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DIREZIONE CENTRALE
PER LA RISORSA UMANA
Circolare n. 28
 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFES-
   SIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
AI PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI E PROVINCIALI
Indennita' di mansione ai centralinisti non vedenti.
DIREZIONE CENTRALE
PER LA RISORSA UMANA
Roma,  6 febbraio 1993          AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 28                AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                                  E PERIFERICI DEI RAMI PROFES-
                                  SIONALI
                               AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
                               AI PRIMARI MEDICO LEGALI
                               AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                  e, per conoscenza,
                               AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                               AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                                  REGIONALI E PROVINCIALI
OGGETTO:  Indennita' di mansione ai centralinisti non vedenti.
     Sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  286,  serie  generale,  parte
prima, del 4 dicembre 1992, e' stata pubblicata la  circolare  del
Ministero  del  Tesoro  n.  84  del 4 novembre 1992, recante norme
sulla  indennita'  di  mansione  ai  centralinisti  non   vedenti,
conseguenti   alla   ristrutturazione   del  "premio  industriale"
-vigente nel tempo per gli operatori  dipendenti  dall'Azienda  di
Stato  per  i  servizi  telefonici-  cui  la  normativa in materia
(decreto interministeriale 6 agosto 1992 adottato in  applicazione
dell'art. 30 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335) fa riferimento.
     L'anzidetta  indennita'  di  mansione  -stabilita in L. 7.290
lorde  giornaliere-  compete,  dal  1   aprile  1992,   anche   ai
centralinisti  non  vedenti  dell'Istituto in servizio per effetto
del collocamento obbligatorio.
     L'indennita'  in  questione,  quale   competenza   accessoria
liquidata   in   corrispondenza   della   retribuzione  ordinaria,
concorre alla formazione del reddito  complessivo  imponibile  del
dipendente  ed  in  quanto  tale  e' da assoggettare alle ritenute
assistenziali ed erariali.
     Inoltre, l'indennita' di mansione in  parola  e'  dovuta  per
ogni  giornata  di effettivo servizio e non si corrisponde durante
i giorni di assenza dal  servizio  per  qualsiasi  causa,  esclusi
quelli  per  ferie e per malattia riconosciuta dipendente da causa
di servizio.
     L'indennita' stessa e' dovuta ai  predetti  dipendenti  anche
nel   caso   in   cui   frequentino  corsi  di  formazione  tenuti
dall'Istituto,  siano  in  permesso  sindacale,  limitatamente  al
numero  massimo  di  quattro  giornate  mensili, siano donatori di
sangue,  per  la  sola  giornata  di  donazione,   siano   assenti
dall'ufficio  perche'  convocati dall'amministrazione per esigenze
di servizio.
     Infine, la misura giornaliera dell'indennita' di mansione  e'
ridotta  al  50%    (L.  3.645)  per  i  dipendenti in argomento a
part-time ed e' maggiorata del 20% (L.  8.748)  nel  caso  in  cui
l'orario   settimanale   sia   distribuito   su   cinque  giornate
lavorative.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                   F.to  G. BILLIA