Da gennaio 2007 i lavoratori parasubordinati e assimilati iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori occasionali) hanno diritto all’indennità di malattia, purché non siano iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria o non siano pensionati.
Per la prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.
Pertanto, l’indennità di malattia spetta se:
L’accredito dei contributi viene verificato direttamente dall’Inps. Torna su
L'indennità spetta per un numero massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.
La misura della prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori.
Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare. Torna su
In caso di ricovero ospedaliero, per ottenere l'indennità di malattia l'assicurato deve:
L'indennità spetta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare ed è pari a una frazione del massimale contributivo valido nell'anno in cui ha avuto inizio il ricovero, secondo le seguenti percentuali:
La domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di un anno, calcolato dal giorno successivo alla fine della malattia. Il termine annuale può essere interrotto con la presentazione agli uffici Inps di atti scritti di data certa (solleciti, richieste di pagamento ecc.).
La domanda può essere anche inviata per posta, allegando copia del documento di riconoscimento, o tramite un ente di patronato, che offre assistenza gratuita. Torna su