E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata ai lavoratori richiamati alle armi, dopo il servizio di leva, per qualunque esigenza delle Forze Armate (per esempio, per corsi di addestramento e aggiornamento).
A CHI SPETTA
L'indennità spetta, per tutto il tempo del richiamo, agli operai, agli impiegati e ai dirigenti dipendenti da aziende private industriali, artigiane, dell'agricoltura, del commercio, del credito, delle assicurazioni, delle professioni ed arti. L'indennità spetta anche:
ai lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di formazione;
ai lavoratori in prova o durante il preavviso di licenziamento;
ai sospesi dal lavoro che percepiscono le integrazioni salariali;
Per i primi due mesi del richiamo Spetta un'indennità pari alla retribuzione civile. Questo importo è concesso una sola volta nell'arco di un anno, anche se il lavoratore è assoggettato a più richiami che superano i due mesi.
Per il periodo successivo
per gli ufficiali, sottufficiali, graduati e appartenenti a corpi speciali, spetta un'indennità mensile pari alla differenza tra retribuzione civile e trattamento militare, se inferiore;
per i militari di truppa spetta un' indennità pari alla retribuzione civile.
L'importo dell'indennità spettante è al netto delle ritenute erariali e della quota a carico del lavoratore per l'assicurazione obbligatoria per la pensione.
L'indennitàè pagata:
direttamente dall'Inps ai dipendenti del commercio, degli studi professionali ed artistici e dell'agricoltura;
dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai dipendenti dell'industria, dell'artigianato, del credito e delle assicurazioni, alla scadenza di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle somme pagate.
Se paga l'Inps I lavoratori devono inviare all'Inps il modulo di domanda (a disposizione presso gli Uffici dell'Inps o gli Enti di Patronato), il certificato di lavoro e il documento dell'autorità militare dal quale risulti la decorrenza del richiamo e il grado rivestito, da rinnovarsi ogni tre mesi.
Se paga il datore di lavoro I lavoratori devono trasmettere al datore di lavoro il documento dell'autorità militare dal quale risulti la decorrenza del richiamo e il grado rivestito, da rinnovarsi ogni tre mesi.
L'indennità può essere chiesta entro due anni dalla fine del periodo di richiamo.
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IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.
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