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DIREZIONE CENTRALE
PER LA RISORSA UMANA
Circolare n. 28
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROFES-
SIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
AI PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI E PROVINCIALI
Indennita' di mansione ai centralinisti non vedenti.
DIREZIONE CENTRALE
PER LA RISORSA UMANA
Roma, 6 febbraio 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 28 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI PROFES-
SIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
AI PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI E PROVINCIALI
OGGETTO: Indennita' di mansione ai centralinisti non vedenti.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 286, serie generale, parte
prima, del 4 dicembre 1992, e' stata pubblicata la circolare del
Ministero del Tesoro n. 84 del 4 novembre 1992, recante norme
sulla indennita' di mansione ai centralinisti non vedenti,
conseguenti alla ristrutturazione del "premio industriale"
-vigente nel tempo per gli operatori dipendenti dall'Azienda di
Stato per i servizi telefonici- cui la normativa in materia
(decreto interministeriale 6 agosto 1992 adottato in applicazione
dell'art. 30 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335) fa riferimento.
L'anzidetta indennita' di mansione -stabilita in L. 7.290
lorde giornaliere- compete, dal 1 aprile 1992, anche ai
centralinisti non vedenti dell'Istituto in servizio per effetto
del collocamento obbligatorio.
L'indennita' in questione, quale competenza accessoria
liquidata in corrispondenza della retribuzione ordinaria,
concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del
dipendente ed in quanto tale e' da assoggettare alle ritenute
assistenziali ed erariali.
Inoltre, l'indennita' di mansione in parola e' dovuta per
ogni giornata di effettivo servizio e non si corrisponde durante
i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi
quelli per ferie e per malattia riconosciuta dipendente da causa
di servizio.
L'indennita' stessa e' dovuta ai predetti dipendenti anche
nel caso in cui frequentino corsi di formazione tenuti
dall'Istituto, siano in permesso sindacale, limitatamente al
numero massimo di quattro giornate mensili, siano donatori di
sangue, per la sola giornata di donazione, siano assenti
dall'ufficio perche' convocati dall'amministrazione per esigenze
di servizio.
Infine, la misura giornaliera dell'indennita' di mansione e'
ridotta al 50% (L. 3.645) per i dipendenti in argomento a
part-time ed e' maggiorata del 20% (L. 8.748) nel caso in cui
l'orario settimanale sia distribuito su cinque giornate
lavorative.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to G. BILLIA