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Norme
   

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

 

Schema di testo unificato proposto dal Relatore alla Commissione Lavoro il 21 gennaio 1999 per i disegni di legge nn. 2305, 3123, 3189, 3489

Titolo I
Disposizioni generali

 

Articolo 1
(Definizione e regime giuridico applicabile)

  1. Ai fini della presente legge, per telelavoro s'intende il lavoro in qualsiasi forma prestato, mediante l'impiego di strumenti telematici, da luogo diverso e distante rispetto a quello nel quale viene utilizzato.
       
  2. Al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il tipo di contratto tra colui che lo presta e colui che lo utilizza. Sono fatte salve tuttavia deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro.
       
  3. Al telelavoro, prestato dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di quei rapporti di lavoro, prevista dalle fonti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche e integrazioni, come da ogni altra disposizione sul medesimo tema. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, come ogni altra disposizione in materia di telelavoro nelle pubbliche amministrazioni.
        

Titolo II
Diritti fondamentali del telelavoratore

Articolo 2
(Diritti d'informazione)

  1. I telelavoratori subordinati hanno diritto a ricevere le informazioni essenziali, che gli altri dipendenti possono acquisire direttamente, su circostanze rilevanti, relative all'impresa del proprio datore di lavoro, quali dimensioni ed unità produttive della medesima, circolari e disposizioni di servizio, rappresentanti dei lavoratori in azienda.
       
  2. Le materie, che formano oggetto del diritto di informazione di cui al comma 1, sono individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
       
  3. In difetto del contratto collettivo di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 2, alla individuazione delle materie, che formano oggetto del diritto di informazione. La successiva stipulazione del contratto collettivo sostiuisce, nell'ambito del proprio campo d'applicazione, il decreto ministeriale.
       
  4. Le stesse fonti, di cui ai commi precedenti, stabiliscono altresì le condizioni, per l'accesso ai diritti di informazione, in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva.
       
  5. Sono fatte salve, tuttavia, le condizioni di maggior favore per il telelavoratore, comunque stabilite.
       

Articolo 3
(Diritto alla socialità)

  1. Il telelavoratore subordinato ha diritto al collegamento telematico interattivo, nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, anche non inerenti alla prestazione lavorativa, con mittenti e destinatari determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, allo scopo di ridurre il proprio isolamento.
       
  2.   Modalità, tempi, durata del collegamento telematico interattivo, di cui al comma precedente, mittenti e destinatari dei messaggi, condizioni per l'accesso al diritto alla socialità, in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva, sono stabiliti dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2.
        

Articolo 4
(Estensione dei diritti a telelvoratori non subordinati)

  1. Diritti di informazione e alla socialità, di cui agli articoli 2 e 3, possono essere estesi ai telelavoratori non subordinati dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'articolo 2.
       
  2. Sono fatte salve, tuttavia, le condizioni di maggior favore per gli stessi telelavoratori, comunque stabilite.
        

Titolo III
Deroghe, modifiche ed integrazioni della disciplina generale

Articolo 5
(Controllo a distanza)

  1. Il divieto, di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, non si applica al controllo a distanza sull'attività del telelavoratore, quando il controllo stesso risulta coessenziale alla prestazione dell'attività oppure indispensabile per il controllo da parte del datore di lavoro. In quest'ultimo caso, tuttavia, il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza.
       
  2. Fatta salva la deroga di cui al comma precedente, al telelavoratore si applicano, per il resto, le disposizione dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.
        

Articolo 6
(Assemblea)

  1. Il telelavoratore ha diritto a che siano dal datore di lavoro predisposti strumenti idonei, per la partecipazione in via telematica alla assemblea di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n.300, oppure poste in essere altre misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello della riunione non impedisca la partecipazione all'assemblea.
           
  2. Individuazione di misure alternative all'esercizio in via telematica, altre modalità di esercizio del diritto, di cui al comma precedente, e condizioni per l'accesso al diritto medesimo, in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva, sono stabiliti dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati.
       
  3. Fatta salva la deroga di cui ai commi precedenti, al telelavoratore si applicano, per il resto, le disposizione dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n.300.
        

Articolo 7
(Diritto di affissione)

  1. Il datore di lavoro, che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze, ha l'obbligo di predisporre strumenti idonei, per l'esercizio in via telematica del diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n.300, oppure di porre in essere altre misure idonee a garantire che anche i telelavoratori possano agevolmente accedere alle affissioni.
       
  2. Individuazione di misure alternative all'esercizio in via telematica, altre modalità di esercizio del diritto, di cui al comma precedente, e condizioni per l'accesso al diritto medesimo, nel caso di telelavoro prestato soltanto in via non esclusiva, sono stabiliti dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati.
       
  3. Fatta salva la deroga di cui ai commi precedenti, ai telelavoratori si applicano, per il resto, le disposizione dell'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n.300.
       

Articolo 8
(Esercizio in via telematica di altri diritti sindacali)

  1. Le fonti, previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono prevedere l'esercizio in via telematica di diritti sindacali, diversi da quelli di cui agli articoli 6 e 7, nel caso di datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze, stabilendone modalità di esercizio e condizioni per l'accesso al diritto.
       

Articolo 9
(Salute e sicurezza)

  1. Ai telelavori si applicano le norme, per la tutela della salute e per la sicurezza, previste per gli altri lavoratori che prestano la propria opera nella medesima forma.

Articolo 10
(Telelavoro prestato dall'estero)

  1. 1. Ferma restando l'applicazione al telelavoro dell'articolo 6, comma 2, della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n.975, sulla legge applicabile al contratto individuale di lavoro, il Governo é delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la utilizzazione in Italia di telelavoro prestato dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
       
    a) armonizzazione della disciplina nazionale con quella degli altri paesi dell'Unione europea, anche allo scopo di evitare il rischio di distorsione della concorrenza.
       
    b) Previsione che la utilizzazione in Italia di telelavoro prestato dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea é subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da concedere entro il termine più breve possibile, decorso il quale l'autorizzazione si intende concessa;
        
    c) Concessione dell'autorizzazione, di cui alla lettera a), subordinata alla garanzia del rispetto, nella prestazione del telelavoro dal territorio di paese straniero non appartenente all'Unione europea, dei diritti sociali fondamentali previsti da fonti internazionali;
       
    d) Possibilità di escludere l'autorizzazione preventiva, sentito il Ministro degli affari esteri, per il telelavoro prestato da paesi che abbiano ratificato ed osservino effettivamente le convenzioni internazionali che garantiscono i diritti sociali fondamentali, di cui alla lettera b);
       
    e) Sostegno, promozione ed incentivazione, per quanto possibile, nonché, in ogni caso, controllo dell'effettivo rispetto dei diritti sociali fondamentali nel caso concreto, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione o comunque del divieto di proseguire la utilizzazione del telelavoro;
       
    f) previsione di sanzioni amministrative e, per le violazioni più gravi, di sanzioni penali, proporzionate al numero dei telelavoratori impiegati all'estero, alla durata ed alla quantità delle loro prestazioni utilizzate in Italia, salvo che il fatto costituisca un più grave reato;
       
    g) destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie al finanziamento di misure di sostegno, promozione e incentivazione a favore del telelavoro.
         
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.
       

Titolo IV
Sostegno al sindacato e norme sulla contrattazione collettiva

Articolo 11
(Computo dei telelavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di norme analoghe)

  1. I telelavoratori si computano, al pari degli altri lavoratori che prestano la propria opera nella medesima forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle altre normative che subordinano la propria applicazione al livello occupazionale.
       

Articolo 12
(Norme sulla contrattazione collettiva per i telelavoratori subordinati)

  1. Ai telelavoratori subordinati sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dei contratti collettivi applicabili agli altri lavoratori subordinati della medesima categoria, in difetto di contraria previsione degli stessi contratti.
       
  2. L'applicazione a tutti i lavoratori dipendenti di trattamenti non inferiori, rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, é condizione indefettibile per l'accesso del datore di lavoro a misure di sostegno, promozione ed incentivazione, come di ogni altra iniziativa in favore del telelavoro.
        

Articolo 13
(Contratti e accordi collettivi per i telelavoratori non subordinati)

  1. Ai telelavoratori non subordinati sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dei contratti e degli accordi collettivi che sono applicabili agli altri lavoratori non subordinati della medesima categoria, in difetto di contraria previsione degli stessi contratti.
       

  2. Contratti ed accordi collettivi, di cui al comma precedente, possono estendere ai lavoratori non subordinati, ai quali sono applicabili, diritti e garanzie, comunque previsti in favore dei telelavoratori subordinati.
       

Titolo V
Misure di sostegno, promozione e incentivazione a favore del telelavoro

Articolo14
(Interventi di sostegno alle imprese ed incentivi all'occupazione in favore del telelavoro)

  1. Ai telelavoratori si applicano, alle medesime condizioni, gli incentivi all'occupazione e gli interventi di sostegno alle imprese, che sono previsti in favore degli altri lavoratori, che prestano la propria opera nella stessa forma, e delle imprese che li occupano.
       
  2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, a favore del telelavoro si applicano, altresì, interventi di sostegno alle imprese ed incentivi all'occupazione ulteriori, in funzione degli obiettivi seguenti:
       
    a) creazione di nuovi posti in telelavoro, specie nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento Cee del Consiglio n.2052/88 del del 24 giugno 1988, e successive modificazioni ed in altre aree di crisi, individuate dalla disciplina dei singoli interventi;
       
    b) trasferimento di posti in telelavoro nei territori e nelle aree di cui alla lettera a);
        
    c) soluzione di problemi e difficoltà concernenti l'inserimento, l'integrazione o il mantenimento nel posto di lavoro dei soggetti portatori di handicap o di altri svantaggi, anche sociali, individuati dalla disciplina dei singoli interventi;
        
    d) riduzione dell'inquinamento od altri obiettivi di tutela ambientale, in dipendenza del significativo ridimensionamento degli spostamenti con mezzi di trasporto inquinanti, per raggiugere il posto di lavoro, della localizzazione diffusa delle prestazioni lavorative o, comunque, altrimenti correlati con il ricorso al telelavoro
         
    e) costruzione di telecentri, che consentano anche ad altre imprese di ricorrere al telelavoro, specie nei territori e nelle aree di cui alla lettera a);
       
    f) formazione e sperimentazione in tema di telelavoro;
       
    g) sostegno, promozione ed incentivazione del rispetto dei diritti sociali fondamentali, nel telelavoro prestato dall'estero di cui all'articolo 10;
       
    h) altri obiettivi occupazionali ed, in genere, sociali individuati dalla disciplina dei singoli interventi insieme ad eventuali criteri di priorità tra i diversi obiettivi.

    1. Alla disciplina dei singoli interventi si provvede, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, che si conformano ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 ed al comma precedente.
       
    2. Le misure previste nel presente articolo sono attuate nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e successive modifiche e integrazioni.
        
    3. E' fatta salva, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione su iniziativa del Governo, che ne ravvisi l'opportunità, di una organizzazione amministrativa e di un Fondo per il telelavoro.

Articolo 15
(Misure per le comunicazioni dirette a favorire il telelavoro)

  1. Il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dei trasporti, adotta e presenta alle Commissioni parlamentari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano delle tariffe e di altre misure per le comunicazioni volte a favorire il telelavoro. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sullo schema di piano entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Il piano definitivo viene adottato, con le stesse modalità, entro sessanta giorni dalla acquisizione dei pareri o dalla scadenza del termine fissato per esprimerli.
       

  2. Il piano, di cui al comma precedente, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
       

Titolo VI
Organizzazione amministrativa e Fondo per il telelavoro

Articolo 16
(Oganizzazione amministrativa per il telelavoro)

  1. Il Governo é delegato ad emanare, ove ne risulti l'opportunità ai sensi dell'articolo 14, comma 5, entro un anno dal termine ivi stabilito, uno o più decreti legislativi diretti ad istituire e disciplinare, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, l'organizzazione amministrativa per il telelavoro, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
       
    a) la istituenda organizzazione amministrativa per il telelavoro non é sostitutiva, ma integrativa di quella per il lavoro che, in difetto di contraria previsione, riguarda anche il telelavoro;
       
    b) istituzione, mediante decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di una Commissione nazionale per il telelavoro , composta di non più di sette membri di riconosciuta competenza specifica, che eleggono nel proprio ambito il Presidente, con funzioni di studio, ricerca, monitoraggio e consulenza in materia di telelavoro nonché di selezione dei progetti ai fini dell'ammissione alle misure di sostegno, promozione e incentivazione, di cui all'articolo 14;
        
    c) istituzione di un osservatorio sul telelavoro e di altri servizi di supporto a disposizione della Commissione, di cui alla lettera b), per sostenerla nell'esercizio delle sue funzioni;
        
    d) integrazione tra le funzioni della Commissione, di cui alla lettera b), e le politiche attive del lavoro;
        
    e) L'onere per al finanza pubblica é contenuto entro i limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.236. Sono fatte salve, tuttavia, le risorse integrative, eventualmente reperite dai decreti legislativi, nonché l'istituzione del Fondo per il telelavoro, di cui all'articolo 17.
       
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.
        

Articolo 17
(Fondo per il telelavoro)

  1. Il Governo é delegato ad emanare, ove ne risulti l'opportunità ai sensi dell'articolo 14, comma 5, entro un anno dal termine ivi stabilito, un decreto legislativo diretto ad istituire e disciplinare, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, un Fondo per il telelavoro, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
       
    a) il Fondo é istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
        
    b) Il Fondo é alimentato dai proventi delle sanzioni pecuniarie, per violazioni concernenti il telelavoro, da risorse disponibili nell'ambito del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggiio 1993, n.148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.236, successive modifiche e integrazioni, dai contributi dell'Unione europea destinati al finanziamento di iniziative in favore del telelavoro, nonché dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita alla lettera c);
        
    c) Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa entro i limiti delle risorse disponibili individuate dal decreto legislativo;
        
    d) Il Fondo é destinato al finanziamento delle misure di sostegno, promozione ed incentivazione nonché di ogni altra iniziativa in favore del telelavoro.
       
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 é trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
       

Articolo 18
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      

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