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La pensione supplementare di vecchiaia e di invalidità

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La pensione supplementare di vecchiaia e di invalidità

La pensione supplementare di vecchiaia e di invalidità E' una pensione che si può ottenere se chi la chiede è già titolare di un altro trattamento e se i contributi versati all'Inps non sono sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità. In presenza dei requisiti, l'Inps liquida una pensione che va ad aggiungersi (e quindi "supplementare") a quella già percepita.

I REQUISITI

Chi presenta la domanda di pensione supplementare, deve:

  • essere già titolare di una pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria (Inpdap, Fondi Speciali Inps ecc.);
  • avere altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria Inps, non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • avere compiuto l'età pensionabile;
  • avere cessato l'attività lavorativa, se lavoratore dipendente.


In particolare
Per ottenere la pensione supplementare di invalidità, occorre essere in possesso del requisito sanitario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità.

Vedi
L'assegno ordinario di invalidità


Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare:

  • i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri ecc.);
  • i titolari di pensione a carico dell'Enpals (Ente Nazionale Lavoratori dello Spettacolo). Le norme che regolano i rapporti tra l'Inps e l'Enpals stabiliscono che agli iscritti, all'uno o all'altro Ente, deve essere corrisposto un solo trattamento per tutta la contribuzione da lavoro dipendente versata presso i due Enti. In questa esclusione non rientrano i lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata dell'Inps, i quali ottengono la pensione supplementare nella loro gestione anche se sono titolari di pensione a carico dell'Enpals e delle Casse dei liberi professionisti;
  • i titolari di pensione estera di un Paese extracomunitario non convenzionato con l'Italia;
  • i titolari di pensione estera di un Paese comunitario o extracomunitario convenzionato, in quanto hanno diritto alla totalizzazione dei periodi esteri e italiani e quindi alla liquidazione della pensione pro-rata.

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LA DOMANDA

La domanda di pensione supplementare va presentata a qualunque ufficio Inps direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge. Può essere inviata per posta, preferibilmente con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai fini della decorrenza della pensione, si fa riferimento alla data del timbro postale.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

  • il certificato della pensione a carico di uno dei Fondi esclusivi, esonerativi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi;
  • i certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso le sedi dell'Inps.

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IMPORTO E DECORRENZA

L'importo viene determinato in base ai soli contributi versati, senza integrazione al trattamento minimo. Il versamento di ulteriori contributi dopo la decorrenza della pensione supplementare danno diritto ad un supplemento di pensione.

Vedi
Il supplemento di pensione

La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione supplementare di vecchiaia.

Vedi
La pensione di vecchiaia/La decorrenza Torna su

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di pensione supplementare venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.


Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso. Torna su

 

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