bonario e che attualmente sono soggetti alle procedure per l’iscrizione a ruolo.
I crediti contributivi contabilizzati dal 1.1.2001 per il momento restano nella piena disponibilità dell’Istituto e continueranno ad essere gestiti con le procedure automatizzate in uso e secondo le disposizioni che ne regolano l’iter amministrativo. In caso di mancato pagamento, saranno iscritti a ruolo specificando ai concessionari che il destinatario degli incassi sarà l’INPS, anziché la società veicolo SCCI.
Per distinguere i pagamenti riferiti ai crediti ceduti da quelli riguardanti i crediti non ceduti, è stato modificato il significato dei codici istituiti con circ. 138 del 25.7.2000 e sono stati introdotti nuovi codici per i versamenti riferiti ai crediti accertati nell’anno 2001, ovviamente anche se relativi ad anni precedenti.
Il modello F24 sarà prestampato dalle Agenzie in modo da garantire l’indicazione di tutti i dati necessari. Qualora vengano utilizzati moduli in bianco, questi dovranno essere compilati, a cura del debitore, in tutte le sezioni interessate; comunque, tali modelli non devono mai essere presentati agli Istituti bancari privi del codice fiscale e degli esatti dati anagrafici del versante. La sezione INPS deve riportare negli appositi campi: il codice sede, la matricola per l’area DM ed i codici INPS per i contribuenti non rientranti nell’area DM, il periodo che, per le regolarizzazioni contributive, può essere anche plurimensile, annuale o pluriennale e l’importo da versare, comprensivo di oneri accessori.
Il campo " importi compensati" deve essere valorizzato esclusivamente per i codici che individuano il credito per sanzioni riconosciuto al contribuente che abbia pagato dopo il 30.9.2000 le sanzioni ex lege 662/1996, e che quindi abbia diritto a detrarre dai contributi correnti l’eventuale differenza tra le sanzioni pagate e quelle calcolate secondo il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 388/2000 art. 116 (circolare n. 110/2001).
Nel campo " causale contributo" va indicato uno dei codici previsti e già evidenziati con circolare n. 138 del 25.7.2000 per i versamenti riferiti ai crediti accertati negli anni fino al 2000. Per i versamenti riferiti ai crediti accertati nell’anno 2001 vanno, invece, indicati i nuovi codici resi operativi dal Ministero delle Finanze dal settembre 2001.
I nuovi codici sono i seguenti:
- DATORI DI LAVORO DM 5.2.69
- RC01 regolarizzazioni - CREDITI NON CEDUTI
Le causali DMV, DMAC, RARC, DMDP, DMDD, che rimangono attive, riguarderanno i CREDITI CEDUTI.
- KLAA lavoratori autonomi agricoli: regolarizzazioni IVS – CREDITI NON CEDUTI
- KLAS datori di lavoro agricolo – regolarizzazioni IVS – CREDITI NON CEDUTI
- KPCF piccoli coloni e compartecipanti familiari: regolarizzazioni IVS – CREDITI NON CEDUTI
- DLAS datori di lavoro agricolo e PC/CF: rate dilazioni
- DLAA lavoratori autonomi agricoli: rate dilazioni
- BLAS datori di lavoro agricoli: bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)
- BPCF piccoli coloni e compartecipanti familiari: bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)
- BLAA lavoratori autonomi agricoli: bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)
Le causali RLAS, RPCF, PLAS, che rimangono attive, riguarderanno i crediti ceduti.
- ARN recupero crediti contributi sul minimale – CREDITI NON CEDUTI
- ARIN recupero crediti contributi sul reddito eccedente il minimale – CREDITI NON CEDUTI
- ARMN recupero crediti contributi SSN – CREDITI NON CEDUTI
- ABS bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)
Le causali AR, ARI, ARM, che rimangono attive, riguarderanno i crediti ceduti. La causale AD continuerà a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.
- CRN recupero crediti contributi sul minimale – CREDITI NON CEDUTI
- CRIN recupero crediti contributi sul reddito eccedente il minimale – CREDITI NON CEDUTI
- CRMN recupero crediti contributi SSN – CREDITI NON CEDUTI
- CBS bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)
Le causali CR, CRI, CRM, che rimangono attive, riguarderanno i crediti ceduti. La causale CD continuerà a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.
- DATORI DI LAVORO DOMESTICO
- DOM1 differenze per regolarizzazioni: contributi più sanzioni
- DOM2 rate di condono L. 140/97
I codici di seguito indicati, istituiti per individuare l’eventuale credito per sanzioni ex lege 388/2000, debbono essere esposti nella sezione denominata importi a credito compensati:
- BLAS datori di lavoro agricoli
- BPCF piccoli coloni e compartecipanti familiari
- BLAA lavoratori autonomi agricoli
- ABS artigiani
- CBS commercianti
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
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