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Il trattamento di fine rapporto

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Il trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto Il trattamento di fine rapporto è una somma che spetta ai lavoratori che si siano dimessi o che siano stati licenziati da un datore di lavoro nei confronti del quale siano state messe in atto le seguenti procedure concorsuali: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo.Spetta inoltre ai lavoratori ex dipendenti da datori di lavoro (privati, piccole imprese) che non possono essere sottoposti ad una di tali procedure e nei cui confronti sia stata attuata l'esecuzione forzata.Il trattamento di fine rapporto e i crediti di lavoro (ultime tre mensilità) sono somme che vengono pagate dal datore di lavoro.sono pagate dall'Inps solo quando il datore di lavoro non può adempiere a questo obbligo.La prestazione spetta nel caso in cui il debito è stato accertato con l'inserimento nello stato passivo definitivo, o nel caso in cui è stata inutilmente svolta l'esecuzione forzata.

CREDITI DA LAVORO

Al lavoratore spetta il pagamento dei crediti di lavoro, diversi dal TFR, non corrisposti dal datore di lavoro, relativi agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, purché rientranti nei 12 mesi precedenti la dichiarazione di insolvenza. L'importo non può superare quello del trattamento mensile di integrazione salariale straordinaria.
Tale pagamento è incumulabile con la retribuzione corrisposta negli ultimi tre mesi di attività lavorativa. Torna su

LA DOMANDA

La domanda per ottenere il pagamento del TFR va redatta in carta semplice. La domanda per ottenere il pagamento dei crediti di lavoro va redatta sull'apposito modulo di domanda DL-80.
Entrambe le domande devono essere presentate alla Sede Inps dell'assicurato, integrate dai documenti che provano il credito del lavoratore (dichiarazione del curatore, verbale di pignoramento in tutto o in parte negativo ecc.).
Per maggiori chiarimenti sui documenti necessari, è opportuno rivolgersi agli uffici dell'Inps o ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Torna su

L'IMPORTO

Il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di lavoro, diminuito delle eventuali anticipazioni ricevute, deve essere pagato entro 60 giorni dalla domanda, purché la documentazione fornita risulti completa. Torna su

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. Torna su
 

Le prestazioni a sostegno del reddito

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