Gli assegni familiari spettano ad alcune categorie di lavoratori escluse dalla normativa dell'assegno per il nucleo familiare.Il pagamento degli assegni è subordinato alla condizione che gli interessati vivano a carico del richiedente e che il nucleo familiare non superi determinati limiti di reddito.
Ne hanno diritto:
Gli assegni spettano per i seguenti familiari:
Per avere diritto all'assegno i figli, i fratelli, le sorelle e i nipoti devono essere minori di 18 anni o inabili al lavoro, o studenti. In tal caso l'assegno spetta fino a 21 anni per gli studenti medi (di scuola media) e fino a 26 anni (ma nei limiti degli anni di studio previsti per il corso di laurea scelto) per gli studenti universitari.
Se invece il familiare è un apprendista, l'assegno spetta fino a 21 anni.
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri gli assegni spettano solo per i figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi. Torna su
Si considera a carico, e cioè economicamente non autosufficiente, il familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiori ad un importo mensile determinato di anno in anno.
Per l'anno 2009 è fissato in € 645,29 per il coniuge e per ciascun figlio o equiparato.
In particolare
Il limite di reddito per i genitori a carico si applica solo ai piccoli coltivatori diretti.
Per le altre categorie di lavoratori autonomi, i limiti di reddito sono utili per stabilire alcuni benefici che riguardano i familiari che vivono a loro carico, come ad esempio, l'esenzione dal ticket sanitario. Tale limite per due genitori, nel 2009, è pari a € 1.129,26. Torna su
Per il riconoscimento delle prestazioni non basta però rientrare nei limiti di reddito personale indicato; occorre anche non superare il limite di reddito familiare.Il nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato o, se separato, a carico, dai figli ed equiparati e da tutti gli altri soggetti a carico per i quali il richiedente ha diritto agli assegni familiari, non deve superare determinati limiti di reddito soggetti a rivalutazione annuale. (vedi tabelle).
| Nucleo familiare | Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio e per il genitore a carico | Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni |
|---|---|---|
| 1 persona* | € 8.443,70 | - |
| 2 persone | € 14.011,39 | € 16.780,12 |
| 3 persone | € 18.016,00 | € 21.572,49 |
| 4 persone | € 21.515,58 | € 25.766,17 |
| 5 persone | € 25.018,13 | € 29.959,86 |
| 6 persone | € 28.353,52 | € 33.955,03 |
| 7 o più persone | € 31.688,33 | € 37.949,54 |
* L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
| Nucleo familiare | Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio (+ 10%) |
Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni (+ 10%) |
|---|---|---|
| 1 persona* | € 9.287,78 | - |
| 2 persone | € 15.414,42 | € 18.457,59 |
| 3 persone | € 19.816,18 | € 23.728,92 |
| 4 persone | € 23.668,44 | € 28.342,85 |
| 5 persone | € 27.518,36 | € 32.956,81 |
| 6 persone | € 31.188,63 | € 37.350,26 |
| 7 o più persone | € 34.855,99 | € 41.743,72 |
* L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
| Nucleo familiare | Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio (+ 50%) |
Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni (+ 50%) |
|---|---|---|
| 1 persona* | € 12.662,29 | - |
| 2 persone | € 21.015,30 | € 25.167,52 |
| 3 persone | € 27.019,83 | € 32.358,14 |
| 4 persone | € 32.273,38 | € 38.647,20 |
| 5 persone | € 37.523,94 | € 44.938,64 |
| 6 persone | € 42.527,32 | € 50.929,55 |
| 7 o più persone | € 47.531,32 | € 56.921,04 |
* L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
| Nucleo familiare Reddito | familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio (+ 60%) |
Reddito familiare annuo oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni (+ 60%) |
|---|---|---|
| 1 persona* | € 13.507,56 | - |
| 2 persone | € 22.416,55 | € 26.844,98 |
| 3 persone | € 28.821,21 | € 34.513,97 |
| 4 persone | € 34.423,27 | € 41.225,07 |
| 5 persone | € 40.025,34 | € 47.933,79 |
| 6 persone | € 45.363,64 | € 54.323,03 |
| 7 o più persone | € 50.698,38 | € 60.715,82 |
* L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare. Torna su
L'interessato che intende chiedere tale prestazione deve presentare la domanda, su un apposito modulo in distribuzione presso tutte le Sedi dell'Inps, unendovi i documenti indicati nel modulo stesso. Torna su
La misura mensile degli assegni familiari è di € 10,21 per ogni beneficiario.
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (non pensionati) è di € 8,18 mensili per i figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi. Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall'Inps. Torna su
Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. Torna su