E' la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Questa pensione può essere di reversibilità, se la persona deceduta era già pensionata (pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità) oppure indiretta se aveva almeno 15 anni di contributi oppure era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.Il coniuge
In particolare
In caso di nuove nozze, al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità, ma ha diritto alla liquidazione di una doppia annualità, che corrisponde a 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se vi sono figli superstiti che percepiscono la pensione. Per ottenere la doppia annualità, il vedovo o la vedova che contraggono un nuovo matrimonio devono presentare all'Inps una domanda, con l'indicazione dei propri dati anagrafici, il numero di certificato della pensione e la data del matrimonio. Ad essa deve essere allegato il certificato di matrimonio. All'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve restituire il libretto e il certificato di pensione (modello Obis/M). Se esistono figli minori che percepivano la pensione di reversibilità insieme al coniuge superstite, essi hanno diritto ad un aumento della loro quota. Per ottenere l'aumento è necessario presentare all'Inps la documentazione attestante l'avvenuto matrimonio del genitore superstite.
I figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:
I nipoti minori, purché a carico del nonno o della nonna deceduti, sono equiparati ai figli legittimi e legittimati, e quindi inclusi tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti. Nel caso del nipote di età inferiore ai 18 anni, occorre che questo sia stato mantenuto dall'assicurato o dal pensionato deceduto e che si trovi in una situazione di bisogno per la quale non sia autosufficiente economicamente.
Nel caso in cui il giovane non sia orfano, la presenza di uno o di entrambi i genitori non è di ostacolo al riconoscimento della pensione solo nel caso in cui venga dimostrato che nessuno dei genitori è in condizione di provvedere al mantenimento del figlio, sia perché essi non svolgono alcuna attività lavorativa sia perché non hanno fonti di reddito (sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 1999).
I genitori
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, possono usufruire della pensione ai superstiti anche i genitori che alla data della morte del lavoratore o del pensionato abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell'assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2009 tale importo è di € 595,66 mensili.
I fratelli e le sorelle
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, possono usufruire della pensione ai superstiti anche i fratelli celibi e le sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore o del pensionato siano inabili al lavoro, anche se minori, non siano titolari di pensione e che risultino a carico dell'assicurato o pensionato deceduto con un reddito non superiore al l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%. Si ricorda che, per il 2009, tale importo è di € 595,66 mensili.
Quando si è a carico
Perché i figli, i nipoti e gli equiparati maggiorenni studenti o inabili superstiti, siano considerati a carico del genitore o del nonno deceduto, devono trovarsi in uno stato di bisogno, non siano autosufficienti economicamente e al loro mantenimento provvedessero l'assicurato o il pensionato deceduto.
Sono considerati a carico:
Quote di pensione spettanti ai superstiti dell'assicurato o del pensionato deceduto:
| Percentuale | Beneficiari |
|---|---|
| 60% | al coniuge |
| 80% | al coniuge con un figlio |
| 100% | al coniuge con due figli |
Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli o i nipoti, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le quote di pensione sono le seguenti:
| Percentuale | Beneficiari |
|---|---|
| 70% | un figlio |
| 80% | due figli |
| 100% | tre o più figli |
| 15% | un genitore |
| 30% | due genitori |
| 15% | un fratello o una sorella |
| 30% | due fratelli o sorelle |
| 45% | tre fratelli o sorelle |
| 60% | quattro fratelli o sorelle |
| 75% | cinque fratelli o sorelle |
| 90% | sei fratelli o sorelle |
| 70% | un figlio |
I nipoti hanno le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli.
La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.
Le quote spettanti ai superstiti del titolare di pensione integrata al minimo vengono calcolate sull'importo effettivamente pagato al defunto. Le quote dovute ai superstiti dell'assicurato vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva dell'eventuale integrazione al trattamento minimo.
(sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993). Torna su
Se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta del:
| Percentuale di riduzione | Condizione di reddito |
|---|---|
| 25% | se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2009 è pari a € 17.869,80 |
| 40% | se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2009 è pari a € 23.826,40 |
| 50% | se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2009 è pari a € 29.783,00 |
In particolare
Questa regola non vale se la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili.
Non costituiscono reddito:
Le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° luglio 2000, sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dall'Inail in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000 che, per effetto della legge 335 del 1995, sono state sospese o ridotte, non possono essere cumulate con le rendite Inail fino al 30 giugno 2000; dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia. Torna su
Nel caso in cui gli eredi non abbiano diritto alla pensione, per mancanza di requisiti, possono ottenere un'indennità "una tantum".
Nel sistema contributivo l'indennità è pari all'importo mensile dell'assegno sociale, per il 2009 è di 409,05 euro, moltiplicato per gli anni di contribuzione in possesso dell'assicurato deceduto.
Spetta alle seguenti condizioni:
Si ricorda che nel sistema retributivo l'indennità è liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi. L'importo di questa indennità non può essere inferiore a € 22,31 né superiore a € 66,93. Torna su
La domanda di pensione ai superstiti va compilata su un modulo disponibile presso gli uffici dell'Inps, sul sito www.Inps.it o presso gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al modulo di domanda vanno allegati un atto notorio (dal quale risulti che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione con addebito e che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio), i certificati anagrafici indicati nel modulo o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso gli uffici dell'Inps e, qualora il defunto fosse già pensionato, il suo libretto di pensione. Il modulo di domanda deve essere compilato e presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio Inps o presso un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge.
La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Torna su
Nel caso in cui la domanda di pensione ai superstiti venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso. Torna su