E' una prestazione che spetta ai lavoratori che sono stati collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:
Il lavoratore ne ha diritto quando:
La durata varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda.
| Età del lavoratore | Aziende del centro-nord | Aziende del mezzogiorno |
|---|---|---|
| Fino a 39 anni | 12 mesi | 24 mesi |
| da 40 a 50 anni | 24 mesi | 36 mesi |
| oltre 50 anni | 36 mesi | 48 mesi |
Generalmente l'indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore.
In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione viene pagata fino al conseguimento del diritto alla pensione. Torna su
La domanda di indennità va indirizzata all'Inps e presentata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego entro 68 giorni dal licenziamento. L'indennità di mobilità decorre:
Per i primi 12 mesi:100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile.
Per i periodi successivi:80% del predetto importo.
In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2009 è di € 886,31 lordi mensili (netto € 834,55), elevato a € 1.065,26 lordi mensili (netto € 1.003,05) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48.
L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale.
Il trattamento si interrompe quando l'interessato:
Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. Torna su