Il pensionato che lavora è sottoposto alla disciplina che regola il cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente. Tale disciplina ha subito dei sostanziali cambiamenti a decorrere dal gennaio 1994. Ecco una panoramica delle norme attualmente in vigore, secondo le tipologie di pensione.Le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema retributivo e, dal 1° gennaio 2009, in quello contributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Torna su
Per chi è andato in pensione entro il 1994
| Lavoro dipendente | Lavoro autonomo |
|---|---|
| 50% della quota eccedente | il trattamento minimo nessuna |
Per chi è titolare di assegno di invalidità dal 1° gennaio 1995
| Lavoro dipendente | Lavoro autonomo |
|---|---|
| 50% della quota eccedente il trattamento minimo | 30% della quota eccedente il trattamento minimo e non oltre il 30% del reddito |
In particolare
Gli assegni di invalidità liquidati con 40 anni di contribuzione sono interamente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo e lavoro dipendente, a partire dal 1° gennaio 2001. Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione versata, obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa (servizio militare, malattia, cassa integrazione mobilità ecc.) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purché utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione.
Niente trattenute
Il divieto di cumulo della pensione di invalidità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro non trova applicazione nei seguenti casi:
Riduzione dell'assegno di invalidità
A partire dal 1° settembre 1995 i titolari di assegno di invalidità che percepiscono redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa di importo superiore a determinati limiti subiscono le seguenti riduzioni:
| Riduzione dell'assegno di invalidità | Misura dei redditi |
|---|---|
| 25% dell'importo | quando i redditi sono superiori a quattro volte l'importo del trattamento minimo al 1° gennaio (per il 2009 è pari a 23.826,40 euro) |
| 50% dell'importo | quando i redditi sono superiori a cinque volte l'importo del trattamento minimo al 1° gennaio (per il 2009 è pari a 29.783,00 euro) |
Sull'assegno si applicano prima le riduzioni del 25% o 50% (a seconda dei casi) e poi sulla rimanenza, sempre che sia di ammontare superiore al minimo, si applicano le trattenute giornaliere (50% della quota eccedente il trattamento minimo se si tratta di lavoro dipendente oppure 30% in caso di lavoro autonomo). Se l'assegno di invaliditàè stato liquidato con 40 anni di contribuzione ovviamente si applicano solo le riduzioni.
In particolare
Quando il titolare di assegno di invalidità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), dal mese successivo a quello di compimento dell'età si applica la disciplina del cumulo in vigore per le pensioni di vecchiaia. Torna su
Le pensioni ai superstiti che decorrono dal 1° luglio 2000 in poi sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dall'Inail in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Le pensioni con decorrenza anteriore, sospese o ridotte in base alla legge 335/1995 di riforma delle pensioni, sono incumulabili con le rendite Inail fino alla data del 30 giugno 2000; dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia. Torna su
A partire dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
In particolare
|
|
Per chi è andato in pensione entro il 1994
| Lavoro dipendente | Lavoro autonomo |
|---|---|
| 100% della pensione | nessuna |
Per chi è andato in pensione dopo il 1994 e fino al 30 settembre 1996
Sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996 (31 dicembre 1996 per le gestioni dei lavoratori autonomi) i cui titolari abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione entro il 1994.
Per chi è andato in pensione dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 1996
Sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo:
Per chi è andato in pensione dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997
Coloro che decidono di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, per almeno 18 ore settimanali, possono cumulare la pensione con la retribuzione a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale. Il lavoratore-pensionato percepisce così parte della pensione, in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione della pensione viene effettuata anche nel caso in cui la pensione sia stata liquidata con 40 anni di contribuzione; in ogni caso, la riduzione non può superare il 50% della pensione stessa. Torna su
In caso di cumulo pensione-redditi da lavoro dipendente, la trattenuta è effettuata dal datore di lavoro il quale ha l'obbligo di versarla all'Inps.
In caso di cumulo con redditi da lavoro autonomo la quota di pensione non cumulabile è trattenuta direttamente dall'Inps in due momenti (in acconto e a saldo) in base ai redditi dichiarati dal pensionato lavoratore. Quest'ultimo deve presentare una doppia dichiarazione: nella prima deve indicare il reddito presunto dell'anno in corso, nella seconda (da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef) il reddito effettivamente percepito nell'anno precedente.
Sulla base delle indicazioni del pensionato l'Inps stabilisce la misura della trattenuta. Torna su