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L'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati

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L'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati

L'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori parasubordinati
Gli iscritti alla gestione separata che non sono assicurati a forme pensionistiche obbligatorie e non sono titolari di pensione, devono pagare l’aliquota contributiva del 25,72% sul reddito prodotto. In tale aliquota è compresa la quota dello 0,72% che serve a finanziare il fondo per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità di malattia.

I REQUISITI

Per la parte non esplicitamente disciplinata in modo autonomo si applica la normativa generale riferita ai lavoratori dipendenti.

Vedi
L'assegno per il nucleo familiare

I lavoratori parasubordinati hanno comunque una disciplina particolare, per quanto riguarda il pagamento dell'assegno che è corrisposto direttamente dall'Inps. L'assegno spetta nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione.
L'assegno per il nucleo familiare spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro parasubordinato.
Tale requisito si considera realizzato nel caso in cui il reddito derivante dalle due attività (dipendente e parasubordinata) risulta percepito dal solo lavoratore richiedente, anche se il 70% del suo reddito complessivo deriva da lavoro dipendente e quello da attività parasubordinata è uguale a zero.


In particolare
L'assegno è pagato solo per i mesi coperti da contribuzione.
I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno e, per tutti i mesi di ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito dalla legge. Torna su

LA DOMANDA

La domanda per ottenere il pagamento dell'assegno deve essere fatta presso la Sede dell'Inps nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore.
La domanda deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi e dal 1° gennaio 1998 in poi, nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale.
Ogni domanda, per poter essere presa in esame, deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall'articolo 1, comma 783, della legge 296/06. Torna su

 

Le prestazioni a sostegno del reddito

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