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Norme |
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SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII
LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 3123
d'iniziativa dei senatori
: MANZI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÓ, CRIPPA,
MARCHETTI, RUSSO SPENA e SALVATO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL
10 MARZO 1998
Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del
telelavoro
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ONOREVOLI SENATORI. - La
più recente letteratura sul fenomeno
"telelavoro", fenomeno che comincia ad interessare in modo rilevante anche il
nostro Paese, ha assunto come tema dominante la disamina degli aspetti normativi e
previdenziali, nel tentativo di coprire un vuoto legislativo non più compatibile con la
realtà contemporanea.
Partendo dalla constatazione della diversità del telelavoro rispetto alle forme
tradizionali di prestazione d'opera, principalmente per quanto concerne gli aspetti
organizzativi e logistici, e considerando, ad esempio, una tipologia di contratto che
annovera contratto d'appalto, contratto d'opera libero professionale, contratto di lavoro
subordinato ordinario, contratto di lavoro subordinato a domicilio, contratto di lavoro
parasubordinato, appare chiara la difficoltà di una regolamentazione che, proprio per il
suo carattere innovativo, deve costruire un regime di tutela non riconducibile alla
tradizionale bipartizione tra lavoratori subordinati ed autonomi.
Su questo piano si confrontano oggi due tendenze, sostanzialmente antitetiche e non
facilmente conciliabili, l'una tendenzialmente "rigorista", l'altra sostenitrice
di una normativa "aperta", suscettibile di comprensione di tutte le
trasformazioni progressivamente intervenute.
Tuttavia, se un eccesso di rigidità di schemi contrattuali può pregiudicare o limitare
le forme organizzative, soprattutto in questa fase di transizione, sono assolutamente
necessari alcuni princìpi cogenti, nel rispetto del sempre valido ed imprescindibile
dettato dell'articolo 35 della Costituzione.
Se si analizza il 31º rapporto CENSIS 1997, si coglie, dopo la distinzione di sette forme
di telelavoro e dopo una stima che conta, al di fuori di un sommerso imprevedibile, ma
comunque rilevante, 170 mila persone impegnate in questo settore, la tendenza al
privilegiamento, da parte delle rappresentanze sindacali, della contrattazione a livello
aziendale sul telelavoro, tendenza basata sulla convinzione che "se da una parte
risulta impossibile concepire una norma di legge che regoli tutte le forme di
telelavoro,
dall'altra non si può pensare che sia frutto soltanto di decisioni unilaterali".
Sempre all'interno dello stesso rapporto, la riflessione sull'accordo nazionale sul
telelavoro concluso dalla CONFCOMMERCIO e da Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e
Uiltuc-UIL,
porta, in rapporto al contratto collettivo nazionale del lavoro, del 29 novembre 1996, ed
in vista della creazione di uno strumento di flessibilità atto a migliorare
qualitativamente organizzazione del lavoro e potenzialità dell'offerta aziendale, ad
assimilare questa forma al part-time .
L'esigenza di estendere ad un ventaglio sempre più largo di dimensioni d'impresa questa
modalità organizzativa, accompagnata da azioni finalizzate al sostegno di sperimentazione
e promozione del telelavoro attraverso la destinazione di risorse in aree strategiche ed
il finanziamento di esperienze di delocalizzazione verso il sud o verso zone
industrialmente depresse, con conseguente valutazione dell'impatto sul territorio e sui
livelli occupazionali, non può, comunque, collocare in secondo piano quello che resta il
problema decisivo e prioritario, la tutela dei diritti del lavoratore.
Questa esigenza di tutela va ben ad di là dei tecnicismi e dell'empirismo che mira a
fissare regole che inseguono l'esistente, quando invece, in una condizione di
ristrutturazione complessiva, l'esistente va governato.
Nello spirito di questa assoluta esigenza di tutela si muove il nostro disegno di legge,
che nelle sue articolazioni definisce le norme che disciplinano e tutelano lo sviluppo del
telelavoro.
Il Titolo I stabilisce la nozione di telelavoro e gli ambiti operativi. Si intende per
telelavoro quella particolare forma ed organizzazione del lavoro che viene svolto a
distanza dalle sedi delle imprese, attraverso l'uso di strumenti informatici, sul
territorio nazionale (articolo 1).
Le norme del disegno di legge si applicano al telelavoratore che svolge la propria
prestazione nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o di un
contratto di collaborazione coordinata (articolo 2). I mezzi tecnologici di cui il
lavoratore si avvale sono resi disponibili dall'impresa e possono essere usati solo ai
fini delle prestazioni lavorative stabilite e per esercitare il proprio diritto
all'informazione. L'idoneità dei locali ed il rispetto delle norme di sicurezza degli
impianti sono accertati da periodiche ispezioni delle aziende sanitarie locali (articolo
3).
Il Titolo II disciplina le tutele e i meccanismi regolativi del telelavoro che rinviano
alle leggi dello Stato. Si definiscono i diritti sindacali nonché i meccanismi di
contrattazione per le diverse categorie di telelavoratori (articolo 4).
In nessun caso le imprese che fanno ricorso al telelavoro possono ricorrervi per
effettuare una riduzione dell'organico. Il limite massimo dell'orario di lavoro, a parità
di salario, per i telelavoratori subordinati, é fissato in 35 ore lavorative settimanali,
con un limite giornaliero stabilito per legge e dagli accordi collettivi (articolo 5).
Le imprese che decidono di trasformare quote di lavoro subordinato, espletato preso le
aziende, in telelavoro, dovranno proporlo innanzitutto ai lavoratori interessati, i quali
possono aderirvi su base volontaria e con diritto di recesso. Il diritto al recesso non
può essere esercitato dai telelavoratori assunti come tali. Qualora l'azienda proceda
all'assunzione di nuovi dipendenti non telelavoratori dovrà darne preventiva
comunicazione ai telelavoratori subordinati affinché possano esercitare il diritto di
prelazione (articolo 6).
Per superare le condizioni di isolamento e per garantire le informazioni essenziali per la
tutela dei propri diritti, il telelavoratore subordinato ha diritto a rientri in azienda
per tutte le attività di formazione e di aggiornamento professionale (articolo 7), alle
informazioni essenziali che riguardano il proprio datore di lavoro (articolo 8), al
collegamento telematico interattivo con la sede del datore di lavoro o committente anche
per inviare e ricevere messaggi non inerenti strettamente alla prestazione lavorativa
(articolo 9); ha inoltre diritto alla riservatezza delle informazioni ed alla
inviolabilità del domicilio (articolo 10) ed alla tutela della salute (articolo 11).
Il Titolo III istituisce l'Osservatorio nazionale sul telelavoro (ONT), ne definisce i
compiti, le risorse e i supporti tecnico-scientifici, gli organismi di direzione e di
coordinamento, il funzionamento e il finanziamento. Istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), l'ONT svolge compiti di ricerca sociale ed
economica, con particolare riferimento all'evoluzione del mercato del lavoro, ed é un
organismo consultivo permanente, che si avvale del supporto tecnico-funzionale di
funzionari selezionati provenienti da Ministeri diversi.
Il Titolo IV (Promozione e sviluppo del telelavoro) istituisce quattro livelli di
formazione tecnologica permanente presso istituti superiori, università ed enti di
formazione, al fine di dare adeguate risposte alla domanda di formazione e informazione
continuativa e aggiornata e per promuovere nuove professionalità. I Ministeri competenti
predispongono adeguati programmi che prevedono percorsi di formazione permanente sull'uso
delle tecnologie e sulle nuove frontiere tecnologiche, mentre le imprese predispongono, e
concordano con i telelavoratori, percorsi di formazione permanente retribuita, nella
misura di un mese per ogni anno di attività (articolo 17).
Alla ricerca scientifica, tecnologica ed applicativa rivolta allo sviluppo del telelavoro
é riservato il 10 per cento dell'intero ammontare della spesa pubblica per la ricerca
(articolo 18).
É istituito il fondo per il telelavoro, destinato ad imprese private, cooperative,
associazioni, istituti e consorzi ed alle organizzazioni di volontariato che presentino
progetti per lo sviluppo del telelavoro, privilegiando le aree depresse, i giovani e le
donne, i portatori di handicap psico-fisici (articolo 19).
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DISEGNO DI LEGGE
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TITOLO I
DEFINIZIONE E AMBITI OPERATIVI
DEL TELELAVORO
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Art. 1.
(Definizione di telelavoro)
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Si definisce telelavoro quella particolare forma ed organizzazione del
lavoro, subordinato, parasubordinato o di collaborazione coordinata, che viene svolto a
distanza, in territorio nazionale, attraverso l'uso di strumenti informatici,
interconnessi localmente o remotamente rispetto alle sedi delle imprese o della pubblica
amministrazione.
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Ai fini della classificazione del rapporto di lavoro come subordinato, parasubordinato
o di collaborazione coordinata, l'erogazione a distanza della prestazione di lavoro, di
cui al comma 1, costituisce una mera modifica dell'ubicazione del luogo di lavoro e non
incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del lavoro né
sull'assoggettamento del telelavoratore all'obbligo dell'esecuzione dell'attività
lavorativa e al controllo del datore di lavoro.
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Art. 2.
(Ambito di applicazione)
-
La presente legge si applica alle prestazioni di telelavoro svolte con
contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione coordinata.
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La presente legge si applica al datore di lavoro o al committente sia pubblici che
privati.
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Art. 3.
(Proprietà ed idoneità dei locali e degli strumenti di telelavoro)
-
I mezzi tecnologici di cui si avvale il telelavoratore subordinato sono
resi disponibili e attrezzati a cura ed a spese dell'impresa, che ne ha la proprietà.
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Il telelavoratore subordinato puó usare gli strumenti di cui al comma 1 solo
nell'ambito delle prestazioni lavorative stabilite, o per esercitare il proprio diritto
all'informazione.
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Il telelavoratore ha diritto a rimborso per l'uso di locali e impianti di sua
proprietà, in conformità ai contratti collettivi di lavoro.
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Le aziende sanitarie locali vigilano, con ispezioni periodiche, sul rispetto delle
norme di sicurezza degli impianti e delle attrezzature, e sull'esistenza di situazioni di
rischio per i lavoratori esposti alle radiazioni di campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
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Il datore di lavoro o committente é responsabile dei danni derivanti da una impropria
dislocazione o installazione di impianti insani o insicuri, ed é tenuto alla immediata
bonifica degli stessi.
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Le imprese che si avvalgono del telelavoro forniscono informazioni complete e
tempestive in ordine all'esistenza e alla dotazione tecnologica dei siti in cui si svolge
il telelavoro stesso alle aziende sanitarie locali, alle organizzazioni sindacali e di
rappresentanza dei lavoratori ed alle associazioni professionali di cui all'articolo 4,
comma 4.
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TITOLO II
TUTELE E MECCANISMI REGOLATIVI DEL TELELAVORO
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Art. 4.
(Rinvio legislativo ed alla contrattazione collettiva)
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Il telelavoro é disciplinato dalle leggi e dai contratti collettivi
concernenti, rispettivamente, il lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione
coordinata.
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Il telelavoro subordinato e parasubordinato é regolato dalle disposizioni del codice
civile, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle altre leggi in materia di lavoro, dai
contratti nazionali, aziendali e territoriali.
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Il telelavoro di collaborazione coordinata é regolato dalle disposizioni del codice
civile nonché dagli accordi e dalla contrattazione tra le parti, con il concorso delle
associazioni professionali di cui al comma 4.
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Le associazioni professionali a cui afferiscono i compiti di tutela e di rappresentanza
dei telelavoratori di collaborazione coordinata devono essere formalmente istituite, con
atto costitutivo e statuto depositati presso le locali sezioni commerciali dei tribunali
civili.
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I contratti e gli accordi collettivi per il telelavoro determinano i minimi relativi
alla retribuzione e ai compensi, le norme relative alla durata ed agli orari di lavoro, ai
diritti sindacali, alla previdenza, all'assistenza per malattie, infortuni e maternità.
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I contratti e gli accordi collettivi per il telelavoro determinano la durata del
collegamento minimo garantito e pagato dal datore di lavoro o dal committente, di cui
all'articolo 9.
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Art. 5.
(Organico, orario e accertamento delle prestazioni)
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Le imprese che si avvalgono del telelavoro, in qualsiasi quota rispetto
all'organico esistente o alle condizioni operative date, non possono in nessun caso
ricorrere al telelavoro per ridurre il predetto organico.
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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'orario di lavoro
per i telelavori subordinati, a parità di retribuzione, é fissato in un limite massimo
di trentacinque ore settimanali ed in un limite giornaliero stabilito dalla legge e dagli
accordi collettivi.
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Le imprese che si avvalgono di telelavoro on line sono tenute a registrare i
tempi di collegamento dei singoli lavoratori.
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Art. 6.
(Adesione volontaria dei lavoratori)
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Le imprese che ricorrono al telelavoro in sostituzione di attività
espletate in precedenza all'interno dei rispettivi stabilimenti ne danno comunicazione
alle organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori, nonché all'Osservatorio
nazionale sul telelavoro di cui al Titolo III.
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Nell'ipotesi di cui al comma 1, i lavoratori interessati aderiscono volontariamente al
telelavoro, e conservano il diritto al recesso, ai sensi del comma 3.
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Il lavoratore puó esercitare il diritto al recesso dopo sei mesi dall'inizio del
telelavoro, dandone comunicazione formale all'impresa, alle organizzazioni sindacali e di
rappresentanza dei lavoratori e all'Osservatorio nazionale sul telelavoro. Essi hanno
diritto ad essere reintegrati, entro tre mesi, nel loro posto di lavoro a parità di
qualifica e di mansioni.
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Le imprese che iniziano nuove attività nella forma del telelavoro possono assumere
lavoratori in possesso di formazione specifica, ai quali non compete il diritto al recesso
se non per gravi motivi, e salvo un diverso percorso di carriera nell'ambito dell'impresa.
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Nel caso di assunzione, da parte dell'impresa, di nuovi telelavoratori subordinati, gli
altri dipendenti hanno un diritto di prelazione per il passaggio a tale forma di
attività, a parità di qualifica e di mansioni e conservando l'anzianità maturata. Lo
stesso diritto di prelazione spetta ai telelavoratori subordinati, nel caso di nuove
assunzioni effettuate negli stabilimenti dell'impresa.
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Il telelavoratore parasubordinato o di collaborazione coordinata ha diritto al rinnovo
del contratto qualora, negli ultimi due mesi di vigenza del contratto o nei sei mesi
successivi, il committente stipuli nuovi contratti di lavoro parasubordinato o di
collaborazione coordinata per prestazioni con caratteristiche professionali omogenee. Il
mancato rispetto della presente disposizione comporta il diritto ad un risarcimento pari a
dodici mesi del compenso previsto dal precedente contratto.
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Art. 7.
(Risocializzazione)
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Il telelavoratore subordinato ha diritto a rientri periodici
nell'azienda, in riferimento a riunioni o attività di formazione e aggiornamento
professionale, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Le eventuali spese
di viaggio e di soggiorno del lavoratore sono a carico dell'impresa.
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Art. 8.
(Diritto del telelavoratore all'informazione essenziale)
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Il telelavoratore ha diritto alle seguenti informazioni essenziali
relative al proprio datore di lavoro o committente, e al continuo aggiornamento delle
stesse:
a) dimensione d'impresa;
b) bilancio;
c) organigramma;
d) sedi;
e) statuto e atto costitutivo;
f) nominativo di un responsabile cui fare riferimento;
g) nominativi dei rappresentanti sindacali aziendali ovvero dei responsabili
delle associazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 4, indipendentemente dalla
natura del rapporto;
h) nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
i) diritti di informazione posti in via contrattuale a vantaggio delle
associazioni sindacali o delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), salvo il rispetto
di eventuali obblighi di riservatezza;
l) circolari e disposizioni di servizio.
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I lavoratori che da un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato
o di collaborazione coordinata passino al telelavoro hanno diritto ad essere informati,
attraverso lo strumento telematico e comunque per iscritto, sulle condizioni relative a
tale rapporto di lavoro fissate dai contratti collettivi.
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Art. 10.
(Riservatezza delle informazioni e inviolabilità del domicilio del
telelavoratore)
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Ai fini della tutela del diritto alla riservatezza delle comunicazioni
di cui all'articolo 9 e della inviolabilità del domicilio del
telelavoratore, si
applicano le norme di cui al libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni IV e V, del
codice penale.
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Art. 11.
(Tutela della salute del telelavoratore)
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Si applica al telelavoro la disciplina di cui al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
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TITOLO III
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL TELELAVORO |
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Art. 12.
(Istituzione)
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É istituito, presso il Consiglio nazionale dell'economia del lavoro
(CNEL), l'Osservatorio nazionale sul telelavoro (ONT). Esso ha compiti di ricerca sociale
ed economica in merito all'evoluzione di tale forma di organizzazione della produzione, in
Italia e negli altri paesi dell'Unione europea.
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L'ONT é istituito per la durata di tre anni. Il Parlamento, su proposta del Governo e
previo parere del CNEL, può decidere di prorogarne ulteriormente l'attività.
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Art. 13.
(Compiti)
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L'ONT:
a) controlla le condizioni in cui si svolge il telelavoro, presso
i centri attrezzati a tale scopo istituiti o presso il domicilio dei lavoratori;
b) istituisce e aggiorna l'archivio informatico nazionale dei telelavoratori che,
nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, comprende tutte le informazioni
concernenti le trasformazioni del telelavoro;
c) elabora comparazioni tra la situazione italiana e quella degli altri paesi
dell'Unione europea, formulando proposte in ordine alla tutela delle condizioni materiali
e alle garanzie giuridiche concernenti il telelavoro;
d) redige un rapporto annuale sul telelavoro, che presenta al Parlamento;
e) fornisce consulenza tecnica e giuridica alle imprese, alle organizzazioni
sindacali e alle associazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 4.
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Le imprese comunicano all'ONT l'adozione di forme di
telelavoro, e
l'elenco dei lavoratori addetti. Esse forniscono informazioni in ordine alla tipologia e
dislocazione dell'attività svolta, sulla base di criteri e protocolli di segnalazione
definiti dall'ONT.
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I telelavoratori subordinati, parasubordinati o di collaborazione coordinata segnalano
all'ONT ogni questione inerente l'organizzazione del lavoro e le sue modificazioni.
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Art. 14.
(Risorse e supporti tecnico-scientifici)
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L'ONT si avvale di sessanta funzionari, che svolgono funzioni di capi
progetto e gestori di processo, comandati dai Ministeri di appartenenza, nonché di
sessanta ricercatori messi a disposizione dalle università statali, d'intesa con il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
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I funzionari
ministeriali di cui al comma 1 sono designati dai Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
e dal Dipartimento della funzione pubblica, nella misura di dieci unità per ciascuna
amministrazione.
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I ricercatori di cui al comma 1 sono scelti con riferimento di cattedra di
organizzazione del lavoro, sociologia del lavoro e diritto del lavoro.
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Art. 15.
(Organi di direzione)
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L'ONT é diretto da un Consiglio dei saggi, composto da sette membri
nominati dal Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari, fra esperti di
organizzazione del lavoro e studiosi dell'impatto socio-economico delle tecnologie,
nell'ambito di terne proposte rispettivamente dalle organizzazioni sindacali e dagli
organismi di rappresentanza dei lavoratori pubblici e privati, dalle associazioni
professionali di cui all'articolo 4, comma 4, dalle associazioni dei datori di lavoro,
dall'Autorità garante delle telecomunicazioni, dal Garante per la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e dal CNEL. Il Consiglio
elegge il presidente nel proprio ambito.
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Il Consiglio dei saggi ed il suo presidente rimangono in carica tre anni e non possono
essere confermati nella carica.
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Art. 16.
(Funzionamento e finanziamento)
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Per il funzionamento dell'ONT sono stanziati:
a) 180 miliardi di lire, per la costituzione e l'avviamento
infrastrutturale e tecnico-amministrativo;
b) 60 miliardi di lire annue, per spese di funzionamento.
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TITOLO IV
PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TELELAVORO
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Art. 17.
(Formazione professionale)
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Al fine di assicurare ai telelavoratori una formazione professionale
continua e permanente, che consenta loro di utilizzare pienamente le dotazioni
tecnologiche, sono istituiti:
a) presso gli istituti di istruzione media superiore e gli
istituti professionali, corsi di formazione e aggiornamento di livello operativo;
b) presso le università, corsi di diploma universitario, corsi di laurea e corsi
di specializzazione post laurea;
c) corsi di aggiornamento sull'innovazione tecnologica, presso enti e istituzioni
di formazione.
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I corsi di cui al comma 1 si svolgono sulla base di programmi definiti
dai ministeri competenti, sentite le organizzazioni sindacali e rappresentative dei
lavoratori e le associazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 4.
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I telelavoratori hanno diritto ad un mese di formazione retribuito, anche suddiviso in
due partizioni semestrali, per ogni anno di attività, secondo modalità determinate dai
contratti collettivi.
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Art. 18.
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Art. 19.
(Strumenti per lo sviluppo
del telelavoro)
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É istituito un fondo per il telelavoro, per la concessione di
agevolazioni in forme definite con regolamento del Governo, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ad imprese, cooperative, istituti,
associazioni e consorzi, anche senza scopo di lucro, nonché organizzazioni di
volontariato, che presentino progetti intesi a promuovere:
a) il reinserimento nell'attività produttiva, mediante il
telelavoro, delle persone che si trovano in condizioni di svantaggio sociale o di rischio
di espulsione dal mercato del lavoro, con particolare riferimento alle aree di crisi o
depresse;
b) la diffusione del telelavoro fra i giovani, le donne ed altre fasce di
popolazione escluse od emarginate dal lavoro;
c) la diffusione del telelavoro fra i portatori di handicap psico-fisici
e socio-ambientali ed altre categorie svantaggiate o emarginate dal mercato del lavoro;
d) la riduzione, grazie al telelavoro, degli spostamenti effettuati con mezzi di
locomozione inquinanti e comunque per distanze superiori ai trenta chilometri;
e) l'occupazione intellettuale, particolarmente nel Mezzogiorno.
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Art. 20.
(Agevolazioni interstrutturali)
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Il Ministro delle comunicazioni, di concerto col Ministro dei trasporti
e della navigazione, presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un piano per la revisione del sistema tariffario, al fine del contenimento
delle tariffe per le utenze telefoniche e multimediali ed altri strumenti di comunicazione
necessari al telelavoro, con particolare riferimento alle direttrici Nord-Sud e
continente-isole, anche favorendo la concorrenza tra i fornitori di servizi.
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Il Ministro delle comunicazioni e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che si avvale dei poteri di cui all'articolo 2 del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concertano con la
società "TELECOM Italia" l'istituzione di un servizio pubblico di
telecomunicazioni dedicate al telelavoro.
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