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La pensione di anzianità per i lavoratori autonomi

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La pensione di anzianità per i lavoratori autonomi

La pensione di anzianità per i lavoratori autonomi La pensione di anzianità per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, si può ottenere prima di aver compiuto l'età pensionabile. Attualmente i requisiti richiesti per la pensione di anzianità sono 35 anni di contributi e 59 anni di età.
Se non si sono ancora raggiunti i 59 anni di età, si può comunque ottenere la pensione di anzianità se si possono far valere 40 anni di contribuzione. I lavoratori autonomi possono continuare a svolgere attività lavorativa non subordinata.

I REQUISITI

La legge 247/2007, modificando le decorrenze per il pensionamento introdotte dalla legge 335 del 1995, ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico, secondo il quale, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima di 35 anni, è possibile accedere alla pensione in base ad una quota determinata complessivamente da anzianità contributiva e età anagrafica.
Durante il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 si potrà accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 59 anni di età. Dal 1° luglio 2009 si conseguirà la pensione secondo il meccanismo delle quote, come indicato nello schema:

I requisiti
Anno Somma di età anagrafica e anzianità contributivaEtà anagrafica minima
2008-59
Dal 1.01.2009 al 30.06.2009-59
Dal 1.07.2009 al 31.12.20099660
20109660
20119761
20129761
Dal 20139862

Pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 58 anni di età
Per il raggiungimento del requisito di 35 anni di contributi (equivalenti a 1820 contributi settimanali) non vengono presi in considerazione i contributi figurativi per malattia e disoccupazione eventualmente acquisiti per lo svolgimento di lavoro dipendente, tranne quelli per il trattamento speciale di disoccupazione agricola e pochi altri casi.

Pensione di anzianità con 40 anni di contributi a qualunque età
Un lavoratore che ha raggiunto almeno 40 anni di contributi (purché almeno 35 anni siano costituiti da contribuzione effettiva) può ottenere la pensione di anzianità indipendentemente dall'età. In questo caso si tiene conto di tutta la contribuzione accreditata. Torna su

FINESTRE E DECORRENZA

Con meno di 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro ilDecorrenza della pensione
30 giugno1° luglio anno successivo
31 dicembre1° gennaio secondo anno successivo



Con almeno 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro ilDecorrenza della pensione
31 marzo1° ottobre stesso anno
30 giugno1° gennaio anno successivo
30 settembre1° aprile anno successivo
31 dicembre1° luglio anno successivo
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LA DOMANDA

La domanda di pensione va compilata su un modulo disponibile presso gli uffici Inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato. Nel modulo di domanda sono indicati anche i certificati anagrafici (o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche dagli Uffici Inps) da allegare. Il modulo di domanda deve essere compilato in tutte le parti ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (articolo 1, comma 783 della legge 296/2006) e presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio Inps o spedito per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge. Torna su

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di pensione di anzianità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
  • presentato agli sportelli Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato agli uffici Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso. Torna su
 

Le pensioni

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