E' il contributo dovuto all'Inps, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335 del 1995), dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica.Il contributo confluisce in una Gestione separata ed ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti. La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Inps utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le Sedi, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta, l'inizio dell'attività e, quando si tratta di collaborazione coordinata e continuativa, i dati del committente. Ci si può iscrivere anche tramite Internet, collegandosi al sito www.Inps.it. Torna su
Sono previste due aliquote contributive per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata:
La ripartizione dell'onere contributivo è confermata nella misura di un terzo per il collaboratore e di due terzi per il committente. E' data la possibilità agli assicurati di riscattare cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative, precedenti l'inizio dell'assicurazione. Il riscatto viene pagato in base all'aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore. Torna su
Sono interessati al versamento del contributo:
A seguito della riforma Biagi, dal 1° gennaio 2004 hanno l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata anche coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale e i venditori a domicilio, nel caso in cui il reddito annuo derivante dalla loro attività superi i 5.000 euro. Torna su
I lavoratori parasubordinati che, precedentemente all'iscrizione alla Gestione separata, hanno contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria o in un altro fondo o in una gestione autonoma dell'Inps, possono chiedere (domanda di opzione) che tali contributi siano conteggiati nella loro gestione per calcolare la pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo.
L'interessato con l'opzione può sommare i contributi versati nelle varie gestioni a condizione che:
Per esercitare l'opzione è necessario anche un ulteriore requisito, e cioè che l'interessato abbia meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Fanno eccezione i lavoratori che, pur avendo almeno o più di 18 anni di contributi a tale data, hanno presentato l'opzione entro il 1° ottobre 2001. Torna su
Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Il modello è unico per professionisti e collaboratori.
I professionisti pagano col meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF. Il contributo è interamente a loro carico.
Per i collaboratori il versamento è effettuato dal committente con cadenza mensile, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Il contributo è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore.
I committenti e gli associati in partecipazione, a partire da gennaio 2005, hanno l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Inps i dati retributivi e contributivi per mezzo del modello Emens.
Vedi Mensilizzazione
Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici Istat di variazione del costo della vita.
Per il 2008 il massimale è di € 88.669,00.
Riscatto
I lavoratori parasubordinati hanno la facoltà di riscattare i periodi di lavoro svolti, per collaborazioni coordinate e continuative, precedentemente all'istituzione della Gestione separata.
Vedi Il riscatto del lavoro parasubordinato Torna su
Dal 16 marzo 2000 i lavoratori parasubordinati sono assicurati anche contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'assicurazione riguarda non tutti i lavoratori ma solo quelli che:
Il premio da versare all'Inail, calcolato sui compensi effettivamente percepiti, è ripartito tra committente (due terzi) e lavoratore (un terzo). Torna su
Anche coloro che, concludendo contratti di associazione in partecipazione, si impegnano per l’apporto di solo lavoro, devono iscriversi alla gestione separata istituita presso l’Inps.
L’obbligo non riguarda gli associati già iscritti ad albi professionali.
Per gli associati in partecipazione sono applicate le aliquote del 24,72% e del 17% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata.
La ripartizione dell’onere contributivo è pari al 55% per l’associante e al 45% per il lavoratore associato. Torna su