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La pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi

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La pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi

La pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, che attualmente sono di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, e i requisiti contributivi di almeno 20 anni.


Per il calcolo della pensione possono venire adottati i seguenti sistemi:

  • Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata con il sistema contributivo;
  • Per coloro che, al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità pari o superiore a 18 anni, la pensione viene calcolata con il sistema retributivo;
  • Per coloro che, al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni, la pensione viene calcolata con il sistema misto (retributivo e contributivo);

NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

REQUISITI

Dal 2008 sono richiesti almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

In alternativa, si può andare in pensione con almeno 35 anni di anzianità contributiva e l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.

Per poter accedere alla pensione prima del compimento del 65° anno di età, l’importo della pensione deve essere di almeno 1,2 volte quello dell’assegno sociale (tale limite, per il 2009, è di 490,86 euro).

IL TRATTAMENTO MINIMO

La riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo. Torna su

NEL SISTEMA RETRIBUTIVO

L'ETA'

L'età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.


I CONTRIBUTI

I requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione sono di 20 anni (pari a 1040 contributi settimanali).

Continuano a valere solo 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori autonomi che:

  • al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi;
  • al 31 dicembre 1992 avevano già compiuto l'età pensionabile;
  • erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31 dicembre 1992;

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NEL SISTEMA MISTO

La legge di riforma del 1995 ha previsto una situazione transitoria, durante la quale i due diversi sistemi di calcolo convivono.
Il sistema contributivo vale solo per chi ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 1995.
Per coloro che risultano assicurati prima di tale data e avevano un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni, la pensione di vecchiaia si calcola con i due sistemi:

Per i periodi fino al 31 dicembre 1995 con il calcolo retributivo e i periodi dal 1° gennaio 1996 con il calcolo contributivo:

Vedi
Il calcolo della pensione


In particolare
La legge prevede un'opzione: offre la possibilità a coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995).Non possono esercitare l'opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano 18 anni di contribuzione. Torna su

LA DOMANDA

La domanda di pensione va compilata su un modulo, disponibile presso gli uffici dell'Inps, sul sito www.Inps.it o presso gli Enti di Patronato. Nel modulo di domanda sono indicati anche i certificati anagrafici (o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'Inps) che vanno allegati. Il modulo di domanda deve essere compilato e presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio Inps o presso un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge. Torna su

LA DECORRENZA

La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia, per cui si può andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema:

 
Requisiti maturati entro ilDecorrenza della pensione
31 marzo1° ottobre stesso anno
30 giugno1° gennaio anno successivo
30 settembre1° aprile anno successivo
31 dicembre1° luglio anno successivo


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IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso. Torna su

INDENNIZZO PER I COMMERCIANTI

La legge prevede un indennizzo per i commercianti che cessano definitivamente l'attività. La speciale indennità vale per un periodo di tre anni ed è pari a 458,20 euro mensili che corrispondono all'importo del trattamento minimo di pensione per l'anno 2009.
Sono interessati coloro che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciali in aree pubbliche.
L’indennizzo spetta in presenza dei seguenti requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011:

  • devono avere più di 62 anni di età se uomini, più di 57 anni se donne;
  • devono avere almeno 5 anni di contribuzione all'Inps al momento della cessazione dell’attività;

Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • cessazione dell’attività commerciale;
  • restituzione dell’autorizzazione per l’esercizio attività;
  • cancellazione del titolare dal registro esercenti il commercio e dal registro delle imprese (Camera di commercio).

L’Inps finanzia l’indennizzo grazie ad un contributo dello 0,09% pagato in più dai soli commercianti.
L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia. Torna su

 

Le pensioni

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