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Trattamento speciale per l'edilizia

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Trattamento speciale per l'edilizia

Trattamento speciale per l'edilizia Il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori del settore dell'edilizia che sono stati licenziati, quando si verificano:

  • cessazione dell'attività aziendale;
  • ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
  • riduzione di personale.


Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

I REQUISITI

Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, deve far valere:

  • almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia;
  • l'iscrizione nelle liste dei disoccupati.

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L'IMPORTO

Al lavoratore spetta, per i primi 12 mesi dell'anno il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile stabilito dalla legge. Per i periodi successivi spetta l'80% di tale importo.
Il trattamento è pagato ogni mese dall'Inps ed è corrisposto per 90 giorni.
In presenza di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi. Torna su

LA DOMANDA E LA DECORRENZA

Il lavoratore deve presentare la domanda all'Inps entro due anni dalla data del licenziamento sugli appositi moduli reperibili presso le Sedi e deve dichiarare la disponibilità al lavoro presso i Centri per l’impiego.  Il trattamento decorre:

  • dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l'iscrizione nelle liste dei disoccupati avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;
  • dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati negli altri casi.

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

  • ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale;
  • viene avviato ad un nuovo lavoro;
  • viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
  • diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

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IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. Torna su

TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVE CRISI DELL’OCCUPAZIONE

E’ un intervento a sostegno dei lavoratori licenziati da aziende edili operanti nelle aree nelle quali il CIPI abbia accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

A CHI SPETTA

L. 223/91 art. 11, comma 2: tale trattamento può essere corrisposto ai lavoratori che si trovino nelle seguente condizioni:

  • siano licenziati da aziende operanti nelle aree nelle quali il CIPI abbia accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni;
  • siano licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori superiore al settanta per cento;
  • siano residenti nell’area in cui sono completati i lavori ovvero in circoscrizioni che presentino un rapporto tra iscritti alla 1^ classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.
  • Abbiano svolto un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi.

L. 451/94 art. 3, comma 3: tale trattamento può essere corrisposto ai lavoratori licenziati da aziende che abbiano attuato un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale e che facciano valere, presso l’azienda che ha proceduto al licenziamento, un’anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, ventiquattro dei quali di lavoro effettivamente prestato.Torna su

QUANTO SPETTA

L’importo dell’indennità di trattamento speciale di disoccupazione è determinato con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo di paga settimanale immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. L’indennità, per i primi dodici mesi, è pari al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale, trattamento che non può superare i massimali stabiliti anno per anno, e all’ottanta per cento dal tredicesimo mese in poi.

Per i licenziati nel corso del 2009 i limiti sono i seguenti:

  • € 886,31 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13ª mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14ª, premio di produzione ecc.) è pari o inferiore a € 1.917,48 lordi mensili;
  • € 1.065,26 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 1.917,48 lordi mensili.

Agli importi indicati deve essere poi detratta una percentuale pari al 5,84%. I periodi di indennità di mobilità sono utili per il diritto e per la misura della pensione sia di vecchiaia che di anzianità.

PER QUANTO TEMPO

L. 223/91 art. 11: nei limiti massimi fissati nel decreto ministeriale, sulla base della crisi accertata dal CIPI, il trattamento speciale è corrisposto per un periodo non superiore a diciotto mesi; nelle aree del Mezzogiorno il trattamento è corrisposto per ventisette mesi.

L. 451/94: : il trattamento speciale è corrisposto per un periodo non superiore a diciotto mesi; nelle aree del Mezzogiorno il trattamento è corrisposto per ventisette mesi.La durata della prestazione è determinata in base all’età fatta valere dai lavoratori all’atto del licenziamento e all’ubicazione dell’unità produttiva di appartenenza.

LA DOMANDA

Il lavoratore deve presentarela domanda, a pena di decadenza (su modulo DS21), presso le sedi INPS (preferibilmente quella competente per territorio), entro due anni dalla data del licenziamento. I moduli sono disponibili presso le sedi INPS e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.Torna su

 

La disoccupazione

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