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Norme |
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Senato - Disegno di legge 3189 |
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ONOREVOLI SENATORI. - Il telelavoro é una prestazione d'opera effettuata mediante
l'uso di strumenti telematici, svolto prevalentemente al di fuori dei posti di lavoro
tradizionali, costituiti sinora principalmente dai locali del datore di lavoro.
In Europa é già una realtà dinamica da diversi anni: basti pensare che in Gran
Bretagna, nel 1994, risultavano impegnati nel telelavoro 560.000 unità e complessivamente
a livello europeo il dato globale aggregato era pari a 1.100.000 lavoratori.
In base al primo rapporto di ricerca del Progetto Mirti ( Model of Industrial
Relations in Telework Innovation ), inserito nel programma
"Applicazioni telematiche" della Commissione europea, in Italia la diffusione
del telelavoro dovrebbe passare nel 2001 a 700.000 unità di addetti, anno in cui
nell'intera Europa tali lavoratori dovrebbero superare i 7 milioni di unità.
Il telelavoro rappresenta, dunque, in Italia come in Europa, una realtà ed una
prospettiva valida di occupazione sulla quale bisogna intervenire attraverso strumenti
legislativi flessibili. Il carattere altamente innovativo, infatti, che lo
contraddistingue richiede una normativa semplice, flessibile, in grado di sostenere tutte
le valide innovazioni che comporta anche a livello di promozione e sperimentazione.
Con questo spirito il nostro disegno di legge é articolato organicamente in undici
articoli, ognuno dei quali tratta i vari aspetti del telelavoro subordinato.
L'attività di telelavoro non subordinata é stata esclusa dal presente disegno di legge
perché, come testimoniano la vivacità del dibattito in corso sulla parasubordinazione ed
il moltiplicarsi delle iniziative sulla materia della parasubordinazione, il tema merita
di essere affrontato in una visuale generale, dettando prioritariamente una
regolamentazione organica del genus del "lavoro
coordinato" e, nell'ambito di questa, una disciplina relativa alla species del
telelavoro.
L'articolo 1 definisce sia il telelavoro e il telelavoratore, che le diverse possibilità
di svolgimento operativo di questo nuovo metodo.
L'articolo 2 tratta del telelavoro svolto sotto la forma di rapporto di lavoro subordinato
e ne indica le modalità. Si segnala in particolare l'applicazione dei contratti
collettivi nazionali, i quali peró sono integrati da un contratto di lavoro individuale
per il singolo telelavoratore (le cui funzioni, mansioni e modalità d'esercizio possono
essere diversissime l'una dall'altra) sottoscritto congiuntamente, e se vi é la volontà
del lavoratore, anche da un rappresentante sindacale.
Particolare rilievo ha il comma 4, nel quale si prevede che il contratto di telelavoro
possa prevedere una retribuzione inferiore rispetto a quella dei lavoratori che operano
nelle unità produttive. Ciò in quanto il telelavoro, in molti suoi aspetti economici ed
operativi, puó comportare una riduzione di costi e disagi per i lavoratori. Fra l'altro,
ciò potrebbe facilitare il suo impiego e quindi creare nuova occupazione. In ogni modo,
sono stati posti dei limiti a tale riduzione, agganciandola ai contratti di formazione e
lavoro e controllandola tramite il succitato contratto individuale.
É previsto anche, al comma 6, che il telelavoratore dipendente abbia diritto a ricevere
sia le stesse informazioni di cui usufruiscono i suoi colleghi in servizio presso le
unità produttive, sia informazioni specifiche legate alla sua mansione.
Infine, al comma 7, sono stabilite delle precedenze per il passaggio dei lavoratori
dipendenti presso le unità produttive al telelavoro: precedenze che si basano su problemi
personali ( handicap ; figli minori; anziani e malati da accudire;
distanza dal posto di lavoro, ecc.).
Con l'articolo 3 si é stabilita una disciplina per le prestazioni di telelavoro rese
nell'ambito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi
dell'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile.
Gli articoli da 6 a 8 prevedono alcune disposizioni relative alle comunicazioni
dell'azienda al telelavoratore, ai controlli a distanza, agli obblighi di diligenza e
riservatezza del telelavoratore, alla materia della sicurezza del lavoro.
L'articolo 9 prevede l'istituzione di un Fondo per l'incentivazione del
telelavoro,
mediante finanziamenti a progetti particolareggiati che prevedano il suo sviluppo nelle
aree di crisi occupazionale, nelle aree metropolitane, per la pubblica amministrazione,
per l'edificazione di locali particolarmente attrezzati per il telelavoro.
Nello stesso articolo é prevista altresì l'istituzione di un'apposita Commissione
tecnica per l'esame di questi progetti, la quale avrà sede presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
L'articolo 10 dà mandato al Ministro delle comunicazioni affinché elabori una politica
tariffaria per facilitare i collegamenti telematici, base essenziale del
telelavoro.
L'articolo 11 prevede uno stanziamento annuo di 10 miliardi, a valere sul Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per i progetti di cui all'articolo 9.
L'articolo 12, infine, detta norme transitorie e finali concernenti la riservatezza,
stabilita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e stabilisce che gli accordi o i contratti
collettivi che già regolamentano la fattispecie del telelavoro sono fatti salvi.
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DISEGNO DI
LEGGE
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Art. 1.
(Definizioni)
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Ai fini dell'applicazione della presente legge, si definisce
telelavoro la prestazione effettuata dal dipendente mediante l'uso di strumenti
telematici, svolta con continuità nella propria abitazione, ovvero in altra sede definita
dal datore di lavoro, sempre che la sede non sia nella disponibilità del datore di lavoro
ma consenta a questi l'esercizio del potere di direzione, indirizzo e controllo.
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Si definisce telelavoratore chiunque svolga l'attività di cui al comma 1.
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Art. 2.
(Telelavoratore subordinato)
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Il rapporto di lavoro del telelavoratore assunto con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche con contratto a tempo
parziale, é disciplinato dalle disposizioni previste dai contratti collettivi applicati
nell'azienda cui lo stesso é addetto, fatta eccezione per quelle connesse allo
svolgimento dell'attività nell'unità produttiva.
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Le norme relative alla durata ed alla distribuzione dell'orario di lavoro, al rimborso
delle spese per l'attivazione dei collegamenti telematici, alle modalità di assegnazione
e svolgimento del telelavoro, e quant'altro ad esso connesso, compresa l'indicazione
specifica dell'incaricato dell'impresa al quale si deve fare riferimento, sono contenute
in apposito contratto individuale.
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Ai fini della stipula del contratto individuale di cui al comma 2 il telelavoratore che
ne faccia richiesta o conferisca mandato, può essere assistito dalla rappresentanza
sindacale unitaria o, in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di
un'associazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nell'azienda.
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Per i lavoratori assunti con contratto di
telelavoro, il contratto individuale può
prevedere una riduzione della retribuzione contrattuale proporzionata alla riduzione dei
tempi e dei costi relativi al suo spostamento per recarsi sul luogo di lavoro, alla non
fruizione del servizio di mensa comunque prestato, al miglioramento delle condizioni
ambientali. La retribuzione non puó comunque essere inferiore a quella prevista per i
contratti di formazione e lavoro.
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Al prestatore di lavoro subordinato che trasformi il rapporto di lavoro in telelavoro
viene mantenuta la retribuzione in atto al momento della trasformazione del rapporto.
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Il telelavoratore ha diritto di ricevere tutte le informazioni relative all'impresa da
questa dovute in virtù delle disposizioni legali e contrattuali vigenti, le circolari ed
ordini di servizio che possono riguardarlo, nonché, ove esistenti, i nominativi dei
rappresentanti aziendali sindacali e del rappresentante per la sicurezza. Il
telelavoratore ha diritto al collegamento telematico interattivo per materie inerenti il
rapporto di lavoro con gli altri utenti del sistema informativo del datore di lavoro, con
le rappresentanze sindacali e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
secondo le modalità concordate con il datore di lavoro.
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Nel caso in cui il datore di lavoro intenda costituire rapporti di telelavoro deve
darne preventiva comunicazione, anche mediante le rappresentanze sindacali aziendali, a
tutti i dipendenti che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le
quali si intende adottare il telelelavoro. Il datore di lavoro é tenuto a prendere in
considerazione, per quanto a lui possibile, le domande dei lavoratori subordinati
interessati al passaggio al telelavoro e che ne abbiano fatto preventiva richiesta. In
caso di piú richieste per lo stesso rapporto deve essere data la precedenza ai portatori
di handicap , a chi abbia figli minori a carico, a chi
abbia documentato obblighi di assistenza o cura nei confronti di familiari o conviventi, a
chi abbia una distanza maggiore dell'abitazione dal luogo di lavoro, a chi abbia maggiore
anzianità di servizio.
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Art. 3.
(Prestazioni di telelavoro rese nell'ambito di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa)
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Al prestatore d'opera che esercita l'attività di telelavoro
mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa si applicano le
disposizioni fiscali e previdenziali in vigore.
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Il contratto di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione specifica dei compiti
assegnati, le modalità di assegnazione e di svolgimento del lavoro, l'eventuale
indicazione dell'incaricato del committente a cui fare riferimento, il rimborso delle
spese per l'attivazione dei collegamenti telematici ed il compenso attribuito.
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Il prestatore d'opera deve essere avvisato tempestivamente, anche mediante collegamenti
telematici, delle innovazioni o delle modifiche apportate al compito assegnatogli e di
tutte quelle relative all'attività del committente che possano interessarlo. A tal fine
gli é consentito inviare gratuitamente messaggi telematici al committente od al suo
incaricato.
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Nel caso in cui il committente intenda assumere nuovi telelavoratori subordinati deve
prendere in considerazione, per quanto a lui possibile, le domande dei telelavoratori di
cui al comma 1 che ne abbiano fatto preventiva richiesta.
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La disdetta del contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere
fornita, da ciascuna delle parti, almeno due mesi prima della scadenza. In caso contrario,
il contratto é prorogato per una durata pari a quella iniziale. Tuttavia, se il
committente desidera comunque risolvere il contratto dopo il rinnovo é tenuto a
corrispondere un'indennità pari a quella stabilita nel contratto individuale.
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Art. 4.
(Sistema di comunicazione)
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Ciascun telelavoratore subordinato deve rendersi disponibile in
una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello
individuale, per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In caso di
motivata impossibilità, il lavoratore é tenuto a darne preventiva comunicazione scritta
all'azienda anche per via telematica.
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Art. 5.
(Riunioni e convocazioni aziendali)
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In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento
tecnico-organizzativo, il telelavoratore subordinato deve rendersi disponibile per il
tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa.
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Art. 6.
(Controlli a distanza)
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I dati raccolti per la valutazione delle prestazioni del singolo
lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici o telematici, non costituiscono
violazione dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle norme contrattuali
in materia di controlli a distanza applicate nell'azienda cui il telelavoratore
subordinato é addetto.
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Il datore di lavoro é tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore
subordinato le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto.
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Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti presso il luogo
ove il telelavoratore subordinato svolge la sua prestazione sono preventivamente
concordate con l'interessato.
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Art. 7.
(Diligenza e riservatezza)
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Il telelavoratore subordinato é tenuto a prestare la propria
opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di
lavoro e non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con
l'attività svolta dal datore di lavoro.
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Art. 8.
(Norme in materia di sicurezza sul lavoro)
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In materia di salute e sicurezza, si applicano le norme vigenti
in relazione alle attrezzature di lavoro, agli ambienti di lavoro, alla formazione e
informazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria sempre che siano compatibili con
la prestazione di cui all'articolo 1.
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Art. 9.
(Fondo per l'incentivazione del telelavoro)
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É istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale un Fondo nazionale per incentivare la realizzazione del telelavoro e per favorire
la creazione di nuova occupazione.
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L'incentivazione può essere realizzata alternativamente o cumulativamente attraverso
l'erogazione di un finanziamento o l'assunzione diretta degli obblighi contributivi nei
confronti degli istituti previdenziali, nella misura e per il tempo stabiliti dal fondo.
Le incentivazioni sono destinate alle aziende, cooperative ed associazioni, istituti e
consorzi, anche senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato, che presentino
appositi progetti.
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I progetti di cui al comma 2 devono tenere conto delle aree speciali di crisi, della
eliminazione degli spostamenti nelle aree metropolitane, delle possibilità di occupazione
dei disabili, del miglioramento dell'efficienza e della efficacia della pubblica
amministrazione, sia centrale che locale, della realizzazione di edifici o locali
specificatamente attrezzati per lo svolgimento del telelavoro, anche con compresenza di
dipendenti di più imprese e di dipendenti e lavoratori autonomi.
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Le valutazioni dei progetti di cui al comma 2 e l'erogazione degli incentivi sono
determinati da un'apposita Commissione costituita presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, presieduta da un rappresentante del Ministero stesso ed alla quale
partecipano un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, e undici
esperti competenti in materia di informatica, organizzazione del lavoro, urbanistica,
psicologia del lavoro, designati dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle
organizzazioni sindacali.
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Art. 10.
(Tariffe per le comunicazioni)
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Il Ministero delle comunicazioni deve presentare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni due anni, un
piano per l'indicazione di tariffe agevolate per quanto riguarda le utenze telefoniche
dedicate ai collegamenti telematici necessari al telelavoro, recependo a tal fine le
indicazioni della Commissione di cui all'articolo 9.
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Art. 11.
(Finanziamento)
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Per le finalità di cui alla presente legge, ed in particolare
degli articoli 9 e 10, é stabilito uno stanziamento annuo pari a lire 10 miliardi, da
iscriversi in apposito capitolo dello stato di precisione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
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Art. 12.
(Norme transitorie e finali)
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Tutti gli addetti al telelavoro, i datori di lavoro ed i
committenti sono tenuti al rispetto della riservatezza dei dati di cui vengono
reciprocamente in possesso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.
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Sono fatte salve le disposizioni contenute nei contratti o accordi collettivi che
disciplinano il rapporto di lavoro di cui all'articolo 1.
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