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Norme |
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La
normativa in divenire |
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L'Italia è stata una delle prime nazioni europee ad
affrontare la questione della regolamentazione del telelavoro; nell'arco di diciotto mesi
sono state presentate al senato ben quattro proposte di legge le cui indicazioni sono poi
confluite in un disegno di legge presentato dal senatore De Luca.
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Proposta di legge unificata disegni di legge
n. 2305/3123/3189/3489
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A seguito delle quattro proposte di Legge presentate,
la Commissione Lavoro ha affidato ad un relatore, il Sen. Michele De Luca il compito di
approfondire la questione e definire una proposta
unificata.
Il testo presentato non rappresenta una semplice sintesi dei progetti esaminati,
difficilmente conciliabili tra loro, ma una riflessione innovativa rispetto al contenuto
delle proposte originarie.
La definizione di telelavoro scelta è ampia, tale da poter ricompredere realtà
organizzative diverse: "qualsiasi forma di lavoro prestato, mediante l'impiego di
strumenti telematici, da luogo diverso e distante rispetto a quello nel quale viene
utilizzato". Una formulazione molto valida è contenuta nel disegno di legge n. 3489:
si considera telelavoro "ogni forma di lavoro svolto per conto di un imprenditore o
di un cliente da un lavoratore dipendente, da un lavoratore autonomo o da un lavoratore a
domicilio che sia effettuata regolarmente e per una quota consistente dal tempo di lavoro,
in una o più località diverse dal posto di lavoro tradizionale, utilizzando tecnologie
informatiche o delle telecomunicazioni".
I punti più interessanti della proposta unificata si riferiscono ai diritti fondamentali
del telelavoratore:
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Un articolo (art.10) è dedicato al telelavoro
prestato dall'estero per aziende italiane; il tentativo di regolamentare questo fenomeno -
che può prestarsi a forme di sfruttamento del telelavoratore - attraverso lo strumento
della autorizzazione, è certo encomiabile, ma pone problemi di conformità alla normativa
europea, che al momento non ha affrontato il problema e sembra non essere intenzionata a
limitare e a sottoporre a meccanismi autorizzativi il ricorso al telelavoro all'estero, e
problemi di tipo pratico e legati al controllo.
Gli ultimi articoli stabiliscono misure per il sostegno e la promozione del telelavoro ,
sotto forma di incentivi specifici nel caso in cui il telelavoro consenta di creare nuovi
posti di lavoro o di delocalizzare lavoro verso aree svantaggiate del Paese, di inserire
nel mondo del lavoro soggetti portatori di handicap, di ridurre l'inquinamento, di
istituire telecentri. E' inoltre prevista una specifica politica tariffaria per le
comunicazioni volta a favorire il ricorso al telelavoro.
Questo testo, discusso e modificato nelle parti più problematiche, può costituire,
soprattutto per il mondo del lavoro privato, uno strumento per lo sviluppo del telelavoro
e del lavoro in rete.
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la
legge N° 53/2000
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La
legge, "Per
il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura
e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città ", approvata
in via definitiva il 22 febbraio 2000
è orientata a rispondere ai nuovi bisogni sociali caratterizzanti la società post -
industriale: attenzione ai bisogni soggettivi, gestione personalizzata degli impegni
individuali e lavorativi nellarco di vita, attenzione alle modalità di fruizione
del tempo (sia giornaliero che di vita), attenzione ai bisogni di cura e di solidarietà
verso i soggetti più deboli (sia allinterno della famiglia, che nei rapporti di
buon vicinato, che nelle forme di solidarietà sociale).
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Gli obiettivi che il disegno di legge persegue si
riferiscono a:
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| 1 |
Favorire un governo dei propri tempi di vita
da parte del soggetto, al quale è riconosciuto il diritto alla realizzazione di autonomi
progetti di vita, consentendo una maggiore articolazione dei tempi di formazione e di
lavoro; questa finalità risponde sia a una forte richiesta di flessibilità del mercato
del lavoro, sia alla richiesta sociale di nuovi spazi di libertà per gli individui non
costretti in un tempo lineare di vita, scandito in modo standardizzato (tempo per la
formazione, tempo per il lavoro, tempo per il riposo). |
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| 2 |
Conciliare tempi di cura e tempi di lavoro
attraverso possibilità di riduzione del tempo di lavoro, ricorso a forme di
telelavoro,
distribuzione flessibile in fasi della vita caratterizzate da particolari impegni e
responsabilità familiari (nascita figli, adozione/affido, gravi problemi salute di un
familiare, familiare anziano, ecc.), valorizzando il lavoro di cura come tempo
sociale. |
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| 3 |
Favorire una diversa cultura dimpresa
che sostenga nuovi strumenti di libertà dentro limpresa a disposizione
dei lavoratori, basata su uno scambio maggiormente responsabilizzante per entrambi gli
attori (maggiore attenzione alle esigenze personali dei dipendenti vs. maggiore impegno e
professionalità); |
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| 4 |
Razionalizzare i tempi delle
città, attraverso una più soddisfacente articolazione degli orari dei servizi
pubblici e privati e la valorizzazione delle banche del tempo, come iniziative
utili per ottimizzare il rapporto tra uso del tempo (singolo e collettivo) e
raggiungimento di risultati (personali e sociali). |
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Tra gli strumenti previsti, oltre a
forme nuove e più flessibili di permesso e di congedo parentali e familiari, a forme di
congedo per favorire il diritto alla formazione, a misure di coordinamento degli orari
della città, sono indicate misure a sostegno della flessibilità dellorario per
incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi
di vita e di lavoro.
A questo fine è istituito un fondo (40 miliardi)
di incentivi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni
positive per la flessibilità, come progetti che consentano a lavoratrici madri e a
lavoratori padri di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari, tra cui
part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in
uscita, banca delle ore , flessibilità sui turni, orario concentrato, e/o come programmi
di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo.
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In attesa di una
regolamentazione legislativa sul telelavoro l'attuazione della normativa vigente,
attraverso la quale sono regolati i tradizionali rapporti di lavoro autonomo o dipendente,
permette di avviare il telelavoro nel pieno rispetto delle regole.
L'introduzione di programmi di telelavoro deve
essere regolamentata da contratti e accordi collettivi per il telelavoro tra azienda e
parti sociali.
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