E' un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing). L'indennità spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere:
L'indennità viene corrisposta per per 8 mesi, ma può durare fino a dodici mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.
. Torna su
La domanda va presentata all'Inps entro 68 giorni dal licenziamento. Alla domanda deve essere allegati:
la dichiarazione del datore di lavoro compilato dall'ultimo datore di lavoro;
certificato d'iscrizione nelle liste dei disoccupati;
la richiesta di detrazioni Irpef.
I moduli di domanda e la richiesta di detrazioni Irpef sono disponibili, oltre che presso gli uffici dell'Inps, anche sul sito www.Inps.it, nella sezione "moduli". L'indennità decorre:
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall'art. 1 comma 783 della legge 296/06.
Il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente eventuali rioccupazioni, anche di breve durata (ad es: 1 giorno), cambi d'indirizzo e cambio delle coordinate bancarie.
L'indennità è corrisposta nella misura del 60% dell’ultima retribuzione percepita, nei limiti di un importo massimo mensile lordo per il 2009 è di € 886,31, elevato a € 1.065,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48.
L’indennità può essere riscossa con bonifico bancario o postale o presso gli sportelli di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
L'indennità in pagamento nel corso del 2009 è calcolata nel seguente modo:
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN completo e il numero di conto corrente.
L'indennità di disoccupazione spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.) se sono state raggiunte, a livello territoriale, le necessarie intese tra le parti sociali, intese che dovranno essere poi recepite con decreto del Ministro del Lavoro.
Per ottenerla:
PER QUANTO TEMPO
Ai lavoratori sospesi spetta l'indennità nel limite massimo di 90 giorni.
QUANTO SPETTA
L'importo è calcolato nella misura del 60% della retribuzione.
Il decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto, in via sperimentale, una prestazione di disoccupazione a favore dei lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio al momento della sospensione o del licenziamento, presso l'azienda interessata dalla crisi.
Non sono richiesti i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per l'indennità di disoccupazione ordinaria, ma è necessario un intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
PER QUANTO TEMPO
Agli apprendisti sospesi o licenziati spetta l'indennità nel limite massimo di 90 giorni nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità.
QUANTO SPETTA
Questa nuova tipologia di intervento, prevista in via sperimentale per il triennio 2009-2011, sarà resa operativa solo subordinatamente all'intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. Torna su