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L'assegno sociale

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L'assegno sociale

L'assegno sociale L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e che hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, che continua comunque ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995.

I REQUISITI PER OTTENERE L'ASSEGNO SOCIALE

Un cittadino italiano, o equiparato, può fare domanda di assegno sociale quando non percepisce alcun reddito o ne percepisce uno inferiore all'importo corrente dell'assegno sociale, ha raggiunto i 65 anni di età e risiede abitualmente in Italia.
Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.
La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto.
Dal 1° gennaio 2009, inoltre, è richiesto l’ulteriore requisito costituito dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni in Italia.
L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti.

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I REDDITI

Redditi considerati ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale:

  • i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);
  • i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri);
  • le pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite vitalizie pagate dall'Inail;
  • le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni);
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
  • l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente;

Redditi non considerati ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale:

  • i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • il proprio assegno sociale;
  • la casa di proprietà in cui si abita;
  • la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale;
  • i trattamenti di famiglia;
  • le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'Inail nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati per inabilità;
  • l'indennità di comunicazione per i sordomuti;
  • l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.

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LIMITI DI REDDITO E MISURA DELL'ASSEGNO

Per l'anno 2009, l'importo mensile dell'assegno è di 409,05 euro. Ne deriva che, per lo stesso anno, l'importo annuo dell'assegno sociale è di 5.317,65 euro (cioè 409,05 x 13) e pertanto i limiti di reddito sono di 5.317,65 euro se il richiedente non è coniugato e di 10.635,30 euro annui (cioè 5.317,65 x 2) se il richiedente è coniugato.
Se chi fa domanda non ha alcun reddito personale né insieme all'eventuale coniuge, percepisce l'assegno sociale in misura intera. Se, invece, i suoi redditi, quelli dell'eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l'assegno sociale viene negato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato con l'importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.

Esempio
Se il richiedente è coniugato e il reddito complessivo annuo è di 9.000 euro, l'importo dell'assegno sarà ridotto a 1.635,30 euro l’anno (cioè pari alla differenza tra 10.635,30 euro, limite annuale di reddito corrente per il richiedente coniugato, e 9.000 euro).

Per determinare l'importo dell'assegno, vengono considerati i redditi dell'anno in cui viene presentata la domanda: cioè chi fa domanda di assegno sociale deve presentare all'Inps una dichiarazione del reddito presunto calcolato in base a quello dell'anno precedente. L'importo dell'assegno erogato dall'Inps è, quindi, provvisorio e l'Istituto provvederà al conguaglio, nell'anno successivo, al momento dell'accertamento dei redditi effettivi.
A differenza di quanto previsto per la pensione sociale l'assegno, o una quota di esso, spetta anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale di importo superiore al limite individuale, purché il reddito complessivo cumulato con il coniuge sia inferiore al relativo limite di legge.

In particolare
L'assegno sociale può essere ridotto nei casi in cui il titolare sia ricoverato in istituti o comunità con rette a carico dello Stato.La riduzione è del 50% se il titolare è ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico degli enti pubblici, e del 25% quando la retta è a carico dell'interessato o dei suoi familiari, per un importo inferiore alla metà dell'assegno sociale. L'assegno non subisce riduzioni quando la retta a carico del titolare o dei familiari comporta una spesa superiore al 50% dell'assegno sociale. Al fine di stabilire la misura dell'assegno, il pensionato deve presentare all'Inps documentazione, rilasciata dall'istituto o dalla comunità presso la quale è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico dell'ente pubblico e della quota eventualmente a carico suo o dei familiari. Torna su

LA DOMANDA

La domanda di assegno sociale va compilata su un modulo disponibile presso gli uffici dell'Inps, sul sito www.Inps.it o presso gli Enti di Patronato. Torna su

LA PENSIONE SOCIALE

Per l'anno 2009, l'importo mensile della pensione sociale è di 337,11 euro.
Se chi percepisce la pensione sociale non è coniugato e non ha alcun reddito personale, ha diritto all'importo intero della pensione sociale. Se il suo reddito personale supera 4.382,43 euro, la pensione sociale non spetta, mentre se non supera questo limite, l'importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra l'importo annuale corrente della pensione e l'ammontare del reddito personale del titolare.
Se chi percepisce la pensione sociale è coniugato e il reddito complessivo dei coniugi non supera 10.718,10 euro annui, la pensione viene erogata in misura intera. Se il reddito complessivo dei coniugi supera 15.100,53 euro l’anno, la pensione sociale non spetta, mentre se l'ammontare del reddito complessivo dei coniugi è compreso tra 10.718,10 e 15.100,53 euro, l'importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra 15.100,53 euro e l'ammontare del reddito complessivo dei coniugi.
Se il richiedente ha redditi propri superiori al limite individuale, la pensione sociale non spetta anche se, sommando il reddito personale con quello del coniuge, il reddito complessivo non supera i limiti di reddito stabiliti dalla legge per i cittadini coniugati.

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LE MAGGIORAZIONI SOCIALI

E' un aumento che spetta ai titolari di assegno sociale (e di pensione sociale) che possiedono redditi non superiori ai limiti previsti dalla legge.

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Le maggiorazioni sociali Torna su

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di assegno sociale venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso. Torna su

 

Le pensioni

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