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Autocertificare all'INPS |
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Chiarimenti e risposte a quesiti |
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a - Documentazione relativa al servizio militare: |
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Al riguardo si precisa che oggetto della dichiarazione può essere esclusivamente la posizione del dichiarante rispetto agli obblighi militari, e, pertanto, lipotesi considerata e quella della dichiarazione attestante lavvenuto adempimento o meno di detti obblighi ovvero lesenzione dagli stessi. Ai fini dellaccreditamento di periodi di contribuzione figurativa o del ripristino o della concessione delle prestazioni di disoccupazione ovvero del riconoscimento di benefici connessi alla partecipazione a particolari campagne di guerra o allappartenenza a determinati corpi militari, casi per i quali e necessario acquisire più precisi e specifici elementi, in base alla normativa vigente e necessario che venga acquisito al procedimento il foglio matricolare o lo stato di servizio del richiedente In tal caso lINPS, quale amministrazione procedente, acquisirà direttamente detta documentazione, presso il Distretto o lUfficio militare indicato dallinteressato. Parimenti, linteressato potrà avvalersi della facoltà di presentare copia autenticata per copia conforme del foglio matricolare o dello stato di servizio, fermo restando che lautenticazione potrà essere effettuata anche presso gli uffici dellIstituto, previa esibizione del documento originale, che, operata la verifica di conformità, verrà immediatamente restituito. |
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b - Accrediti contributivi per periodi di Malattia e Infortunio: |
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In materia di accredito contributivo di periodi di malattia o infortunio continuano a trovare applicazione le disposizioni in vigore. Leventuale autocertificazione di
periodi di malattia o infortunio da parte degli interessati avrà valore di semplice
segnalazione, a seguito della quale lIstituto potrà disporre laccredito
contributivo soltanto qualora gli accertamenti condotti confermino la veridicità e
lesattezza di quanto dichiarato. |
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c - Assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio: |
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| Ai fini del riconoscimento di periodi non coperti da contribuzione, listante che intenda avvalersi di dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, per documentare lassenza dal servizio per maternità, dovrà far riferimento allesistenza e durata di un rapporto di lavoro già accertato e certificato dal Datore di lavoro, presso il quale dovrà essere reperita documentazione di data certa, nel rispetto delle norme che regolano laccredito di tale contribuzione. | ||||
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| d - Assenza facoltativa per gravidanza e puerperio: | ||||
| Ai fini del riconoscimento di periodi non
coperti da contribuzione, listante che intenda avvalersi di dichiarazione
sostitutiva dellatto di notorietà, per documentare lassenza dal servizio per
maternità facoltativa o malattia del figlio, dovrà far riferimento allesistenza e
durata di un rapporto di lavoro già accertato e certificato dal Datore di lavoro, presso
il quale dovrà essere reperita documentazione di data certa, nel rispetto delle norme che
regolano laccredito di tale contribuzione. |
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e - Riscatto Laurea: |
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| Qualora linteressato non presenti detta certificazione il responsabile del procedimento presso lIstituto provvederà dufficio alla sua acquisizione presso lUniversità indicata dallo stesso interessato. | ||||
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f - Costituzione di Rendita vitalizia: |
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| Ai fini dellaccoglimento
dellistanza, nulla è innovato: linteressato dovrà dimostrare
lesistenza del rapporto di lavoro e la sua durata, con documentazione di data certa. |
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g - Riscatto per Lavoro allestero: |
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| Ai fini dellaccoglimento
dellistanza, linteressato dovrà dimostrare lesistenza del rapporto di
lavoro e la sua durata, con documentazione di data certa, sulla base delle norme
preesistenti. |
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h - Dichiarazioni attestanti la qualità di legale rappresentante, tutore, curatore, etc...: |
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Per il caso di dichiarazione attestante la qualità di rappresentante, si rammenta che atti comportanti manifestazioni di volontà o atti di disposizione potranno essere disposti personalmente dal titolare o sulla base di una specifica, formale procura dello stesso. Qualora oggetto di richiesta siano informazioni o dati di carattere riservato o comprese nel regime di tutela di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di accertamento della legittimazione del soggetto richiedente e di enunciazione del motivo e dellinteresse allaccesso impartite nel Regolamento per la disciplina del diritto di accesso adottato dallINPS in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (v. circ. n. 117 del 18 aprile 1994, in A. U. 1994), nonché le disposizioni in materia di "comunicazione" dei dati di cui allart. 27 della citata legge n. 675/1996. |
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| i - Documentazione da produrre ai datori di lavoro per pratiche di prestazioni a pagamento diretto | ||||
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Il rifiuto delle dichiarazioni sostitutive, quando esse possono essere prodotte in base alla legge o a regolamento, costituisce violazione dei doveri d'ufficio. L'obbligo di accettare le dichiarazioni
sostitutive non sussiste, invece, per i privati, per i quali rimane in facoltà di
richiedere le certificazioni di volta in volta necessarie o di accettare, in loro luogo,
le dichiarazioni sostitutive. |
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| In questi casi potranno essere effettuati dallINPS, anche presso le aziende, controlli volti ad accertare la veridicità delle circostanze oggetto delle predette dichiarazioni. | ||||
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| l - Documentazione delle domande di indennità di maternità: | ||||
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Lart. 15, 1° comma, del D.P.R. n. 1026/1976 prevede che per fruire dei diritti conseguenti al parto la lavoratrice, a corredo della richiesta, debba presentare allINPS e al datore di lavoro il certificato di assistenza al parto dal quale risulti la data dellevento. Tenuto conto, tuttavia, che il certificato stesso contiene, oltre al dato predetto, necessario alla definizione della domanda, ulteriori notizie, non rilevanti ai fini della trattazione della pratica, quali lo stato civile della madre, il nome del padre e informazioni sanitarie relative allo stato di salute della madre e del bambino, già precedentemente era stata riconosciuta alla lavoratrice la facoltà di presentare allINPS, in sostituzione del certificato di assistenza al parto, un certificato di stato di famiglia, ovvero una dichiarazione dello stesso sostitutiva contenente esclusivamente i dati necessari alla trattazione della pratica. Nel rispetto della tutela della privacy cui la lavoratrice ha comunque titolo in base alla l. 31.12.1996, n 675, si dispone che la stessa possa documentare la richiesta di indennità rivolta al datore di lavoro o mediante un certificato di assistenza al parto, previa cancellazione dei dati riservati e non necessari, atteso che quelli indispensabili sono la data di nascita del bambino e le generalità della madre, ovvero mediante un estratto del certificato di stato di famiglia contenente esclusivamente i dati predetti. Inoltre, in applicazione del principio generale in base al quale e consentito esclusivamente il trattamento dei dati necessari, con esclusione dei dati eccedenti (l. 31.12.1996, n. 675, art. 9), nei casi in cui venga richiesta la produzione di una sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale contenente disposizioni in merito all affidamento o alladozione del minore, sarà sufficiente che della sentenza o del provvedimento vengano prodotte quelle parti del dispositivo contenenti gli elementi strettamente necessari alla trattazione della pratica. |
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m - Documentazione per i trattamenti di famiglia: |
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| Le considerazioni che precedono in merito alle sentenze o ai provvedimenti contenenti disposizioni riguardanti laffidamento o ladozione del minore valgono anche con riferimento alla documentazione da produrre a corredo delle richieste di trattamenti di famiglia rivolte direttamente ai datori di lavoro. | ||||
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n - Deleghe alla riscossione delle pensioni o di altre prestazioni o somme poste in pagamento: |
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Sulla base di quanto sopra esposto per i casi di impedimento alla sottoscrizione si dispone che nel caso in cui la delega venga rilasciata da persona che non sappia firmare o sia fisicamente impedita a sottoscriverla, la stessa possa essere ugualmente raccolta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, previo accertamento e annotazione dellidentità di chi la rilascia; di seguito alla formula di delega e di identificazione, dovrà essere apposta lattestazione che la stessa e stata resa dalla persona identificata, facendo menzione della causa che ne impedisce la sottoscrizione. Al riguardo si precisa che la disposizione che precede trova applicazione esclusivamente nei casi in cui si tratti di impedimento fisico o di analfabetismo per cui rimangono esclusi i casi di incapacità di intendere e di volere, in relazione ai quali continuerà a trovare applicazione la disciplina in vigore (cfr,. art. 8 della legge n. 15/1968) in materia di tutela, di curatela e potestà genitoriale. Si fa presente, infine, che in base allesenzione di cui allart. 9 dellallegato b) Tabella, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (all. 4) limposta di bollo non e dovuta. |
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o - Dichiarazioni sostitutive di cittadini italiani e di cittadini comunitari: |
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Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 precisa che destinatari delle disposizioni sono i cittadini italiani e i cittadini comunitari, senza alcuna limitazione o distinzione in ordine al luogo di residenza. Ne deriva che la semplificazione delle certificazioni amministrative recata dalla menzionata normativa ha una portata generale tale da comprendere i cittadini italiani e i cittadini comunitari, anche se residenti allestero. Il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui e stato richiesto un parere in proposito, nel confermare tale portata generale della normativa, ha precisato che i destinatari della medesima non dovranno più recarsi presso i rispettivi Consolati o Uffici locali per lautenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificative o di quelle sostitutive di atto notorio, ma potranno spedire le stesse allINPS unitamente ad una fotocopia di un proprio valido documento di identità In relazione a quanto suesposto, le
strutture dellINPS, nellapplicare la normativa in esame si atterranno
dora in poi alle seguenti istruzioni. |
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Tale procedimento sarà seguito anche nel caso di dichiarazioni autocertificative riguardanti lesistenza in vita. Lart. 11 del D.P.R. n. 403/1998 impone alle amministrazioni destinatarie delle autocertificazioni lobbligo di effettuare controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni degli interessati. In ogni caso, a prescindere dalleffettuazione dei predetti controlli a campione, nei casi in cui sulla base di elementi obiettivi, esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni autocertificative, potranno essere richiesti i necessari riscontri alle istituzioni estere competenti o alle rappresentanze diplomatiche italiane, cui sono state fornite istruzioni in proposito dal Ministero degli Affari Esteri con circolare n. 4 del 12 aprile 1999. In detta circolare e previsto, tra laltro, che, laddove, stante le frequenti difficoltà delle stesse rappresentanze a svolgere accertamenti presso gli Uffici esteri non sia possibile ottenere le necessarie conferme, gli enti potranno richiedere direttamente agli interessati la certificazione estera. In applicazione della predetta circolare ministeriale nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione, sarà richiesto alle istituzioni dei paesi convenzionati di confermare la veridicità delle notizie in loro possesso, richiamandosi, a tal fine, alla collaborazione amministrativa stabilita dagli stessi accordi di sicurezza sociale. Qualora tali richieste di collaborazione non diano buon esito o si tratti di verificare dichiarazioni di residenti in paesi non convenzionati, le richieste potranno essere rivolte alle Rappresentanze diplomatiche e consolari presenti negli stati interessati. Ove neppure da dette Rappresentanze riescano ad ottenere i riscontri richiesti, sarà richiesta agli stessi interessati di far pervenire la documentazione estera, precisando che si tratta di controllo previsto dalla legge. |
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p - Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri: |
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Ne deriva che non possono far ricorso alla autocertificazione quei cittadini extracomunitari residenti in Italia che debbano comprovare stati, fatti e qualità personali di familiari residenti allestero. In tali casi, pertanto, dovrà essere prodotta la certificazione estera (v. circ. n. 99 del 26 aprile 1993, p. 3.6). Per quanto riguarda i cittadini extra comunitari residenti allestero, sia che risiedano nei paesi di origine che in paesi diversi da questi, tenuto conto di quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, continuerà ad applicarsi la circolare n. 1092 del 27 dicembre 1984 e, pertanto, potranno essere riconosciute valide e accettate dagli uffici dellINPS soltanto le dichiarazioni autenticate dalle autorità preposte a tale funzione in base alle rispettive normative nazionali, la cui competenza in materia risulti confermata dalla prevista attestazione consolare. |
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Ulteriori disposizioni |
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Si richiama l'attenzione sulle seguenti, ulteriori disposizioni contenute nella legge n. 127/1997, volte a disciplinare i rapporti con il pubblico:
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