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La pensione di inabilità

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La pensione di inabilità

La pensione di inabilità E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale che possono far valere determinati requisiti contributivi.

REQUISITI E INCOMPATIBILITA'

  • l'infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell'Inps e deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
  • l'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.

Casi di incompatibilità
Chi fa domanda di pensione di inabilità non può:

  • svolgere un'attività lavorativa dipendente;
  • essere iscritto ad un albo professionale;
  • essere iscritto negli elenchi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

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CALCOLO E BONUS CONTRIBUTIVO

L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un "bonus contributivo" corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell'età pensionabile che per gli inabili è di 55 anni se donne e 60 se uomini. Il "bonus contributivo" non può comunque far superare i 40 anni di anzianità contributiva.
Per le pensioni di inabilità, i cui titolari avevano al 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore ai 18 anni, il "bonus" è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già raggiunto l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati accreditati i contributi. Torna su

PENSIONE DI INABILITA' E RENDITA Inail

Dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non può essere cumulata con la rendita Inail dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa.
In ogni caso, se la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento dall'Inps la differenza tra le due prestazioni.
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti ("cristallizzazione") fino al riassorbimento del maggior importo pagato. Torna su

L'ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

I pensionati di inabilità possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa, se si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana.
L'assegno di assistenza viene concesso su domanda dell'interessato e può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità. L'assegno per l'assistenza cessa di essere corrisposto alla morte del titolare di pensione di inabilità. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.
Dal 1° luglio 2009 l'assegno di assistenza è pari a 472,45 euro mensili.

L'assegno non spetta:

  • durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
  • nei periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la spesa è a carico della pubblica amministrazione.

L'assegno è incompatibile:
con l'assegno mensile corrisposto dall'Inail agli invalidi per l'assistenza personale e continuativa.

L'assegno è ridotto:
per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale. In questo caso l'Inps corrisponde la differenza tra le due prestazioni. Torna su

LA DOMANDA

La domanda di assegno ordinario di invalidità va presentata a qualunque ufficio Inps direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Il modulo è disponibile presso gli uffici dell'Inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato.
Al momento della visita medica disposta dall'Inps, è necessario consegnare il modulo SS3, reperibile presso un ufficio Inps, compilato dal medico del lavoratore. Torna su

LA DECORRENZA

La pensione di inabilità decorre:

  • dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
    oppure
  • dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività;
    oppure
  • dalla data della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.

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IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di pensione di inabilità venga respinta, si può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso. Torna su

 

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