Per ottenere l'indennità di maternitàè necessario che risultino accreditate almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità.
I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio - salvo iscrizione successiva - dell'anno in cui il compenso è effettivamente corrisposto, indipendentemente dal periodo lavorativo cui si riferisce.
Nel caso in cui la lavoratrice risulti cancellata dalla Gestione separata, ma sia in possesso del requisito minimo contributivo, ha ugualmente diritto all'indennità di maternità, salvo che abbia diritto ad un diverso e migliore trattamento economico a carico di un'altra gestione pensionistica.
Adozioni e affidamenti
L'indennità spetta anche in caso di adozione o di affidamento preadottivo, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino in famiglia, il quale al momento dell'adozione o dell'affidamento non abbia superato i sei anni di età.
In caso di adozione internazionale l'indennità spetta per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia, anche se il bambino abbia superato i sei anni di età e fino al compimento della maggiore età. L'Ente che cura la procedura di adozione certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale delle procedure di conferma della validità dell'adozione e dell'affidamento.
Il padre
L'indennità spetta al padre lavoratore, a partire dal 1° gennaio 1998, per i tre mesi successivi alla data del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre, in caso:
L'indennità spetta nella misura dell'80% del reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa o derivante da lavoro libero professionale, prodotto nei 12 mesi precedenti l'astensione per maternità. Per calcolare l'indennità il reddito viene diviso per 365 giornate e sull'importo di una giornata si applica l'80% Torna su
L'indennitàè corrisposta dall'Inps a domanda dell'interessato corredata dalla certificazione richiesta a seconda della categoria degli iscritti. I lavoratori possono presentare domanda per ricevere l'indennità per i periodi precedenti all'entrata in vigore del decreto.
La disciplina qui illustrata sostituisce quella che è stata inizialmente introdotta e che è stata applicata dal gennaio 1998 ad oggi.
Le vecchie regole non valgono più. Perciò gli uffici Inps sono tenuti a riliquidare le prestazioni già riconosciute applicando l'attuale normativa.
Ogni domanda, per poter essere presa in esame, deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall'articolo 1, comma 783, della legge 296/06. Torna su