DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
PROGETTO PER LA GESTIONE,
LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO
DELL’AREA AGRICOLA
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 15 marzo 2001 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 66 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 2 |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Decreto legge 14.02.2001 n. 8 concernente interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina. Sospensione del versamento dei contributi. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti. |
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SOMMARIO : |
Sospensione del versamento per i soggetti allevatori di bovini, per le aziende di macellazione, per gli esercenti attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla encefalopatia spongiforme bovina. Soggetti beneficiari; oggetto della sospensione; condizioni e modalità per ottenere il beneficio. |
Premessa.
La Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14.02.2001 ha pubblicato il decreto legge n. 8 del 14. 02. 2001 (allegato 1) che ha disposto interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza derivante dall’encefalopatia spongiforme bovina.
Per quanto riguarda la materia di competenza dell’Istituto il decreto legge in questione dispone all’art 2, comma 2, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dall’encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per l’attuazione di quanto disposto con il suddetto provvedimento legislativo.
1) Periodo contributivo oggetto della sospensione.
Il decreto legge in esame stabilisce che i termini di pagamento dei contributi previdenziali sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge stesso.
Devono ritenersi, pertanto, sospesi i contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, che hanno scadenza legale di versamento nell’arco temporale dal 15 febbraio 2001 al 15 agosto 2001.
2) Soggetti beneficiari.
I soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che possono beneficiare della sospensione contributiva sono:
a) i soggetti allevatori di bovini;
b) le aziende di macellazione;
c) i soggetti esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni
colpiti dall’evento calamitoso.
Per l’operatività della sospensione dal versamento dei contributi correnti i soggetti interessati dovranno inoltrare una istanza all’Istituto nella quale, dopo aver fornito tutti i dati necessari alla loro identificazione come contribuenti, dichiarino la propria volontà di volersi avvalere del beneficio.
3) Oggetto della sospensione.
La sospensione riguarda sia i termini per il versamento dei contributi sia i termini per la presentazione della modulistica connessa al pagamento.
Per espresso dettato della disposizione in esame non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di contributi che siano stati versati, nonostante la sospensione.
4) Indicazione delle sospensioni per categorie di contribuenti.
La sospensione dei termini di pagamento riguarda come sopra detto i contributi scadenti nel periodo dal 15. 02. 2001 al 15. 08. 2001, dovuti dai contribuenti: datori di lavoro, lavoratori autonomi e agricoli.
5) Datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del mod.DM10/2.
Per quanto riguarda in particolare i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del mod. DM10/2, la sospensione riguarderà, come sopra detto, i contributi aventi scadenza legale nell’arco temporale dal 15. 02 .2001-15. 08. 2001.
I periodi di paga interessati vanno, pertanto, da "gennaio 2001" a "giugno 2001".
Si fornisce, a puro titolo indicativo, un elenco delle attività, suddivise per CSC e codice ISTAT, che possono costituire oggetto della sospensione:
5.1) Codifica aziende.
Alle posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione "2R" che assume il nuovo significato di "azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi verificatesi a seguito dell’emergenza causata dall’encefalopatia spongiforme bovina".
5.2) Modalità per la compilazione e presentazione delle denunce contributive (mod.DM10/2) da parte dei datori di lavoro interessati alla sospensione dei contributi.
Tenuto conto che la sospensione dei contributi riguarda, per la generalità delle aziende destinatarie, anche la presentazione delle denunce, si precisa che le presenti istruzioni dovranno essere osservate, per il momento, dalle aziende che presentano il modello DM10/2 con saldo a proprio credito per il conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'Istituto (assegni per il nucleo familiare, indennità economica di malattia e maternità, integrazioni salariali ecc.).
Ai fini della compilazione dei modd.DM10/2, le aziende interessate dovranno osservare le seguenti modalità:
6) Commercianti.
La sospensione dell’obbligo del versamento disposta dal decreto citato in premessa riguarda anche i contributi dovuti dagli esercenti attività commerciali di vendita di carni bovine all’ingrosso o al dettaglio.
-16 febbraio 2001 : contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il quarto trimestre 2000;
-16 maggio 2001 : contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2001;
-31 maggio 2001: contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (saldo 2000 e primo acconto 2001).
In riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali del settore agricolo la sospensione dei termini di cui al decreto richiamato, ha per oggetto i seguenti versamenti.
Per quanto riguarda le aziende agricole sono sospesi i versamenti contributivi relativi al 3° e 4° trimestre 2000 con scadenza rispettivamente 16.03.2001 e 16.06.2001;
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD/CM, IATP e PC/CF I rata 2001 con scadenza 16.07.2001.
8) Recupero dei contributi sospesi.
Il Decreto legge n.8/2001 in esame stabilisce infine che il recupero dei contributi sospesi avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori. Il Decreto legge in parola tuttavia nulla dispone in ordine alle modalità del suddetto recupero. Si fa pertanto riserva di fornire istruzioni in merito non appena perverranno le relative determinazioni ministeriali.
Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro di cui al precedente punto 5.2), contraddistinti dal suddetto codice "N938", e’ stato istituito il conto GPA 06/66 (vedi allegato n. 2), il quale dovra’ essere assistito da apposito partitario locale.
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvedera’, tra l’altro, alla emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto di cui sopra e’ cenno. Copia di detta lista dovra’ essere trasmessa all’Ufficio competente per la contabilita’ ai fini dell’apertura e della gestione del credito sul citato partitario.
Per quanto concerne le modalita’ di contabilizzazione dei recuperi dei contributi oggetto della sospensione in argomento, si fa rinvio al momento in cui verra’ sciolta la riserva contenuta al precedente punto 8) della presente circolare.
Allegato 1
DECRETO - LEGGE 14 febbraio 2001, n. 8 - G.U. n. 37 del 14.02.2001.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza derivante dall’encefalopatia spongiforme bovina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000;
Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;
Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza determinata dal fenomeno dell’encefalopatia spongiforme bovina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell’ambiente, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art.1.
Fondo per l’emergenza BSE
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza nel settore zootecnico, è istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l’emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l’anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:
a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000;
b) interventi per assicurare, in conformità all’articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo dell’Unione europea, l’agibilità degli impianti di allevamento compromessa dell’imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l’interruzione dell’attività agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonchè per garantire il benessere degli animali.
A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo di L.450.000 per capo di età non superiore a trenta mesi, da corrispondere previa attestazione dell’avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi;
c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l’abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell’azienda medesima. L’indennità è fissata in lire un milione per ogni bovino riacquistato, sino al massimo di 500 milioni per ogni azienda;
d) contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con età superiore a 12 mesi;
e) un indennizzo, pari a L. 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.
3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, cosìripartito:
a) lire 50 miliardi;
b) lire 51 miliardi;
c) lire 1 miliardo;
d) lire 48 miliardi;
e) lire 5 miliardi.
Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell’emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d’intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.
4. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: "Agenzia", è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tal fine, il Fondo di cui al comma 1 è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell’Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilità.
5. L’Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. L’Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell’Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonché della Guardia di finanza, per l’effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.
7. L’Agenzia presenta ogni trenta giorni al commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanità ed al Ministro dell’ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
8. L’Agenzia provvede all’incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all’ammasso pubblico di cui all’articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo.
Art.2.
Agevolazioni
1.Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dall’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed
assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
3. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello unico 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei
contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998,n. 146.
4. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, agli stabilimenti di macellazione, all’industria di trasformazione di carne bovina e agli esercizi di vendita al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno pari a lire 20 miliardi per l’anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a 10 anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuante pari all’1,5 per cento. Una quota del cinquanta per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l’adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico - sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994 n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all’interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del cinquanta per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l’erogazione dei benefici di cui al comma 4 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto riguarda la quota
destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l’incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonchè il numero dei capi macellati o allevati nell’anno 2000.
Art.3.
Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281
1. L’articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Art.22. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all’analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.3.000.000 a L 30.000.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.30.000.000 a L 120.000.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l’impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l’acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con la sanzione pecuniaria da L.50.000.000 a L 150.000.000.
4. La sanzione di cui al comma 3, si applica altresì all’allevatore che non osservi la disposizione di cui all’articolo 17, comma 2.".
2. L’articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Art.23. - 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l’autorità competente può ordinare la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.
2. In caso di reiterazione della violazione, l’autorità competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre mesi ad un anno.
3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l’autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell’esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.
4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.".
3. I contributi e le agevolazioni di cui al presente decreto non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni
in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.
4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all’Agenzia per le
finalità di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all’articolo 28, primo comma lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art.4.
Istituzione di un Consorzio obbligatorio
1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni.
2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere
detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a disciplinare le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzio-namento e di articolazione del Consorzio di
cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
Art.5.
Copertura finanziaria
1. Alla dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, determinato in lire 300 miliardi per l’anno 2001, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dell’autorizzazione di spesa
recata per l’anno 2000 dall’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall’articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all’entrata del bilancio statale per essere riassegnato all’apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 2