I coltivatori diretti e i coloni e mezzadri con legge 22 novembre 1954 n.1136 vengono riconosciuti, sul piano giuridico come categoria autonoma e viene estesa ad essi l'assistenza malattia. Successivamente, con la legge 26 ottobre 1957 n.1047 viene estesa alla categoria l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.Il riordino dell'intera normativa in materia di previdenza dei lavoratori autonomi ha rimodulato il sistema impositivo per l'invalidità e la vecchiaia ed ha introdotto quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella "D" allegata alla legge 233/1990.
L'ISCRIZIONE E I REQUISITI
Ai fini previdenziali i coltivatori diretti devono possedere i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, l'attività deve essere svolta abitualmente,cioè in forma esclusiva o almeno prevalente.Per attività prevalente deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.Altro requisito soggettivo è il rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado. Per quanto concerne ,invece,i requisiti oggettivi,il fabbisogno di lavoro dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue (120 giornate per i mezzadri) e la capacità lavorativa del nucleo familiare non deve essere inferiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro occorrente all'azienda.
Come si ottiene l'iscrizione all'Inps Il titolare d'azienda, in qualità di responsabile del pagamento dei contributi, presenta richiesta di iscrizione sull' apposito modello CD1 predisposto dall'Istituto, entro 90 giorni dall'inizio dell'attività alla sede Inps della zona in cui sono ubicati i fondi o condotti la parte prevalente degli stessi. Infatti,la legge ha previsto che l'azienda coltivatrice diretta va iscritta dove ha la maggioranza dei terreni. In seguito alla presentazione della domanda inizia la fase accertativa a cura della Sede. Contro la decisione è data facoltà agli interessati di fare ricorso in unico grado alla Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.
Ai fini pensionistici sono iscritti alla gestione:
i titolari del nucleo diretto-coltivatore o il titolare del nucleo mezzadrile se si dedicano all'attività;
parenti ed affini entro il quarto grado.
I coltivatori diretti Sono proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, pastori e assegnatari e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi, all'allevamento e al governo del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse.
I mezzadri Sono mezzadri, coloro che in proprio o quali capi della famiglia colonica si associano al concedente apportando alla impresa agricola soprattutto il lavoro personale della famiglia.La famiglia che è tenuta, pertanto, ad apportare il proprio lavoro nella mezzadria e partecipare alla divisione dei prodotti secondo le disposizioni legislative e contrattuali deve stabilmente risiedere nel podere della casa colonica.
I coloni I coloni si differenziano dal mezzadro nell'apporto parziale del lavoro nell'apporto parziale del lavoro del nucleo familiare sul podere e nella mancanza della casa colonica e del podere vero e proprio essendo sufficiente qualsiasi fondo o terreno in stato di produttività con fabbisogno di almeno 120 giornate annue.
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LA CONTRIBUZIONE
Nel settore agricolo la contribuzione è unificata in quanto i contributi previdenziali ed assistenziali sono accertati con un'unica procedura. I contributi, alle scadenze di legge vengono versati con il modello F24, inviato dall'Inps agli interessati. Ciascuna azienda è inclusa nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti.
Il contributo annuo per le singole unità attive è determinato:
moltiplicando il reddito medio convenzionale (determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D in corrispondenza della fascia di appartenenza;
applicando al reddito medio convenzionale annuo, cosi determinato, le aliquote contributive in vigore ridotte per le imprese ubicate in territori montani o nelle zone svantaggiate.
Le aliquote sono ridotte ulteriormente per i soggetti assicurati di età inferiore ai 21 anni.
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