900222
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 134367
SERVIZIO RAGIONERIA N. 595
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE N. 19837
SERVIZIO BILANCI N. 225
Circolare n. 25
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per
le giornate di riposo fruite dai dipendenti donatori di sangue.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N. 134367
SERVIZIO RAGIONERIA N. 595
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE N. 19837
SERVIZIO BILANCI N. 225
Roma, 5 febbraio 1981              AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 25                       e, per conoscenza,
                                   AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
All. 5                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per
          le giornate di riposo fruite dai dipendenti donatori di sangue.
     La legge 13 luglio 1967, n. 584  (all.  1)  riconosce  al  lavoratore
dipendente  che  ceda  il  proprio  sangue gratuitamente il diritto ad una
giornata di riposo ed alla corresponsione della normale  retribuzione  per
tale  giornata:  il datore di lavoro, a sua volta, ha facolta' di chiedere
il rimborso della retribuzione "all'Istituto di  Assicurazione  contro  le
malattie al quale e' iscritto il donatore".
     All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni lo Stato concorre
con  un  contributo annuo di L. 100.000.000 da ripartirsi tra gli Istituti
di malattia in proporzione ai rimborsi effettuati.
     Le  norme  di  attuazione  della legge n. 584/1967 sono contenute nel
Decreto Ministeriale 8 aprile 1968  (all.  2)  il  quale  disciplina,  tra
l'altro,  le  modalita'  ed i termini che il datore di lavoro e' tenuto ad
osservare per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta  per  la
giornata di riposto fruita dal donatore di sangue.
     Peraltro la legge 29 febbraio 1980, n. 33 (art. 1, 2  comma)  (1)  ha
posto  a  carico  dell'Istituto  (2) l'onere dei rimborsi di cui sopra; si
forniscono, quindi, le istruzioni applicative di seguito riportate.
1. - Soggetti per i quali compete il rimborso.
     La Legge riconosce  il  diritto  alla  giornata  di  riposo  ed  alla
relativa  retribuzione a tutti i lavoratori dipendenti senza riguardo alla
categoria ed al settore di appartenenza.
     Conseguentemente  i  datori di lavoro hanno diritto al rimborso della
retribuzione  corrisposta  anche  se  al  dipendente   donatore   non   e'
riconosciuto, in caso di malattia, il diritto alla relativa indennita'.
2. - Giornate di riposto per le quali compete il rimborso.
     L'I.N.P.S.  e' tenuto a rimborsare le retribuzioni corrisposte per le
donazioni  successive  al  31  dicembre  1979;  per  il   rimborso   delle
retribuzioni  corrisposte  per  le donazioni antecedenti il 1 gennaio 1980
resta ferma la competenza dei singoli Enti di malattia (3).
3. - Condizioni alle quali e' subordinato il rimborso.
     a)  Limite  quantitativo  minimo  della   donazione   .   Il   limite
quantitativo  minimo  che la donazione di sangue deve raggiungere, perche'
sussistano il diritto del lavoratore alla  giornata  di  riposto  ed  alla
relativa retribuzione e di conseguenza la facolta' del datore di lavoro di
chiedere il rimborso, e' fissato in 250 grammi.
     Il   quantitativo  si  sangue  prelevato  deve  essere  indicato  nel
certificato rilasciato dal  medico  che  ha  effettuato  il  prelievo  del
sangue,  indicante  anche  i  dati anagrafici del donatore (rilevati da un
valido documento di riconoscimento, gli estremi del  quale  devono  essere
annotati), la gratuita' della donazione, il giorno e l'ora del prelievo.
     b)  Centri  autorizzati  al  prelievo.  Il  prelievo  di  sangue deve
risultare effettuato presso un Centro di raccolta fisso o  mobile,  ovvero
presso  un  Centro trasfusionale, ovvero presso un Centro di produzione di
emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della sanita'.
     Gli  estremi  di  tale  autorizzazione  devono  essere  indicati  nel
certificato attestante l'avvenuto prelievo, di cui alla lettera a).
     c) Dichiarazione del donatore. Il godimento della giornata di riposto
e  della  relativa retribuzione, specificata nel suo ammontare, nonche' la
gratuita' della cessazione del sangue, devono risultare (art. 6 del citato
D.M. 8 aprile 1968) dalla dichiarazione rilasciata dal donatore secondo il
fac-simile allegato (all.3).
4. - Misura del rimborso.
     A norma dell'art. 3 del D.M. 8 aprile 1968,  la  giornata  di  riposo
spettante  al donatore "viene computata in 24 ore a partire dal momento in
cui il lavoratore si e' assentato dal lavoro per l'operazione di  prelievo
del  sangue":  ne  consegue  che  la retribuzione spettante al donatore e'
quella corrispondente alle ore non lavorate  comprese  nella  giornata  di
riposo come sopra computata (4).
     La misura della retribuzione da corrispondersi ai donatori di  sangue
-  e  quindi  la  misura  del  rimborso  ai datori di lavoro - deve essere
determinata per i lavoratori retribuiti  non  in  misura  fissa,  con  gli
stessi  criteri previsti per le festivita' nazionali dall'art. 5, 1 comma,
della legge 27 maggio 1949, n. 260 nel testo sostituito dall'art. 1  della
legge  31  marzo  1954,  n.  90  (5).  Il datore di lavoro, pertanto, deve
corrispondere ai donatori di sangue la "normale  retribuzione  globale  di
fatto  giornaliera  (6),  compreso  ogni  elemento  accessorio" - esclusi,
tuttavia, quegli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente
o  che  siano  corrisposti  subordinatamente  alla  effettiva  prestazione
d'opera,  quale,  ad  esempio,  il  lavoro  straordinario  -  che   "sara'
determinata  ragguagliandola  a  quella  corrispondente ad 1/6 dell'orario
settimanale contrattuale  o,  in  mancanza,  a  quello  di  legge.  Per  i
lavoratori  retribuiti  a  cottimo,  a  provvigione  o  con altre forme di
compensi mobili, si calcolera' il valore delle quote  mobili  sulla  media
oraria delle ultime quattro settimane".
     Per   i   lavoratori   retribuiti   in    misura    fissa    mensile,
quadrisettimanale,   quindicinale,   bisettimanale   o   settimanale,   la
retribuzione da  corrispondere  per  la  giornata  di  riposo  si  ottiene
dividendo  la  retribuzione  fissa  rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6
(D.M. 8 aprile 1968, art. 4).
     Ai  lavoratori (compresi quelli agricoli) appartenenti alle categorie
per le quali, ai fini assicurativi, vigono salari medi e convenzionali, la
"normale  retribuzione"  che  il  datore  di  lavoro, ai sensi del D.M. in
parola, e'  tenuto  a  corrispondere  al  donatore  di  sangue  e'  quella
effettiva e deve essere determinata secondo i criteri di cui sopra.
     Si ricorda che la retribuzione corrisposta per la giornata di  riposo
ha natura indennitaria e, pertanto, non e' assoggettabile a contributo.
     Le retribuzioni corrisposte  ai  donatori  di  sangue  devono  essere
assoggettate a contributo solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non
si avvalga della facolta' di chiederne il rimborso.
5. - Rimborso ai datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva di
     Mod. DM 10/M UN.
     La  legge  n.  33/1980  prevede  che  i  datori  di  lavoro pongano a
conguaglio le  retribuzioni  corrisposte  ai  donatori  di  sangue  con  i
contributi  e  le  alte  somme  dovute  all'I.N.P.S.,  comunicando  i dati
relativi nella denuncia contributiva di Mod. DM 10/M UN.
     Ne  consegue  che  i  datori  di  lavoro  predetti  non sono tenuti a
presentare la domanda di rimborso di cui al  D.M.  8  aprile  1968:  resta
fermo,  peraltro,  nei loro confronti, l'obbligo di conservare agli atti i
certificati medici e le dichiarazioni dei donatori di cui alle lettera  a)
e  c)  del punto 3), per un periodo di 10 anni e di operare i conguagli di
cui trattasi non oltre il mese successivo a quello in cui la  retribuzione
per la donazione e' corrisposta al lavoratore.
     Inoltre dovra' essere trasmesso alla competente Sede dell'I.N.P.S. un
elenco   (vds.   all.  5)  delle  retribuzioni  per  donazioni  di  sangue
conguagliate nel mese.
     Qualora  i  datori  di  lavoro  abbiano alle proprie dipendenze anche
lavoratori per i quali il versamento dei contributi non  e'  effettuato  a
mezzo  del  modello  DM  10/M UN possono porre a conguaglio nella denuncia
contributiva  anche  le  retribuzioni  eventualmente  corrisposte  per  le
donazioni  di  sangue  di  questi ultimi dipendenti: e' tale il caso delle
aziende  agricole  aventi  alle  dipendenze  impiegati  (per  i  quali  il
versamento  dei  contributi e' effettuato con il Mod. DM 10/M UN) e operai
agricoli (per i quali il versamento e' effettuato allo S.C.A.U.).
     Si  conferma  (7)  che  l'importo complessivo corrisposto ai donatori
deve essere esposto in un rigo in bianco del quadro D del Mod. DM 10/M  UN
(somme a credito del datore di lavoro) preceduto, nella casella "COD." dal
codice S 110 e dalla dizione "Donatori di sangue".  I  dati  relativi  non
devono essere invece esposti sui Modd. DM 10/M-RS.
     Il modulario e' disponibile presso le Sedi provinciali e zonali.
6. - Rimborso ai datori di lavoro non tenuti alla compilazione della
     denuncia  contributiva  di  Mod.  DM  10/M  UN  ed agli artigiani che
     occupano solo apprendisti.
     Per i datori di lavoro  di  cui  al  titolo,  la  corresponsione  del
rimborso  da  parte  dell'Istituto e' subordinata alla presentazione della
relativa domanda alla competente Sede provinciale o  zonale  dell'I.N.P.S.
Il rimborso sara' effettuato dall'I.N.P.S. mediante pagamento diretto.
     Per la richiesta di rimborso e' stato predisposto apposito modulo  di
domanda cumulativa con relativo elenco allegato (all. 4 e 5).
     Alla domanda devono essere allegati, altresi' , per ciascun donatore,
la  dichiarazione del donatore stesso ed il certificato medico di cui alle
lettere a) e c) del punto 3.
     La domanda di rimborso deve essere inoltrata entro la fine  del  mese
successivo  a  quello  in  cui  il  lavoratore ha donato il sangue (D.M. 8
aprile 1968, art. 5).
     Devono  essere  considerate  utili,  ai  fini  del riconoscimento del
diritto al rimborso della retribuzione, le  domande  non  corredate  della
prescritta  documentazione  o  per  le  quali la documentazione stessa sia
incompleta o inesatta purche' presentate entro il termine suddetto.
     Il   diritto   al   rimborso   resta   peraltro   condizionato   alla
regolarizzazione della domanda da parte del datore di lavoro.
     Considerato  che la mancanza del modulario relativo alle richieste di
rimborso - ora disponibile presso le Sedi provinciali e zonali - puo'  non
aver  consentito  ai  datori  di  lavoro  il  rispetto  dei  termini sopra
indicati, le domande inoltrate in ritardo potranno essere ritenute  valide
purche'  avanzate entro il mese successivo alla diramazione delle presenti
istruzioni.
7. - Modalita' di pagamento diretto.
     Il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le giornate di  riposo
fruite   dai   dipendenti   donatori  di  sangue  deve  essere  effettuato
all'indirizzo indicato dalla ditta con il mezzo  ritenuto  piu'  celere  e
conveniente  (assegno circolare/assegno bancario o assegno di c/c postale)
(8).
     Qualora  la  ditta stessa abbia espressamente richiesto nella domanda
anche le modalita' di riscossione delle somme  anticipate,  la  Sede,  ove
nulla osti, puo' aderire alla richiesta stessa.
     Le Sedi avranno cura di  riportare  come  causale  dei  pagamenti  la
dicitura: donatori di sangue - L. 584/67 -.
     All'atto della emissione  degli  ordinativi  di  pagamento,  la  Sede
provvedera'  ad  effettuare  il carico dell'impegno su apposito modello "P
26" - da istituire - il quale sara' contrassegnato  dalle  lettere  R.D.S.
(rimborso donatori di sangue).
     La gestione dei dati da riportare sul Mod. P 26 R.D.S. dinanzi citato
sara' simile a quella degli altri modd. P. 26 in uso, con l'avvertenza che
per ogni pagamento dovra' essere indicato anche il numero  dei  dipendenti
per  i  quali viene effettuato il rimborso nonche' il numero dei datori di
lavoro in caso di mandato collettivo.
     Per  quanto  concerne  l'aspetto  fiscale,  si  precisa  che  nessuna
trattenuta deve essere operata dalle  Sedi  in  quanto  nella  fattispecie
l'Istituto non e sostituto d'imposta.
     Gli estremi contabili del pagamento disposto saranno  riportati  come
di  consueto,  nel  prospetto  di  liquidazione  della  prestazione di cui
trattasi.
8. - Istruzioni contabili.
     Gli importi delle retribuzioni ai donatori di sangue, anticipate  dai
datori  di lavoro e portate a conguaglio sulle denunce DM 10/M-UN, saranno
imputate, in sede di specificazione contabile dei saldi  risultanti  dalle
denunce  medesime,  al  conto IMR 30/88 (9) - rimborso ai datori di lavoro
delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori donatori di sangue  ai  sensi
dell'art.  2 della legge 13 luglio 1967 n. 584 e poste a conguaglio con il
sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969.
     Gli importi relativi alle retribuzioni  corrisposte  ai  donatori  di
sangue dai datori di lavoro non tenuti alla denuncia contributiva e quindi
non rientranti nel sistema del conguaglio, il  cui  rimborso  deve  essere
effettuato direttamente dall'I.N.P.S., saranno imputati al conto IMR 30/89
(10) - Rimborso diretto ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte
ai  lavoratori  donatori  di  sangue  ai  sensi dell'art. 2 della legge n.
584/1967.
     Eventuali  recuperi di prestazioni a donatori di sangue indebitamente
percepite saranno imputate al conto IMR 24/36 (10) - recuperi e reintroiti
di  rimborsi  ai  datori  di  lavoro  delle  retribuzioni  corrisposte  ai
lavoratori donatori  di  sangue  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  n.
584/1967.
     Per quanto riguarda l'evidenza del debito per somme non riscosse  dai
beneficiari  delle  prestazioni  predette,  si  conferma la imputazione al
conto IMR 10/31 (v. al riguardo il messaggio n. 106302 del 3  luglio  1980
che  prevede  l'imputazione  diretta al partitario del conto GPA 10/31 con
l'indicazione del codice di bilancio "60").
                              *   *   *
     La domanda di rimborso (allegato n. 4), l'elenco dei  lavoratori  che
hanno  donato  il  sangue  (allegato n. 5) e la dichiarazione del donatore
(allegato n. 3) saranno riprodotti a cura delle Sedi con i mezzi  ritenuti
piu' opportuni.
     Il testo della presente circolare, fino al punto 6)  compreso,  sara'
riprodotto  per  i  datori  di  lavoro a cura di codeste Sedi, enucleando,
ovviamente, le note che fanno riferimento ad atti interni dell'Istituto.
     I  dirigenti  delle  Sedi  regionali,  ove lo ritengano opportuno per
motivi di  rapidita'  di  fornitura  e  di  economia  di  spesa,  potranno
accentrare  le  operazioni  di  stampa  della  circolare  e  del modulario
occorrente presso una delle Sedi provinciali o presso la Sede regionale.
     Le  Sedi  avranno  cura  di  fornire  la  circolare  in  parola  alle
Organizzazioni di categoria e ai consulenti del lavoro perche'  provvedano
a loro volta alla piu' ampia divulgazione della stessa.
     Gli elenchi dei lavoratori che hanno donato il sangue, per i quali  i
datori  di  lavoro  hanno  conguagliato  le  relative  retribuzioni  con i
contributi, saranno trasmesse al Reparto riscossioni contributi della Sede
competente, il quale provvedera' ad inserirli nei fascicoli aziendali.
     In attesa di una eventuale diversa regolamentazione,  si  procedera',
fatta  salva la normale attivita' di vigilanza esterna, ai controlli degli
importi specificati sull'elenco di cui trattasi con  quelli  indicati  sul
modello di denuncia contributiva al quale si riferisce, nelle misure e nei
casi in cui cio', anche a seguito di programmi preordinati  a  cura  delle
Sedi,  sia  ritenuto  opportuno  in relazione alle situazioni esistenti in
particolari settori o singole aziende.
                                             IL DIRETTORE GENERALE
                                                    FASSARI
---------------------
     (1) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 284.
     (2)  Le Cassa Marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, a
cui restano affidati i compiti in materia  di  erogazione  di  prestazioni
economiche  per  maternita',  malattie e infortunio (art. 1, ultimo comma,
del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980,
n.   33),   continuano   altresi'   nelle  operazioni  di  rimborso  della
retribuzione corrisposta dai datori di lavoro ai dipendenti iscritti  alle
Casse stesse.
     (3)  Si ricorda che il rimborso delle  retribuzioni  corrisposte  dai
datori  di  lavoro  ai  dipendenti  iscritti  alle Casse Marittime per gli
infortuni sul lavoro e le malattie continua  ad  essere  effettuato  dalle
Casse predette anche successivamente a tale data.
     (4) In virtu' di tale principio il lavoratore puo' non  avere  titolo
ad  alcuna  retribuzione  (es.:  donazione effettuata di sabato in caso di
settimana corta) ovvero puo' avere titolo ad una retribuzione inferiore  a
quella  giornaliera (es.: lavoratore che si assenta per la donazione nella
giornata di sabato prima del termine dell'orario di lavoro).
     (5) V. "Atti ufficiali", 1954, pag. 131.
     (6) Qualora il lavoratore non  abbia  titolo  alla  retribuzione  per
l'intera  giornata (v. nota n. 4) per la determinazione della retribuzione
spettante dovra' farsi riferimento alla sua misura oraria.
     (7)  V. circolare n. 625 E.A.D. - n. 134362 A.G.O. del 22 aprile 1980
(V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 1008) punto  2).  Detta  circolare  dava,
altresi', facolta' ai datori di lavoro di porre a conguaglio, in occasione
delle prime denunce contributive utili, le retribuzioni corrisposte per le
donazioni  di gennaio e febbraio e non conguagliate nelle denunce relative
a tali mesi: in relazione a detta facolta' le eventuali domande presentate
dai  datori  di  lavoro  per  ottenere  il  rimborso delle retribuzioni in
questione  devono  considerarsi  automaticamente   annullate   a   seguito
dell'operazione di conguaglio.
     (8) Per quanto concerne i pagamenti da  effettuare  sulla  piazza  di
zonali le istruzioni inviate con nota n. 22101199 del 27 novembre 1978.
     (9)  Conto  istituito  e comunicato con circolare n. 210 B./172 del 6
agosto 1980.
     (10)  Conto  istituito  e  comunicato  con messaggio n. 114403 del 10
ottobre 1980.
ALLEGATO 1
LEGGE 13 LUGLIO 1967, N. 584
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A UNA GIORNATA DI RIPOSO DAL LAVORO AL DONATORE
DI  SANGUE  DOPO  IL  SALASSO  PER TRASFUSIONE E ALLA CORRESPONSIONE DELLA
RETRIBUZIONE.
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 2
DECRETO MINISTERIALE 8 APRILE 1968
NORME   DI  ATTUAZIONE  DELLA  LEGGE  13  LUGLIO  1967,  N.  584,  PER  IL
RICONOSCIMENTO AL DONATORE DI SANGUE DEL DIRITTO AD UNA GIORNATA DI RIPOSO
E ALLA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE.
                              - OMISSIS -